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lunedì 6 gennaio 2014

Imu, Tasi, Tari, Iuc: tutto sulla nuova tassazione sugli immobili

Con la Legge di Stabilità 2014, sono state effettuate notevoli modifiche alla precedente normativa tributaria su terreni e fabbricati: è stata, infatti, approvata la Iuc, la nuova Imposta Unica Comunale, la quale è composta, oltreché dall'Imu (per la quale sono state introdotte molte modifiche), anche da altre due voci, la Tasi e la Tari (parzialmente eredi delle vecchie tassazioni sui rifiuti).
 
IMU
 
L'Imu deve essere pagata da chiunque detenga un diritto reale su un immobile: proprietà, usufrutto,uso abitazione o enfiteusi.
Riguarda terreni, fabbricati, aree edificabili e pertinenze, a qualsiasi uso destinati: non si applica, tuttavia, all'abitazione principale, a meno che non appartenga alle categorie "lusso" (A/1, A/8 ed A/9).
La base imponibile è determinata dalla rendita catastale, rivalutata dal 5%, e moltiplicata da un coefficiente, che varia a seconda della categoria dell'immobile:

mercoledì 30 ottobre 2013

TASI, TARI, TRISE, IMU: piccolo vademecum alle novità della Legge di Stabilità 2013

Tramonta la Tares, la tassa sui rifiuti e servizi urbani introdotta solo nel 2013, e prende il suo posto la Trise. La Trise contiene due tributi diversi: Tari e Tasi.


TARI: serve a coprire i costi dei servizi di smaltimento rifiuti urbani.

Chi deve pagarla: possessori o detentori di locali e aree scoperte, a prescindere dall’utilizzo; sono obbligati in solido anche i componenti del nucleo familiare e, in generale, tutti gli utilizzatori degli immobili. Per le occupazioni temporanee (inferiori a sei mesi), il tributo sarà a carico del titolare degli immobili.

domenica 20 gennaio 2013

TARES: la nuova tassa sui rifiuti

Dal 2013, tutti i regimi di prelievo comunale per la raccolta dei rifiuti, saranno sostituiti dalla TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Purtroppo, per il contribuente, saranno introdotti ulteriori aggravi poiché il tributo dovrà coprire i costi sostenuti per il servizio al 100% e oltre al corrispettivo per la gestione dei rifiuti, vi sarà inoltre un’aggiunta di 0,30 € al metro quadro per i servizi indivisibili resi dal comune ai cittadini. L’unico aspetto positivo è che, qualora il comune non opti per una tariffa corrispettivo (applicabile solo in caso di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti), non potrà essere applicata l’IVA (come avveniva con la TIA 1 e 2), in quanto la natura del prelievo sarà considerata tributaria.