
GARANTE DEL CONTRIBUENTE (art. 4, comma 36)
Viene
stabilito che “il Garante del contribuente, operante in
piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal
presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione
distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate”. Possono accedere alla carica
magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed
economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio,
avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati,
scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle
entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
Dunque un Garante formato non più da tre membri ma da uno solo e non
più individuabile tra le fila degli appartenenti all'amministrazione
finanziaria (A.d.E. o G.d.F).
RITOCCO DELLE PROFESSIONI (art. 10)
Non si tratta certamente di una riforma epocale, ma è già qualcosa.
I
passaggi più importanti sanciscono quanto segue: a) “è
consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività
professionali
regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari
regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile” e perciò
da Gennaio 2012 i professionisti potranno associarsi anche mediante
le classiche società di persone e di capitali; b) i
soci potranno essere “professionisti
iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,
nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea,
purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero
soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per
finalità di investimento”.
Una
considerazione particolare merita la questione delle tariffe perché
in sostanza non sono state toccate
nonostante i mass media abbiano veicolato informazioni fuorvianti che
in tutta prima hanno fatto pensare ad una abolizione dei minimi
tariffari. Infatti dopo la pubblicazione di questa Finanziaria 2012
la faccenda delle tariffe risulta quasi invariata rispetto a quanto
disposto dal d.l. 138/2011, cioè che “il compenso spettante al
professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel
rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata
determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un
ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi,
ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa
nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali
stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”.
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE (art. 14, commi 9 e 10)
“A
partire dal 1 Gennaio 2012, le
società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il
collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema
semplificato. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema
di bilancio semplificato e le modalità di attuazione”.
Inoltre
si stabilisce che “i soggetti in contabilità
semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con
incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli
estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili”.
DEDUZIONE IRAP PER I CONTRATTI DI PRODUTTIVITA' (art. 22, comma 7)
“Per
l’anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento,
può disporre la deduzione dalla base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai
lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto
previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di
produttività di cui
all’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti
finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono
esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli
automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore
sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni
in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per
le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari ”. Si tratta
ad esempio di quelle somme corrisposte per incremento della
produttività, per straordinari eccetera e sulle quali i dipendenti
scontano un'imposizione agevolata. L'articolo 26 del d.l. 98/2011 non
fa altro che consentire anche per il 2012 la previsione di questi
importi in busta paga poiché stabilisce che “per l'anno 2012 le
somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in
attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi
aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità,
redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della
impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento
della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione
agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei
contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo,
sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel
presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di
stabilita' ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione”.
DEFISCALIZZAZIONE COMPARTO SICUREZZA (art. 33, comma 13)
Anche
per l'anno 2012 i militari potranno beneficiare di una
defiscalizzazione sul trattamento economico accessorio.
Ricordo che l'agevolazione in parola è riservata al personale del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico secondo l'articolo 4,
comma 3 del d.l. 185/2008 come modificato dall'articolo 2, comma 156,
lettera a della L. 191/2009. Il beneficio spetta ai lavoratori che
nel periodo d'imposta precedente a quello che dichiarano hanno
percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35 mila
euro. La riduzione d'imposta attualmente non può superare 149,50
euro.
DEDUZIONE FORFETARIA BENZINAI (art. 34)
“Per
tenere conto dell’incidenza delle accise sul reddito di impresa
degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito
stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria,
di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare lordo
dei ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a)
1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro; b)
0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a
2.064.000,00 euro; c) 0,4 per cento dei ricavi
oltre 2.064.000,00 euro”.
Infine
meglio glissare sulle solite porcate come le defiscalizzazioni
per infrastrutture
(autostradali!... sistemare la rete ferroviaria invece no?) inserite
per favorire gli amici della cricca, in questo caso i grandi gruppi
di costruttori che non meriterebbero neanche lo 0,00001% di qualsiasi
tipo di defiscalizzazione e la dismissione
di terreni agricoli, beni immobili, isole e isolotti e chi più ne ha
più ne metta
(concessioni a progetto invece no?). Poi lasciamo perdere l'articolo
19 ovvero l'articolo “ammazza NO TAV” secondo cui “per
assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione
e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del
cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i
siti del Comune di Chiomonte,
individuati per l’installazione del cantiere della galleria
geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea
ferroviaria Torino-Lione, costituiscono
aree di interesse strategico nazionale. Fatta salva
l’ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente
nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero
impedisce o ostacola l’accesso autorizzato alle aree medesime è
punito a norma dell’articolo 682 del codice penale”.
Di conseguenza i NO TAV sono avvisati: “Chiunque s'introduce in
luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello
Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51
a euro 309”. Insomma senza protestare, senza nemmeno alitare vi
dovete beccare il tunnel, il treno, il debito – che in realtà ci
prendiamo fra le natiche un po' in tutta Italia – e quello
sciovinista italiota che vi siete scelto come presidente della
Regione (anche se in fondo non avevate altra scelta... tranne
l'astensione di massa). Su col morale, arriveranno tempi migliori!
(?)
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