C'è tempo sino al 31/12/2014 per la domanda delle lavoratrici dipendenti che desiderano andare in pensione con la cosiddetta "Opzione Donna", ovvero la possibilità data dalla Legge 243/04 (Riforma Maroni) alle donne di andare in pensione con la sola maturazione di 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e di 35 anni di contributi, optando però per il calcolo contributivo dell'assegno pensionistico.
Dell'Opzione Donna e dei raffronti tra le diverse metodologie di computo, specie per quanto concerne le percentuali di penalizzazione, ho parlato in maniera approfondita in miei tre precedenti articoli, pubblicati su diversi siti (se volete leggere i miei approfondimenti precedenti, cliccate qui).
In questa sede, tratterò le principali novità introdotte, nel 2013, dagli adeguamenti alla speranza di vita, e di alcune particolarità di calcolo precedentemente non menzionate, in quanto recentemente chiarite da una circolare Inps.
Innanzitutto sono stati adeguati i coefficienti legati all'età (ovvero i coefficienti di trasformazione, secondo i quali il montante contributivo accantonato e rivalutato è "trasformato" in assegno mensile, che variano, in aumento, al variare dell'età pensionabile): di seguito, ecco la nuova tabella:

Le regole per questa rivalutazione, specificati nella circolare INPS n. 219 del 17 dicembre 1999, prevedono che il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno si rivaluti per il coefficiente previsto per l’anno successivo
Circa, invece, la contribuzione versata prima del 1996, la costruzione del montante è più articolata.
In primo luogo si risale alle retribuzioni annue lorde percepite nel decennio ( o nel periodo minore) precedente il 1996. Così, ad esempio, occorrerà prendere in considerazione gli stipendi annui percepiti dal 1986 al 1995.
A ciascuna delle retribuzioni così individuate si applica poi la percentuale pagata in quell'anno dalla ditta a titolo di contributi per la pensione (per il 1995 l'aliquota contributiva era, ad es., pari al 27, 57%); le contribuzioni di ogni anno, appositamente rivalutate in base alla media quinquennale del PIL, vanno sommate tra di loro e divise per 10, al fine di ottenere la contribuzione media annua, che andrà poi moltiplicata per gli anni di contributi versati prima del 1995, per ottenere il montante da utilizzare per il calcolo contributivo.
Dal capitale così accumulato - che è la somma dei due montanti (quello post 1995 e quello ante 1996) - si otterrà una pensione annua pari ad un’aliquota media che oscilla tra un minimo del 4,3 per cento se si chiede la pensione a 57 anni ed un massimo del 6,5 per cento se si lavora fino a 70 anni (vedi tabella).
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è adeguato con incrementi progressivi (nel dettaglio, un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato, ed il numero dei mesi. Esemplificando, per una donna che matura il diritto alla pensione a 57 anni e 8 mesi, la formula di calcolo dell'aumento del coefficiente di trasformazione da applicare sarà: [(4,416 - 4,304)/12]x8.
Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro
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