venerdì 30 dicembre 2011

Contribuenti minimi al 5%

Aggiornato al 31/12/2011
È cosa oramai risaputa che l'art. 27 del d.l. 98/2011 ha modificato profondamente la disciplina dei contribuenti minimi prevista dalla legge 244/2007 (la Finanziaria 2008 monoarticolo!) commi 96 – 107. Le modificazioni introdotte per i piccolissimi contribuenti si possono sintetizzare secondo il terno 5 – 35 – 2008:
  • 5% è la mini aliquota prevista dal regime dei nuovi minimi e 5 sono gli anni d'imposta durante i quali si può usufruire di questa invitante imposizione fiscale;
  • 35 anni rappresenta l'età al di sotto della quale è possibile beneficiare del nuovo regime dei minimi anche oltre i 5 anni di permanenza nel regime stesso;
  • 2008 è l'anno in cui deve essere cominciata l'attività (o anche negli anni successivi!) per poter accedere al nuovo regime.

sabato 17 dicembre 2011

La nuova IMU dal 2012

Il decreto Monti 201/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 284 del 6 Dicembre 2011 prevede l'entrata in vigore anticipata al primo Gennaio 2012 dell'Imposta Municipale propria IMU introdotta dal precedente d. lgs. 23/2011 con decorrenza dal primo Gennaio 2014. Un'accelerazione che in pochi giorni brucia ben due anni! La nuova ICI camuffata non è difficile da capire è perciò sarà sufficiente ricomporre le frasi dello stesso decreto Monti proponendone una sintesi per chiarificare qualche piccolo dubbio, almeno spero. Riporto in corsivo il testo emendato, quindi la versione che effettivamente sarà in vigore dal primo Gennaio del nuovo anno.

martedì 13 dicembre 2011

Identificazione Iva di soggetti non residenti

L'articolo 35-ter del d.p.r. 633/1972 stabilisce che i soggetti non residenti in Italia che «intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio [Agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara n.d.a.] competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema». Dunque la norma appena citata consente all'operatore straniero di effettuare in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi beneficiando delle semplificazioni previste per i residenti, in primis il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti.

lunedì 28 novembre 2011

Contributo di solidarietà del 3% oltre 300 mila euro

Il decreto legge 138/2011, cosiddetta manovra di Agosto, ha introdotto il contributo di solidarietà pari al 3% a carico di coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300 mila euro. Sabato 26 Novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che puntualizza alcuni aspetti della nuova imposta sui paperoni. Ma partiamo dal testo normativo di Agosto che all'articolo 2, comma 2 stabilisce quanto segue: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea,

mercoledì 23 novembre 2011

Compilazione spesometro: entro il 31 Gennaio 2012 il primo invio

Leggi anche il post aggiornato al 10 Aprile 2012 sul nuovo spesometro.
Da pochi giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il programma di compilazione dello spesometro,  la c.d. comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (acquisti e cessioni di beni, prestazioni di servizi effettuate e ricevute), obbligo introdotto dall'articolo 21 del decreto legge 78/2010. Colgo l'occasione per ricordare che:

lunedì 21 novembre 2011

Legge di stabilità per il 2012: luci e ombre

Lunedì 14 Novembre 2011 è stata pubblicata con la Gazzetta Ufficiale numero 265 la legge 12 Novembre 2011 numero 183, cosiddetta legge di stabilità (o finanziaria 2012 per i nostalgici). Di seguito si propongono le maggiori novità in materia fiscale introdotte dal testo normativo e in fondo pochi righi di considerazioni personali sull'attualità.

GARANTE DEL CONTRIBUENTE (art. 4, comma 36)

Viene stabilito che “il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate”. Possono accedere alla carica magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. Dunque un Garante formato non più da tre membri ma da uno solo e non più individuabile tra le fila degli appartenenti all'amministrazione finanziaria (A.d.E. o G.d.F).

martedì 8 novembre 2011

Conti correnti all'estero e quadro RW

ATTENZIONE: la disciplina del modulo RW è stata profondamente riscritta. Leggi anche il nuovo post de ilcontribuenteonesto.
Nei mesi scorsi ho pubblicato sul blog due post che hanno riscosso enorme successo: Monitoraggio fiscale: il quadro RW e Aprire un conto corrente all'estero. Le visite, come accennato, sono state tante, ma allo stesso tempo ho ricevuto altrettante mail a cui non ho potuto rispondere per mancanza di tempo. Le domande che sono pervenute al blog, anche tramite i numerosi commenti, sostanzialmente hanno evidenziato l’incertezza dei contribuenti rispetto alla compilazione del benedetto quadro RW e più in generale degli obblighi legati al monitoraggio fiscale di cui al d.l. 28 Giugno 1990 n. 167, Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. Ho deciso perciò di affrontare nuovamente la questione con un nuovo post dedicato al monitoraggio fiscale che sia però molto più ricco di informazioni di modo che ogni dubbio dei lettori possa essere fugato evitando l’intasamento della mia posta elettronica.
Il post è articolato in paragrafi distinti secondo lo schema che propongo fin da subito invitandovi a leggere tutto e non solo il riepilogo:

1. SOGGETTI MONITORANTI E SOGGETTI MONITORATI
2. TRASFERIMENTI E CONSISTENZE ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
   2.1. Trasferimenti per ragioni diverse dall’investimento all’estero
   2.2. Attività estere di natura finanziaria
   2.3. Trasferimenti al fine di costituire attività estere di natura finanziaria
3. RIEPILOGO

sabato 29 ottobre 2011

Cooperazione fiscale e scambio di informazioni in UE

N.B.: I diritti di riproduzione del seguente elaborato sono riservati. La citazione può avvenire previa indicazione della fonte. Per maggiori informazioni contattare il blogger.

La collaborazione internazionale in tema fiscale rappresenta per gli Stati un'opportunità di recupero della ricchezza prodotta dai propri cittadini che altrimenti rischierebbe di andare perduta non potendo la pretesa impositiva dello Stato valicare i confini territoriali nazionali1. Il tema in esame si caratterizza per essere una priorità nell'agenda politica di ogni governo, soprattutto negli ultimi decenni in cui la globalizzazione ha messo in crisi l'evidenza del legame tra reddito e territorio e la tecnologia ha semplificato le attività di movimentazione delle ricchezze e di occultazione delle stesse nei casi patologici. La direttiva 2011/16/UE, sottoscritta a Bruxelles il 15 Febbraio 2011, è il più recente testo normativo adottato in ambito comunitario rispetto al tema della cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Nel primo dei considerando che precedono gli articoli della direttiva si legge: “Nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più presente. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all'evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno”. Alla luce delle precedenti considerazioni sorprende ancora di più constatare l'assenza di specifiche norme in materia di cooperazione fiscale nei Trattati istitutivi dell'attuale Unione Europea2. “La lacuna in realtà è spiegabile con la volontà, perlomeno nella fase costituente, di non impedire la creazione ed il funzionamento di un mercato comune, quale area economica caratterizzata dal principio della libera concorrenza e con il carattere meramente strumentale dell'assistenza tributaria che ha senso in quanto vincolata ad un fine od obiettivo concreto contenuto esplicitamente nel Trattato, come potrebbe essere l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità (art. 293 Trattato) oppure assunto dalla Comunità in virtù dell'art. 308 o relativo alle risorse proprie o incluso nell'ambito delle competenze esterne della Comunità, nella cooperazione doganale”3.
Ma la collaborazione fiscale tra gli Stati non riguarda solo la fase dell'accertamento, bensì anche la fase della riscossione del credito tributario. Anche su questo versante l'Unione Europea si è dotata negli ultimi anni di una legislazione quadro molto evoluta, segnatamente la direttiva 2010/24/UE, che entro il 31 Dicembre 2011 dovrebbe essere recepita da tutti gli Stati membri con conseguenze sugli ordinamenti nazionali molto interessanti (una su tutte la possibilità di notifica del titolo di credito da riscuotere direttamente al contribuente non residente).
Le prime attenzioni nei confronti del tema della collaborazione fiscale risalgono comunque alla seconda metà degli anni settanta con l'approvazione, avvenuta in data 10 Febbraio 1975 da parte del Consiglio, della Risoluzione “relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare per combattere la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale”4. Il testo pone in rilievo aspetti importanti della cooperazione internazionale che poi saranno alla base della successiva legislazione comunitaria in materia: la necessità di un reciproco scambio di informazioni da attuarsi in molteplici forme e situazioni; lo svolgimento di indagini amministrative per un corretto accertamento delle imposte da effettuarsi in uno Stato membro per conto e nell'interesse di un altro Stato membro; la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.
Dalla risoluzione del 10 Febbraio 1975 in avanti cresce la consapevolezza delle istituzioni europee della necessità di una normativa derivata che possa imprimere inedito slancio alla lotta contro la frode e l'evasione fiscale nell'Unione europea.

lunedì 17 ottobre 2011

Scambi intracomunitari e sistema VIES


Il Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427 reca la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto  rispetto agli scambi di beni e servizi che avvengono tra operatori residenti in diversi Stati Membri dell'UE. La normativa europea confluita nel decreto legge citato poc'anzi prevede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nel paese di destinazione attraverso il sistema del reverse-charge ovvero dell'inversione contabile che si sostanzia come segue: i) chi emette la fattura non addebita l'Iva; ii) chi riceve la fattura integra la fattura aggiungendoci di suo pugno l'Iva calcolata con l'aliquota nazionale e la registra in entrambi i registri Iva cosicché l'imposta si annulla. Fino a pochi mesi fa tutti i contribuenti italiani potevano liberamente beneficiare di questo meccanismo di applicazione dell'Iva. Dalla seconda metà del 2010 invece la possibilità di assolvere l'Iva con il reverse-charge è subordinata alla previa inclusione nel VIES VAT Information Exchange System, un sistema di scambi automatici di informazioni tra le autorità fiscali dell'Unione Europea che ha lo scopo di monitorare i soggetti passivi che pongono in essere operazioni intracomunitarie.

venerdì 7 ottobre 2011

Il medico fattura con Iva o forse no!

L'assoggettamento ad Iva delle prestazioni sanitarie trova il suo fondamento giuridico autentico nell'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE che statuisce: «Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: […] le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati». Un testo sostanzialmente simile si legge anche nella cosiddetta direttiva di rifusione 2006/112/CE.
Il legislatore italiano ha recepito le indicazioni dell'UE con il conosciutissimo articolo 10, comma 1, n. 18 del d.p.r. 633/1972 che recita «Sono esenti dall'imposta: […] le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
Dalla norma si evince che la prestazione sanitaria può essere esente dall'applicazione dell'imposta quando sono soddisfatti allo stesso tempo:
  1. il requisito soggettivo (la prestazione deve essere effettuata da chi esercita una professione ben definita dalla legge e soggetta a vigilanza);
  2. il requisito oggettivo (la prestazione resa deve tendere alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione).

mercoledì 14 settembre 2011

730/2011 Integrativo per ottenere il rimborso del credito

Da più di due mesi è ormai scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi col modello 730/2011 redditi 2010. La maggior parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si sono diligentemente premurati di palesare ogni avere al Fisco avranno già ricevuto, con le ultime buste paga, il loro meritato rimborso; altri avranno già ricevuto le loro meritate trattenute; altri non avranno ricevuto nulla. Quest'ultima ipotesi si concretizza quando è sbagliata l'indicazione dei dati che riguardano il sostituto d'imposta del contribuente (cioè il datore di lavoro del contribuente). Niente paura! Tale errore può in tutti i casi essere sanato entro il 25 Ottobre 2011 mediante la presentazione di un 730/2011 Integrativo.
Nella sostanza, la dichiarazione integrativa si presenta al Fisco nelle seguenti ipotesi specifiche:

venerdì 9 settembre 2011

Arriva l'Iva al 21%! Ma su quali prodotti?

L'argomento che tiene banco in questi giorni, anzi in queste settimane è la Manovra di Ferragosto. Dopo una lunga gestazione, durante la quale i politici dicevano «sarà maschio... no, sarà femmina... no, sarà altro... no, sarà quel che sarà...», adesso non ci resta che (piangere?) aspettare la pubblicazione in G.U. della legge che darà finalmente vigore alle disposizioni contenute nel d.l. 138/2011, la Manovra di Ferragosto appunto. Prima della pubblicazione però il testo deve passare dalla Camera come si apprende da una nota della stessa istituzione: «I lavori in Aula riprendono lunedì 12 settembre con la discussione generale del disegno di legge (C. 4612) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Approvato dal Senato)».
Una delle norme che ha fatto più discutere, probabilmente perché più comprensibile per ogni cittadino, è quella che stabilisce l'aumento dell'Iva di un punto percentuale.

martedì 30 agosto 2011

Manovre estive 2011: il decreto di Luglio 98/2011

Dopo una lunga pausa estiva passata nel Salento, rieccomi qua! In attesa di capire quale sarà il volto definitivo del “pasticcio di Ferragosto”, ovvero “manovra di Ferragosto” secondo il lessico dei benpensanti codini, intendo scrivere di ciò che non ho scritto il mese scorso: del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ma solo di alcuni punti che ritengo importanti dal punto di vista fiscale e tributario (accertamenti esecutivi, rateizzazione dei debiti, agenti di commercio ed Enasarco, bollo su deposito titoli, riporto perdite Ires, studi di settore e nuovo regime dei minimi). È curioso notare che anche la manovra di Ferragosto è intitolata con parole simili a quelle utilizzate a Luglio. Il ritornello è sempre quello della stabilizzazione finanziaria... magari si potrebbe provare con una manovra seria a stabilizzare l'economia piuttosto che provarci con 10 manovre scollegate tra loro! Che ne dite, onorevoli?

sabato 2 luglio 2011

Spesometro: istruzioni per l'uso

In data 01 Luglio 2011 è diventato pienamente operativo lo spesometro, il nuovissimo istituto contro l'evasione fiscale previsto dall'articolo 21 del d.l. 78/2010. Il testo normativo è molto breve e semplice, e non potrebbe essere diversamente per una previsione che potrebbe rivelarsi totalmente inutile che avrà come effetto, certo fin da subito, quello di aggravare gli adempimenti burocratici in capo agli operatori economici. Purtroppo però ogni popolo è in balia dei capricci del proprio legislatore; e in particolare mi pare che in Italia, negli ultimi anni, piuttosto che architettare riforme storiche che scuotano l'assetto economico del Paese si studino mosse propagandistiche come lo spesometro appunto. Una bella trovata (che potrebbe avere l'effetto collaterale di produrre transazioni in nero!) da non confondere assolutamente con il ben più dignitoso redditometro di cui all'art. 38 del d.p.r. 600/1973. Non hanno nulla a che fare!

domenica 19 giugno 2011

10 mila pagine visualizzate: grazie a tutti i lettori del blog!

















Grazie a tutti i lettori del blog per questo primo risultato importante raggiunto dopo pochi mesi dalla nascita del blog. Continuate a seguire il contribuente onesto e a lasciare tanti commenti per permettere ampie discussioni. A presto!

sabato 18 giugno 2011

Aprire un conto corrente all'estero

Aggiornato al 01/01/2012
 
Sottolineo immediatamente che questo post non fornisce le indicazioni pratiche per accendere un conto corrente o un conto deposito all'estero.
E non vuole  neanche fornire indicazioni per investimenti finanziari profittevoli. Questo post, che dovrebbe intitolarsi Aprire un conto corrente all'estero e stare a posto col Fisco (ma non suonerebbe bene!), vi dirà soltanto quante imposte paghereste sugli interessi da risparmio maturati all'estero e anche che portare denaro all'estero è legale e non rende evasori. Scrivere su come sbrigare la trafila burocratica per intrattenere un rapporto finanziario con un intermediario estero sarebbe troppo difficile, e comunque ogni Paese ha la sua normativa, i suoi particolari adempimenti eccetera; scrivere poi di dove è meglio investire i vostri soldi per ricavarne il massimo profitto non solo sarebbe difficile, ma anche antitetico per “il contribuente onesto” che considera la logica finanziaria moderna troppo distante dalla logica dell'economia reale. Fatte queste premesse la via e tutta in discesa, anzi il post è quasi concluso. Naturalmente non è così, ma poco ci manca perché il problema delle imposte da pagare allo Stato italiano per interessi da risparmio maturati all'estero è di semplicissima soluzione: si paga il 20% esattamente come per un c/c o un conto deposito in Italia.

mercoledì 25 maggio 2011

Cedolare secca: arrivano i codici per il versamento

Finalmente ce l'hanno fatta! È stato difficile, ha richiesto uno sforzo erculeo, un impegno einsteiniano, ma alla fine l'Agenzia delle Entrate è riuscita a pubblicare la Risoluzione 59/E in cui si rendono pubblici i codici da utilizzare nel modello F24 per pagare gli acconti della cedolare secca sugli affitti. Per consentire ai soggetti interessati al versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l’imposta sostitutiva in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:

domenica 22 maggio 2011

Monitoraggio fiscale: il quadro RW

Grazie alla spinta comunitaria il Governo italiano provvide ad emanare, oltre venti anni fa, il decreto interministeriale del 27 Aprile 1990 che di fatto sanciva la liberalizzazione valutaria in attuazione della direttiva 361/1998/CEE. Fu subito chiaro tuttavia che tale apertura avrebbe potuto generare fenomeni elusivi molto importanti e così pochi mesi dopo fu emanato il famoso d.l. 28 Giugno 1990 n. 167, Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. L'impianto disciplinare del 167/1990 si regge su due cardini:

giovedì 12 maggio 2011

Residenza fiscale ai fini Irpef e Ires
























L'art. 2 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, cd. TUIR, recita: “[...]. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Perciò i criteri per determinare la residenza di una persona fisica sono tre. Il primo, quello della residenza anagrafica, è certamente il più immediato: se sei iscritto nell'anagrafe di un Comune italiano sei residente! Ma cosa succede se qualcuno intendesse cancellarsi dalle anagrafi italiane (caso Valentino Rossi!) per iscriversi all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero?

sabato 30 aprile 2011

Associazione in partecipazione: profili fiscali e previdenziali

Per conoscere cosa è cambiato con la riforma del lavoro 2012 leggi, sempre su questo blog,  Associazione in partecipazione dopo la Riforma del lavoro 2012.
Con il contratto di associazione in partecipazione (artt. 2549 c.c. e seguentil'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto di cui parla la norma può essere di capitale (beni e/o denaro), di capitale e lavoro, di solo lavoro. A seconda dei casi ci troveremo di fronte a reddito di capitale nei primi due casi (ex. art. 44 TUIR) o reddito di lavoro autonomo nell'ultimo caso (ex. art. 53 TUIR).
In questo articolo prenderò in esame esclusivamente il caso di solo apporto di opere e servizi, cioè di lavoro. Il reddito corrisposto al netto dei contributi rappresenta la base imponibile Irpef su cui calcolare le imposte con le aliquote impositive conosciute da chiunque credo (23% fino a 15000 euro ecc.). Il comma 5, art. 13 del d.p.r. 917/1986 c.d. TUIR prevede, per redditi derivanti da associazione in partecipazione, una detrazione dall'imposta lorda pari a:
  • 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro
  • 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
In soldoni il disposto del testo unico significa che per un reddito lordo di 4800 euro non si paga Irpef. Quindi le trattenute fiscali operate dal "datore di lavoro associante" si riprendono con la dichiarazione dei redditi. Considerate che la normativa prevede sul reddito di cui stiamo parlando una ritenuta a titolo d'acconto del 20%. Tale ritenuta dovrà essere puntualmente versata con modello F24 dall'associante che dovrà poi rilasciare certificazione di tali versamenti.
Gli associati in partecipazione devono dichiarare i redditi col modello Unico; naturalmente possono dichiarare col modello 730 (molto più comodo per prendere i soldi!) ma solo in qualità di coniugi di un lavoratore dipendente. 




Lo Studio Palamà si occupa della trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2013 per gli associati in partecipazione che devono dichiarare il proprio reddito. Per info su procedura e costi contattaci attraverso il modulo dedicato senza nessun impegno. 


  

Dal canto suo, l'associante può portare in deduzione dal proprio reddito la quota di utili corrisposti all'associato, ma solo se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata. Nel primo caso bisognerà andare dal Notaio; nel secondo caso è sufficiente recarsi presso l'Agenzia delle Entrate dopo aver versato 168 euro di imposta di registro e con una marca da bollo da 14,62 euro per ogni pagina e comunque ogni cento linee del documento.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali del contratto di associazione in partecipazione riporto di seguito le informazioni reperibili al sito inps.it. Occorre precisare che con la Riforma del lavoro 2012 le regole dell'associazione in partecipazione sono state riviste e soprattutto il lettore tenga presente che le aliquote contributive sono state fortemente ritoccate al rialzo.
a
Gestione separata
a
Dal 1° gennaio 2004 è prevista l’assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata per quei soggetti che, nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 (c. 2, lett. c) del TUIR 917/86. Tali contratti sono disciplinati dagli articoli da 2549 a 2554 del Codice Civile.
a
Base imponibile
a
Conformemente ai principi cui è ispirata la Gestione Separata, anche per gli associati in partecipazione la base imponibile previdenziale si identifica con quella definita dal fisco ai fini Irpef, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (D.L. 269/03, art. 43, c. 2). Poiché ai fini fiscali le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile per il loro intero ammontare (art. 54, c. 8 del TUIR), il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all'associato  anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Ciò implica anche la mancanza di necessità da parte dell’associante di acquisire i dati reddituali del lavoratore. Ai compensi corrisposti all'associato per l’apporto esclusivo di lavoro, essendo qualificati fiscalmente come redditi da lavoro autonomo, non è applicabile il “principio di cassa allargato”, previsto invece per i redditi da co-co-co. 
a
Contributo, versamento, denuncia

Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato. Per il resto agli associati in partecipazione si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di contribuzione, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo. Il versamento contributivo va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione all’associato dell’acconto o dell’eventuale conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi, da imputare comunque con il criterio di cassa.
Il codice tipo rapporto nella Denuncia E-mens è 13 (non richiede codice attività).


Certificazione

Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di associazione in partecipazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.

Inail

Secondo il d.lgs. 38/2000 sarà l'associante a curarsi dell'iscrizione dell'associato nel caso in cui l'attività svolta rientri tra quelle tutelate dal d.p.r. 1124/65.

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domenica 24 aprile 2011

Se i frontalieri italiani diventano ratti





















Qualche giorno fa i maggiori media del paese hanno rilanciato la notizia del voto cantonale in Svizzera. Le urne hanno decretato la vittoria della Lega del Ticino, guidata da un tale Giuliano Bignasca. Al di là del normale interesse che suscitano tutte le vicende che succedono in questo mondo globalizzato, i cittadini italiani hanno un ulteriore motivo per guardare con attenzione oltre le Alpi. Il tale Giuliano Bignasca di prima, infatti, è il leader di un partito populista che ha dichiarato guerra ai frontalieri italiani, ovvero quei lavoratori che risiedono nei territori italiani di confine e che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare. Ho scritto “dichiarato guerra” per sottolineare l’aspetto negativo dei fatti. È una battaglia politica legittima quella che si propone di attuare la rideterminazione dei Trattati e delle Convenzioni Italia - Svizzera, ma tutta la legittimità in questione va a farsi benedire quando la battaglia politica viene condotta con le armi del populismo e della demagogia. Sono recenti, e vive nella memoria, le campagne di odio condotte in Ticino nei confronti dei frontalieri italiani, definiti addirittura “ratti” che usurpano le ricchezze della Svizzera. Noi italiani, purtroppo, conosciamo benissimo lo stile della politica populista e demagoga. Naturalmente è quella della Lega Nord, fatta di dichiarazioni e gesti ad effetto che molto spesso rischiano di sfiorare il razzismo e il vilipendio delle istituzioni italiane. Eppure i voti della Lega Nord, ahinoi!, sembrano confermare la facile suggestionabilità della coscienza pubblica che si lascia trasportare verso i traguardi deteriori della civiltà umana. In una celebre poesia, Pasolini scrive: «L’intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d’anime della nostra nazione un giudizio netto, interamente indignato». Fino a che punto dobbiamo arrivare per capire che stiamo sbagliando? Forse non c’è un limite se addirittura qualcuno ha il coraggio di giustificare un lager. Infine, prima di spiegare l’astio dei ticinesi verso i lavoratori frontalieri, vorrei indignarmi pubblicamente per il modo con cui i media italiani hanno dato la notizia dei risultati elettorali ticinesi chiamando la Lega dei Ticinesi semplicemente Lega, innescando così un meccanismo surrettizio di identificazione con la Lega Nord. Alcuni lettori e  telespettatori sono stati così ingannati e indotti a pensare che la Lega Nord di Bossi è talmente forte da vincere pure in Svizzera. Macché. TUTTO FALSO! Stay tuned gente…non vi fate infinocchiare.

Ora veniamo al tema squisitamente fiscale del post. Cosa succede quando il residente di uno Stato presta il suo lavoro in uno Stato estero? Dove pagherà le tasse il lavoratore?

domenica 17 aprile 2011

Reverse-charge interno e sanzioni per mancata applicazione






















Parliamo un po' di autofatturazione e di sanzioni in caso di inottemperanza. Nella prima parte del post però, facciamo prima un ripasso a volo d'uccello sulla questione (repetita iuvant!).
L'art. 17 del d.p.r. 633/72 (c.d. decreto I.V.A.) rubricato “Soggetti passivi” dice al primo comma che: «L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo».

giovedì 7 aprile 2011

La cedolare secca è realtà

Aggiornato al 10 Giugno 2012

Il direttore dell'A.d.E. ha pubblicato il provvedimento che spiega le modalità di esercizio dell'imposizione sostitutiva sugli affitti. Clicca qui per leggerlo. Cosa cambierà con la cedolare secca lo avevo già spiegato, a grandi linee, in un altro post del 3 Marzo "Cedolare secca sugli affitti". La buona notizia, che comunque ci aspettavamo, è che i canoni percepiti nel 2011 potranno essere assoggettati ad imposizione sostitutiva, nonostante siano stati registrati prima della data odierna. Non c'è bisogno di dilungarsi sull'argomento perché il provvedimento esplicativo dell'Agenzia, arrivato ben prima dei 90 gg., è molto semplice da capire. Perciò vi lascio leggere in santa pace il documento; se avete dei dubbi scrivete al blog.
Leggi anche le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti più frequenti raccolte nella Circolare 20/E del 4 Giugno 2012.

mercoledì 30 marzo 2011

Redditi esenti e familiari a carico




















A volte mi è capitato di dover spiegare, soprattutto a lavoratori autonomi e imprenditori, che i redditi c.d. esentasse non sono quelli di lavoro dipendente. Alcuni pensano che siccome lo stipendio mensile che arriva in banca ha subito le sue belle trattenute a monte, quell'ammontare netto è da considerare esentasse perché nessuno te lo tocca più.
Non è così. I redditi esenti sono “non-redditi” fiscalmente. Questo significa che il percettore se li mette in tasca, ci fa quello che vuole, ma non li deve dichiarare: al Fisco non interessano.
Il primo corollario è perciò il seguente: non devi preoccuparti di dichiarare i redditi esenti.
Il secondo corollario invece è: se possiedi altri redditi imponibili NON li devi sommare con quelli esenti scansando così un'aliquota marginale più alta.
Ma c'è un terzo corollario molto importante che molti ignorano. Poiché, come scritto prima, i redditi esenti sono “non-redditi” dal punto di vista fiscale, chi li percepisce può essere indicato come familiare a carico di un altro contribuente perché fiscalmente si mantiene sotto quella famigerata soglia di euro 2840,51, a prescindere dall'importo che percepisce...fosse anche un milione di euro al mese (magari!). Ma perché lo Stato prevede redditi esenti?

martedì 22 marzo 2011

Detassazione degli straordinari nel CUD 2011

Vi ricordate (parlo con i lavoratori dipendenti!) quando nel periodo di Agosto/Settembre/Ottobre del 2010 i vostri datori di lavoro vi hanno consegnato una letterina con cui vi informavano che per gli straordinari del 2008 e del 2009 avreste avuto diritto ad una defiscalizzazione? Tutto il parlare intorno agli straordinari e ai turni di notte che si è fatto in quel periodo del 2010 si deve in buona sostanza alla Risoluzione 83/E con cui l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come trattare i premi di produttività. Normativa a parte, nessuno ha visto qualche soldo in più in virtù della famosa letterina. Va bene così! Potrete recuperare le eventuali maggiori imposte versate all'Erario grazie al 730/2011.
Ma attenzione, perchè il CUD 2011 dovrà riportare gli importi da assoggettare ad imposizione sostitutiva. Controllate il vostro CUD 2011. Cliccate sul modello qui a sinistra e accertatevi che la parte evidenziata sia stata compilata dal vostro datore di lavoro. Se nel corso del 2008 e del 2009 avete fatto straordinari o turni di notte allora tale sezione della certificazione dovrebbe essere compilata in tutti i casi, sia che il datore abbia applicato le aliquote ordinarie, sia che abbia applicato l'imposizione sostitutiva. Solo così potrete vedere qualche spicciolo in più nel vostro portafogli. In particolare, lo scrivo chiaro e tondo, chi nel CUD 2011 ha compilati SOLO i punti 98 e/o 100 non ha diritto a nessun rimborso.

domenica 13 marzo 2011

Terremoto e tsunami in Giappone

Il blog Il contribuente onesto esprime il suo cordoglio per quanto sta accadendo in Giappone. La speranza è quella che il Paese nipponico e i suoi abitanti possano ristabilire le condizioni di vita di pochi giorni fa e che tutto il mondo possa così superare questo duro periodo di crisi internazionale.
 
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sabato 5 marzo 2011

Come dichiarare i redditi di Google Adsense

Leggi anche Google AdSense e i redditi della pubblicità.
Non ho aperto questo blog da moltissimo tempo, ma da ancora meno ho fatto la prima conoscenza con Google adsense. Grazie a questo programma di Google, nel mio blog, come in quello di tanti altri blogger, vengono caricati dei box pubblicitari; i blogger ricevono piccoli compensi ogni volta che i siti pubblicizzati dai link vengono visitati.
Ammetto di aver letto velocemente i termini di contratto di adsense, ma al punto 12.9 dei Termini di contratto adsense c'è scritto: “Lei dovrà pagare tutte le imposte o gli oneri applicati da qualsiasi entità governativa in relazione alla Sua partecipazione al Programma. Google non effettuerà alcun rimborso IVA nei Suoi confronti”. Perciò mi sembra corretto dire che l'imposizione fiscale si baserà esclusivamente sulla normativa fiscale italiana.
Innanzitutto c'è da dire che non è sempre necessario aprire un partita iva per svolgere un'attività lavorativa; gli esempi più importanti sono il lavoro dipendente, il lavoro occasionale, il lavoro che produce redditi diversi ecc. E a me sembra che il reddito derivante dalla pubblicità con adsense appartenga proprio a quest'ultima categoria.

giovedì 3 marzo 2011

Cedolare secca sugli affitti


Pare che manchi solo la firma del Presidente della Repubblica per rendere definitivo il d.lgs. sul federalismo municipale. Insomma tutti danno per certa l’attuazione delle novità federali già a partire dal 2011. Il provvedimento dispone l’istituzione di tributi locali, la compartecipazione dei comuni al gettito IVA e l’istituzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti che comunque sarà data in pasto ai comuni per meno di un quarto. Ed è proprio questa novità che tutti stavate aspettando, non è vero?
Anticipiamo subito che non si può commentare in modo definitivo la cedolare secca se non prima il direttore dell’Agenzia delle Entrate emanerà le disposizioni attuative; e queste saranno disponibili solo entro i 90 giorni successivi alla promulgazione della legge, che ancora non è avvenuta, ma che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Tuttavia già sappiamo abbastanza su questa imposta sostitutiva:
  • 21% sugli immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) locati a canone libero;
  • 19% sui contratti a canone concordato relativi ad immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Per ciò che riguarda la concreta applicazione del prelievo sostitutivo si può già dire che:
  • le aliquote (21% e 19%) assorbono le imposte di bollo e di registro;
  • le imposte di bollo e di registro già versate per rinnovi contrattuali non saranno rimborsate (ma qui se ne vedranno delle belle secondo noi!);
  • si prevedono acconti d’imposta (servono soldi: pochi, maledetti e subito!): 85% per il 2011 e 95% per il 2012;
  • i versamenti degli acconti dovranno effettuarsi entro il termine previsto per il pagamento dell’IRPEF, tradotto entro Luglio 2011.
Fin qui le rose, ma ci sono anche le spine. Ma non ci facciamo del male già da adesso. O sì? Volete un po’ di male? Bene, eccolo:
  • col federalismo municipale l’ICI defenestrata negli anni scorsi entra dalla porta con un altro vestito; ve la vedrete arrivare nel 2014 come IMU. Aspettiamo un po’ comunque per capire di cosa si tratta;
  • le sanzioni per chi fa “nero” con le locazioni sono da paura (giusto!);
  • attenzione alle imposte sostitutive: non sono sempre convenienti (vedi anche contribuenti minimi, sostitutiva sulle operazioni straordinarie per riconoscere i plusvalori ecc.)! Ci saranno molti contribuenti che penseranno di aver fatto l’affarone ed invece pagheranno di più! Prossimamente il contribuente onesto vi dirà quali sono i soggetti cui conviene optare per l’imposizione sostitutiva.

lunedì 28 febbraio 2011

Evasione fiscale ed educazione civica

 

L'evasione fiscale è un comportamento scorretto legato in buona misura ad una sottocultura egoistica. Sì, probabilmente il beneficio che produce l'evasione fiscale in capo al soggetto che la pone in essere può essere considerato un guadagno, seppur illecito. Ma il depauperamento delle risorse collettive non viene mai considerato come contropartita di questo guadagno. Meno risorse per lo Stato determinano meno risorse per il cittadino; in particolare meno infrastrutture produttive a disposizione di quel contribuente che ha evaso e che quindi ci perde in capacità di generare ricavi con la sua attività. Il circolo (vizioso!) si chiude.
Certo che bisognerebbe studiare a fondo quella sottocultura egoistica di prima e capire in che modo incidono le politiche dei governanti sulla cultura del contribuente. Si pensi allo scudo fiscale. Quanto ha perso l'Italia, in termini di recupero fiscale futuro conseguente alla perdita di fiducia dei contribuenti, in cambio di un'imposta sostitutiva vergognosa del 5%? Ricordiamoci che l'aliquota contributiva IRPEF più bassa è del 23%. E in genere chi ha la fortuna di possedere qualche milione di euro difficilmente sconta l'aliquota più bassa.

giovedì 17 febbraio 2011

Arriva il CUD 2011


Entro il 28 Febbraio p.v. i sostituti d'imposta dovranno inviare il modello CUD 2011 ai propri lavoratori. Anche i pensionati riceveranno il documento, ma dall'Ente che eroga la pensione naturalmente. Una volta in possesso del CUD i lavoratori e i pensionati potranno dare inizio "alle danze del 730" per far valere quelle benedette deduzioni e detrazioni in grado di strapparci perlomeno un sorriso, si spera, nei mesi estivi di luglio e agosto in cui le buste paga recitaranno, tra le altre voci, "Rimborso da mod. 730".

giovedì 10 febbraio 2011

Inasprimento sanzioni Finanziaria 2011


C'è una cattiva notizia nella Finanziaria 2011 per quei contribuenti che dovranno avere a che fare col Fisco. La legge di stabilità (articolo 1, commi 17-22, legge 220/2010) da poco approvata ha stabilito l'aumento delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e definizione agevolata.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONI

Dal 1° Febbraio la riduzione delle sanzioni amministrative passa:

  • da 1/12 a 1/10 nel caso di ravvedimento entro i 30 gg. e nel caso di dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 gg.;
  • da 1/10 a 1/8 nel caso del c.d. ravvedimento lungo (nel caso del ravvedimento che avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva);
  • da 1/4 a 1/3 nel caso di accertamento con adesione;
  • da 1/8 a 1/6 nel caso di acquiescenza (adesione ai PVC) e adesione agli inviti al contraddittorio;
  • da 1/3 al 40% nel caso di conciliazione giudiziale.

TEMPISTICA DI APPLICAZIONE

Le nuove disposizioni si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° Febbraio 2011 nel caso di ravvedimento operoso e ai ricorsi presentati entro la stessa data per la conciliazione giudiziale.
Per gli altri istituti deflattivi del contenzioso, invece, la Finanziaria 2011 dice che le modifiche avranno vigore in relazione agli atti emanati dal 1° Febbraio 2011. E qui arrivano i dubbi!
Ad esempio, il contribuente che ha ricevuto avviso di accertamento nel 2010 e che definisce l'accertamento con adesione a Febbraio 2011 di quale riduzione potrà beneficiare? La legge di stabilità sembrerebbe prevedere la riduzione a 1/4 per gli avvisi di accertamento emanati entro il 31 Gennaio.
Secondo il combinato disposto dei commi 18 e 21 dell'unico articolo della Finanziaria 2011 i rincari si applicano "con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011". Appunto, l'avviso di accertamento rappresenta atto definibile. Di seguito i due commi:

Articolo 1 Comma 18 -
In vigore dal 1 gennaio 2011

18. A decorrere dal 1º febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

Articolo 1 Comma 21 -
In vigore dal 1 gennaio 2011

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011.

domenica 6 febbraio 2011

Assunzione lavoratori domestici (colf, badanti, ecc.)

D: Devo assumere un lavoratore domestico, una colf per intenderci, ma non so da dove cominciare perché tutto sia in regola. Il lavoratore è extracomunitario e risiede già in Italia con regolare permesso di soggiorno per svolgere attività lavorativa.

R: Prima dell’assunzione vera e propria, il datore di lavoro e il lavoratore domestico devono stipulare un contratto di soggiorno per lavoro. La procedura da seguire è molto semplice. Dai siti www.lavoro.gov.it e www.interno.it è possibile scaricare il cosiddetto Modulo Q, che rappresenta il contratto di soggiorno in questione. Questo deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il Modulo Q deve poi essere inviato in originale a mezzo A/R allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di residenza allegando copia del documento d'identità del datore di lavoro. Infine al lavoratore domestico dovrà essere consegnata una copia del contratto e la ricevuta postale di ritorno.
Terminato il disbrigo della pratica riguardante il contratto di soggiorno si procede con l’invio all’I.N.P.S. della Comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro domestico. Tale documento, che può essere compilato e spedito anche on-line, è molto importante perché a seguito della sua ricezione l’istituto previdenziale recapiterà presso il domicilio del datore di lavoro il blocchetto dei bollettini postali con i quali pagare i contributi al lavoratore.
Comunque sull'argomento è molto utile leggere quanto riportato sul sito dell'I.N.P.S. che spiega in maniera dettagliata e chiara tutta la procedura da seguire: clicca qui per accedere alla sezione del sito inps.it dedicata ai lavoratori domestici.

Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica

D: I lavori di sostituzione degli infissi cominciati nel 2010 termineranno nel 2011. Nel 2010 ho già versato all'azienda che esegue i lavori un cospicuo acconto, mentre il pagamento a saldo avverrà, naturalmente, nel 2011 a lavori ultimati. Posso beneficiare della detrazione del 55% già dalla prossima dichiarazione (730 e Unico 2011 per redditi d'imposta 2010) per l'acconto versato nel 2010?


R: Prima di rispondere precisamente alla domanda su esposta sarà meglio ricordare in via generale ai contribuenti che gli adempimenti da porre in essere per beneficiare della detrazione del 55% sono numerosi e che spesso si rischia di decadere dal beneficio della detrazione proprio per non aver seguito puntualmente le istruzioni ministeriali. Ecco riportati di seguito i documenti e gli adempimenti necessari per poter fruire della detrazione in oggetto:
1.fattura con indicazione separata del costo della manodopera;
2.asseverazione di un tecnico abilitato;
3.attestato di certificazione energetica;
4.scheda informativa;
5.invio telematico di comunicazione lavori all'ENEA entro 90 gg dal termine dei lavori.
L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che: «Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall’anno 2008, non è richiesto l’attestato di qualificazione energetica». Si invitano i contribuenti a prendere visione del file allegato Istruzioni compilazione 730 2010.pdf, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che alle pagine 44 e 65 riporta con maggiore dettaglio quanto esposto sin qui. Nel caso poi di lavori eseguiti a cavallo tra il 2010 e il 2011, e veniamo dunque alla domanda che ha generato il post, un ulteriore adempimento si rende necessario oltre a quelli indicati poc'anzi: l'invio, entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, di un primo documento telematico con cui si comunica all'ENEA lo svolgimento dei lavori a cavallo dei due periodi d'imposta. Nel caso di specie il contribuente che ha pagato un acconto per la parte di lavori eseguiti nel 2010 e che vuole usufruire delle detrazioni d'imposta su tale acconto nel 730/2011 per redditi 2010 deve inviare entro il 31/03/2011 la comunicazione all'ENEA. Ciò non esime lo stesso contribuente dall'obbligo di inviare un nuovo documento telematico entro 90 gg dal completamento dei lavori. Per quanto riguarda questa seconda parte del post si invitano i contribuenti a prendere visione del file allegato Istruzioni 55%.pdf, anche in questo caso reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Non rimane dunque che leggere per bene i documenti allegati a questo post e farsi aiutare nella produzione della documentazione dall'azienda o dall'artigiano che eseguono i lavori e dal C.A.F. o dal professionista di fiducia (per gli invii telematici all'ENEA).