L'art. 2 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, cd. TUIR, recita: “[...]. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Perciò i criteri per determinare la residenza di una persona fisica sono tre. Il primo, quello della residenza anagrafica, è certamente il più immediato: se sei iscritto nell'anagrafe di un Comune italiano sei residente! Ma cosa succede se qualcuno intendesse cancellarsi dalle anagrafi italiane (caso Valentino Rossi!) per iscriversi all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero?
giovedì 12 maggio 2011
sabato 30 aprile 2011
Associazione in partecipazione: profili fiscali e previdenziali
Per conoscere cosa è cambiato con la riforma del lavoro 2012 leggi, sempre su questo blog, Associazione in partecipazione dopo la Riforma del lavoro 2012.
Con il contratto di associazione in partecipazione (artt. 2549 c.c. e seguenti) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto di cui parla la norma può essere di capitale (beni e/o denaro), di capitale e lavoro, di solo lavoro. A seconda dei casi ci troveremo di fronte a reddito di capitale nei primi due casi (ex. art. 44 TUIR) o reddito di lavoro autonomo nell'ultimo caso (ex. art. 53 TUIR).
In questo articolo prenderò in esame esclusivamente il caso di solo apporto di opere e servizi, cioè di lavoro. Il reddito corrisposto al netto dei contributi rappresenta la base imponibile Irpef su cui calcolare le imposte con le aliquote impositive conosciute da chiunque credo (23% fino a 15000 euro ecc.). Il comma 5, art. 13 del d.p.r. 917/1986 c.d. TUIR prevede, per redditi derivanti da associazione in partecipazione, una detrazione dall'imposta lorda pari a:
Gli associati in partecipazione devono dichiarare i redditi col modello Unico; naturalmente possono dichiarare col modello 730 (molto più comodo per prendere i soldi!) ma solo in qualità di coniugi di un lavoratore dipendente.
Lo Studio Palamà si occupa della trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2013 per gli associati in partecipazione che devono dichiarare il proprio reddito. Per info su procedura e costi contattaci attraverso il modulo dedicato senza nessun impegno.
Dal canto suo, l'associante può portare in deduzione dal proprio reddito la quota di utili corrisposti all'associato, ma solo se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata. Nel primo caso bisognerà andare dal Notaio; nel secondo caso è sufficiente recarsi presso l'Agenzia delle Entrate dopo aver versato 168 euro di imposta di registro e con una marca da bollo da 14,62 euro per ogni pagina e comunque ogni cento linee del documento.
Con il contratto di associazione in partecipazione (artt. 2549 c.c. e seguenti) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto di cui parla la norma può essere di capitale (beni e/o denaro), di capitale e lavoro, di solo lavoro. A seconda dei casi ci troveremo di fronte a reddito di capitale nei primi due casi (ex. art. 44 TUIR) o reddito di lavoro autonomo nell'ultimo caso (ex. art. 53 TUIR).
In questo articolo prenderò in esame esclusivamente il caso di solo apporto di opere e servizi, cioè di lavoro. Il reddito corrisposto al netto dei contributi rappresenta la base imponibile Irpef su cui calcolare le imposte con le aliquote impositive conosciute da chiunque credo (23% fino a 15000 euro ecc.). Il comma 5, art. 13 del d.p.r. 917/1986 c.d. TUIR prevede, per redditi derivanti da associazione in partecipazione, una detrazione dall'imposta lorda pari a:
- 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
- 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
Gli associati in partecipazione devono dichiarare i redditi col modello Unico; naturalmente possono dichiarare col modello 730 (molto più comodo per prendere i soldi!) ma solo in qualità di coniugi di un lavoratore dipendente.
Lo Studio Palamà si occupa della trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2013 per gli associati in partecipazione che devono dichiarare il proprio reddito. Per info su procedura e costi contattaci attraverso il modulo dedicato senza nessun impegno.
Dal canto suo, l'associante può portare in deduzione dal proprio reddito la quota di utili corrisposti all'associato, ma solo se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata. Nel primo caso bisognerà andare dal Notaio; nel secondo caso è sufficiente recarsi presso l'Agenzia delle Entrate dopo aver versato 168 euro di imposta di registro e con una marca da bollo da 14,62 euro per ogni pagina e comunque ogni cento linee del documento.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali del contratto di associazione in partecipazione riporto di seguito le informazioni reperibili al sito inps.it. Occorre precisare che con la Riforma del lavoro 2012 le regole dell'associazione in partecipazione sono state riviste e soprattutto il lettore tenga presente che le aliquote contributive sono state fortemente ritoccate al rialzo.
a
a
Gestione separata
a
a
Dal 1° gennaio 2004 è prevista l’assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata per quei soggetti che, nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 (c. 2, lett. c) del TUIR 917/86. Tali contratti sono disciplinati dagli articoli da 2549 a 2554 del Codice Civile.
a
Base imponibile
a
a
Conformemente ai principi cui è ispirata la Gestione Separata, anche per gli associati in partecipazione la base imponibile previdenziale si identifica con quella definita dal fisco ai fini Irpef, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (D.L. 269/03, art. 43, c. 2). Poiché ai fini fiscali le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile per il loro intero ammontare (art. 54, c. 8 del TUIR), il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Ciò implica anche la mancanza di necessità da parte dell’associante di acquisire i dati reddituali del lavoratore. Ai compensi corrisposti all'associato per l’apporto esclusivo di lavoro, essendo qualificati fiscalmente come redditi da lavoro autonomo, non è applicabile il “principio di cassa allargato”, previsto invece per i redditi da co-co-co.
a
Contributo, versamento, denuncia
Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato. Per il resto agli associati in partecipazione si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di contribuzione, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo. Il versamento contributivo va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione all’associato dell’acconto o dell’eventuale conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi, da imputare comunque con il criterio di cassa.
Il codice tipo rapporto nella Denuncia E-mens è 13 (non richiede codice attività).
Certificazione
Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di associazione in partecipazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.
Inail
Secondo il d.lgs. 38/2000 sarà l'associante a curarsi dell'iscrizione dell'associato nel caso in cui l'attività svolta rientri tra quelle tutelate dal d.p.r. 1124/65.
Se questo articolo ti è stato utile clicca Mi piace o g+1
Etichette:
730,
associazione in partecipazione,
contributi,
detrazioni,
dichiarazione dei redditi,
e-mens,
gestione separata,
inps,
irpef,
tuir,
unico
domenica 24 aprile 2011
Se i frontalieri italiani diventano ratti
Qualche giorno fa i maggiori media del paese hanno rilanciato la notizia del voto cantonale in Svizzera. Le urne hanno decretato la vittoria della Lega del Ticino, guidata da un tale Giuliano Bignasca. Al di là del normale interesse che suscitano tutte le vicende che succedono in questo mondo globalizzato, i cittadini italiani hanno un ulteriore motivo per guardare con attenzione oltre le Alpi. Il tale Giuliano Bignasca di prima, infatti, è il leader di un partito populista che ha dichiarato guerra ai frontalieri italiani, ovvero quei lavoratori che risiedono nei territori italiani di confine e che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare. Ho scritto “dichiarato guerra” per sottolineare l’aspetto negativo dei fatti. È una battaglia politica legittima quella che si propone di attuare la rideterminazione dei Trattati e delle Convenzioni Italia - Svizzera, ma tutta la legittimità in questione va a farsi benedire quando la battaglia politica viene condotta con le armi del populismo e della demagogia. Sono recenti, e vive nella memoria, le campagne di odio condotte in Ticino nei confronti dei frontalieri italiani, definiti addirittura “ratti” che usurpano le ricchezze della Svizzera. Noi italiani, purtroppo, conosciamo benissimo lo stile della politica populista e demagoga. Naturalmente è quella della Lega Nord, fatta di dichiarazioni e gesti ad effetto che molto spesso rischiano di sfiorare il razzismo e il vilipendio delle istituzioni italiane. Eppure i voti della Lega Nord, ahinoi!, sembrano confermare la facile suggestionabilità della coscienza pubblica che si lascia trasportare verso i traguardi deteriori della civiltà umana. In una celebre poesia, Pasolini scrive: «L’intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d’anime della nostra nazione un giudizio netto, interamente indignato». Fino a che punto dobbiamo arrivare per capire che stiamo sbagliando? Forse non c’è un limite se addirittura qualcuno ha il coraggio di giustificare un lager. Infine, prima di spiegare l’astio dei ticinesi verso i lavoratori frontalieri, vorrei indignarmi pubblicamente per il modo con cui i media italiani hanno dato la notizia dei risultati elettorali ticinesi chiamando la Lega dei Ticinesi semplicemente Lega, innescando così un meccanismo surrettizio di identificazione con la Lega Nord. Alcuni lettori e telespettatori sono stati così ingannati e indotti a pensare che la Lega Nord di Bossi è talmente forte da vincere pure in Svizzera. Macché. TUTTO FALSO! Stay tuned gente…non vi fate infinocchiare.
Ora veniamo al tema squisitamente fiscale del post. Cosa succede quando il residente di uno Stato presta il suo lavoro in uno Stato estero? Dove pagherà le tasse il lavoratore?
domenica 17 aprile 2011
Reverse-charge interno e sanzioni per mancata applicazione
Parliamo un po' di autofatturazione e di sanzioni in caso di inottemperanza. Nella prima parte del post però, facciamo prima un ripasso a volo d'uccello sulla questione (repetita iuvant!).
L'art. 17 del d.p.r. 633/72 (c.d. decreto I.V.A.) rubricato “Soggetti passivi” dice al primo comma che: «L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo».
giovedì 7 aprile 2011
La cedolare secca è realtà
Aggiornato al 10 Giugno 2012
Il direttore dell'A.d.E. ha pubblicato il provvedimento che spiega le modalità di esercizio dell'imposizione sostitutiva sugli affitti. Clicca qui per leggerlo. Cosa cambierà con la cedolare secca lo avevo già spiegato, a grandi linee, in un altro post del 3 Marzo "Cedolare secca sugli affitti". La buona notizia, che comunque ci aspettavamo, è che i canoni percepiti nel 2011 potranno essere assoggettati ad imposizione sostitutiva, nonostante siano stati registrati prima della data odierna. Non c'è bisogno di dilungarsi sull'argomento perché il provvedimento esplicativo dell'Agenzia, arrivato ben prima dei 90 gg., è molto semplice da capire. Perciò vi lascio leggere in santa pace il documento; se avete dei dubbi scrivete al blog.
Leggi anche le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti più frequenti raccolte nella Circolare 20/E del 4 Giugno 2012.
Etichette:
affitti,
cedolare secca,
imposta sostitutiva
mercoledì 30 marzo 2011
Redditi esenti e familiari a carico
A volte mi è capitato di dover spiegare, soprattutto a lavoratori autonomi e imprenditori, che i redditi c.d. esentasse non sono quelli di lavoro dipendente. Alcuni pensano che siccome lo stipendio mensile che arriva in banca ha subito le sue belle trattenute a monte, quell'ammontare netto è da considerare esentasse perché nessuno te lo tocca più.
Non è così. I redditi esenti sono “non-redditi” fiscalmente. Questo significa che il percettore se li mette in tasca, ci fa quello che vuole, ma non li deve dichiarare: al Fisco non interessano.
Il primo corollario è perciò il seguente: non devi preoccuparti di dichiarare i redditi esenti.
Il secondo corollario invece è: se possiedi altri redditi imponibili NON li devi sommare con quelli esenti scansando così un'aliquota marginale più alta.
Ma c'è un terzo corollario molto importante che molti ignorano. Poiché, come scritto prima, i redditi esenti sono “non-redditi” dal punto di vista fiscale, chi li percepisce può essere indicato come familiare a carico di un altro contribuente perché fiscalmente si mantiene sotto quella famigerata soglia di euro 2840,51, a prescindere dall'importo che percepisce...fosse anche un milione di euro al mese (magari!). Ma perché lo Stato prevede redditi esenti?
martedì 22 marzo 2011
Detassazione degli straordinari nel CUD 2011
Vi ricordate (parlo con i lavoratori dipendenti!) quando nel periodo di Agosto/Settembre/Ottobre del 2010 i vostri datori di lavoro vi hanno consegnato una letterina con cui vi informavano che per gli straordinari del 2008 e del 2009 avreste avuto diritto ad una defiscalizzazione? Tutto il parlare intorno agli straordinari e ai turni di notte che si è fatto in quel periodo del 2010 si deve in buona sostanza alla Risoluzione 83/E con cui l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come trattare i premi di produttività. Normativa a parte, nessuno ha visto qualche soldo in più in virtù della famosa letterina. Va bene così! Potrete recuperare le eventuali maggiori imposte versate all'Erario grazie al 730/2011.
Ma attenzione, perchè il CUD 2011 dovrà riportare gli importi da assoggettare ad imposizione sostitutiva. Controllate il vostro CUD 2011. Cliccate sul modello qui a sinistra e accertatevi che la parte evidenziata sia stata compilata dal vostro datore di lavoro. Se nel corso del 2008 e del 2009 avete fatto straordinari o turni di notte allora tale sezione della certificazione dovrebbe essere compilata in tutti i casi, sia che il datore abbia applicato le aliquote ordinarie, sia che abbia applicato l'imposizione sostitutiva. Solo così potrete vedere qualche spicciolo in più nel vostro portafogli. In particolare, lo scrivo chiaro e tondo, chi nel CUD 2011 ha compilati SOLO i punti 98 e/o 100 non ha diritto a nessun rimborso. domenica 13 marzo 2011
Terremoto e tsunami in Giappone
Il blog Il contribuente onesto esprime il suo cordoglio per quanto sta accadendo in Giappone. La speranza è quella che il Paese nipponico e i suoi abitanti possano ristabilire le condizioni di vita di pochi giorni fa e che tutto il mondo possa così superare questo duro periodo di crisi internazionale.
| Immagini della catastrofe | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Etichette:
terremoto in Giappone
sabato 5 marzo 2011
Come dichiarare i redditi di Google Adsense
Leggi anche Google AdSense e i redditi della pubblicità.
Non ho aperto questo blog da moltissimo tempo, ma da ancora meno ho fatto la prima conoscenza con Google adsense. Grazie a questo programma di Google, nel mio blog, come in quello di tanti altri blogger, vengono caricati dei box pubblicitari; i blogger ricevono piccoli compensi ogni volta che i siti pubblicizzati dai link vengono visitati.
Non ho aperto questo blog da moltissimo tempo, ma da ancora meno ho fatto la prima conoscenza con Google adsense. Grazie a questo programma di Google, nel mio blog, come in quello di tanti altri blogger, vengono caricati dei box pubblicitari; i blogger ricevono piccoli compensi ogni volta che i siti pubblicizzati dai link vengono visitati.
Ammetto di aver letto velocemente i termini di contratto di adsense, ma al punto 12.9 dei Termini di contratto adsense c'è scritto: “Lei dovrà pagare tutte le imposte o gli oneri applicati da qualsiasi entità governativa in relazione alla Sua partecipazione al Programma. Google non effettuerà alcun rimborso IVA nei Suoi confronti”. Perciò mi sembra corretto dire che l'imposizione fiscale si baserà esclusivamente sulla normativa fiscale italiana.
Innanzitutto c'è da dire che non è sempre necessario aprire un partita iva per svolgere un'attività lavorativa; gli esempi più importanti sono il lavoro dipendente, il lavoro occasionale, il lavoro che produce redditi diversi ecc. E a me sembra che il reddito derivante dalla pubblicità con adsense appartenga proprio a quest'ultima categoria.
giovedì 3 marzo 2011
Cedolare secca sugli affitti
Pare che manchi solo la firma del Presidente della Repubblica per rendere definitivo il d.lgs. sul federalismo municipale. Insomma tutti danno per certa l’attuazione delle novità federali già a partire dal 2011. Il provvedimento dispone l’istituzione di tributi locali, la compartecipazione dei comuni al gettito IVA e l’istituzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti che comunque sarà data in pasto ai comuni per meno di un quarto. Ed è proprio questa novità che tutti stavate aspettando, non è vero?
Anticipiamo subito che non si può commentare in modo definitivo la cedolare secca se non prima il direttore dell’Agenzia delle Entrate emanerà le disposizioni attuative; e queste saranno disponibili solo entro i 90 giorni successivi alla promulgazione della legge, che ancora non è avvenuta, ma che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Tuttavia già sappiamo abbastanza su questa imposta sostitutiva:
- 21% sugli immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) locati a canone libero;
- 19% sui contratti a canone concordato relativi ad immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Per ciò che riguarda la concreta applicazione del prelievo sostitutivo si può già dire che:
- le aliquote (21% e 19%) assorbono le imposte di bollo e di registro;
- le imposte di bollo e di registro già versate per rinnovi contrattuali non saranno rimborsate (ma qui se ne vedranno delle belle secondo noi!);
- si prevedono acconti d’imposta (servono soldi: pochi, maledetti e subito!): 85% per il 2011 e 95% per il 2012;
- i versamenti degli acconti dovranno effettuarsi entro il termine previsto per il pagamento dell’IRPEF, tradotto entro Luglio 2011.
Fin qui le rose, ma ci sono anche le spine. Ma non ci facciamo del male già da adesso. O sì? Volete un po’ di male? Bene, eccolo:
- col federalismo municipale l’ICI defenestrata negli anni scorsi entra dalla porta con un altro vestito; ve la vedrete arrivare nel 2014 come IMU. Aspettiamo un po’ comunque per capire di cosa si tratta;
- le sanzioni per chi fa “nero” con le locazioni sono da paura (giusto!);
- attenzione alle imposte sostitutive: non sono sempre convenienti (vedi anche contribuenti minimi, sostitutiva sulle operazioni straordinarie per riconoscere i plusvalori ecc.)! Ci saranno molti contribuenti che penseranno di aver fatto l’affarone ed invece pagheranno di più! Prossimamente il contribuente onesto vi dirà quali sono i soggetti cui conviene optare per l’imposizione sostitutiva.
Etichette:
affitti,
cedolare secca,
federalismo municipale,
imposta sostitutiva
lunedì 28 febbraio 2011
Evasione fiscale ed educazione civica
L'evasione fiscale è un comportamento scorretto legato in buona misura ad una sottocultura egoistica. Sì, probabilmente il beneficio che produce l'evasione fiscale in capo al soggetto che la pone in essere può essere considerato un guadagno, seppur illecito. Ma il depauperamento delle risorse collettive non viene mai considerato come contropartita di questo guadagno. Meno risorse per lo Stato determinano meno risorse per il cittadino; in particolare meno infrastrutture produttive a disposizione di quel contribuente che ha evaso e che quindi ci perde in capacità di generare ricavi con la sua attività. Il circolo (vizioso!) si chiude.
Certo che bisognerebbe studiare a fondo quella sottocultura egoistica di prima e capire in che modo incidono le politiche dei governanti sulla cultura del contribuente. Si pensi allo scudo fiscale. Quanto ha perso l'Italia, in termini di recupero fiscale futuro conseguente alla perdita di fiducia dei contribuenti, in cambio di un'imposta sostitutiva vergognosa del 5%? Ricordiamoci che l'aliquota contributiva IRPEF più bassa è del 23%. E in genere chi ha la fortuna di possedere qualche milione di euro difficilmente sconta l'aliquota più bassa.
Etichette:
educazione civica,
evasione fiscale,
occhio alla spesa
giovedì 17 febbraio 2011
Arriva il CUD 2011
Entro il 28 Febbraio p.v. i sostituti d'imposta dovranno inviare il modello CUD 2011 ai propri lavoratori. Anche i pensionati riceveranno il documento, ma dall'Ente che eroga la pensione naturalmente. Una volta in possesso del CUD i lavoratori e i pensionati potranno dare inizio "alle danze del 730" per far valere quelle benedette deduzioni e detrazioni in grado di strapparci perlomeno un sorriso, si spera, nei mesi estivi di luglio e agosto in cui le buste paga recitaranno, tra le altre voci, "Rimborso da mod. 730".
Etichette:
730,
cud,
cud 2011,
dichiarazione,
sostituto d'imposta
giovedì 10 febbraio 2011
Inasprimento sanzioni Finanziaria 2011
C'è una cattiva notizia nella Finanziaria 2011 per quei contribuenti che dovranno avere a che fare col Fisco. La legge di stabilità (articolo 1, commi 17-22, legge 220/2010) da poco approvata ha stabilito l'aumento delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e definizione agevolata.
RIDUZIONE AGEVOLAZIONI
Dal 1° Febbraio la riduzione delle sanzioni amministrative passa:
- da 1/12 a 1/10 nel caso di ravvedimento entro i 30 gg. e nel caso di dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 gg.;
- da 1/10 a 1/8 nel caso del c.d. ravvedimento lungo (nel caso del ravvedimento che avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva);
- da 1/4 a 1/3 nel caso di accertamento con adesione;
- da 1/8 a 1/6 nel caso di acquiescenza (adesione ai PVC) e adesione agli inviti al contraddittorio;
- da 1/3 al 40% nel caso di conciliazione giudiziale.
TEMPISTICA DI APPLICAZIONE
Le nuove disposizioni si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° Febbraio 2011 nel caso di ravvedimento operoso e ai ricorsi presentati entro la stessa data per la conciliazione giudiziale.
Per gli altri istituti deflattivi del contenzioso, invece, la Finanziaria 2011 dice che le modifiche avranno vigore in relazione agli atti emanati dal 1° Febbraio 2011. E qui arrivano i dubbi!
Ad esempio, il contribuente che ha ricevuto avviso di accertamento nel 2010 e che definisce l'accertamento con adesione a Febbraio 2011 di quale riduzione potrà beneficiare? La legge di stabilità sembrerebbe prevedere la riduzione a 1/4 per gli avvisi di accertamento emanati entro il 31 Gennaio.
Secondo il combinato disposto dei commi 18 e 21 dell'unico articolo della Finanziaria 2011 i rincari si applicano "con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011". Appunto, l'avviso di accertamento rappresenta atto definibile. Di seguito i due commi:
Articolo 1 Comma 18 -
In vigore dal 1 gennaio 2011
18. A decorrere dal 1º febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
Articolo 1 Comma 21 -
In vigore dal 1 gennaio 2011
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011.
domenica 6 febbraio 2011
Assunzione lavoratori domestici (colf, badanti, ecc.)
D: Devo assumere un lavoratore domestico, una colf per intenderci, ma non so da dove cominciare perché tutto sia in regola. Il lavoratore è extracomunitario e risiede già in Italia con regolare permesso di soggiorno per svolgere attività lavorativa.
R: Prima dell’assunzione vera e propria, il datore di lavoro e il lavoratore domestico devono stipulare un contratto di soggiorno per lavoro. La procedura da seguire è molto semplice. Dai siti www.lavoro.gov.it e www.interno.it è possibile scaricare il cosiddetto Modulo Q, che rappresenta il contratto di soggiorno in questione. Questo deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il Modulo Q deve poi essere inviato in originale a mezzo A/R allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di residenza allegando copia del documento d'identità del datore di lavoro. Infine al lavoratore domestico dovrà essere consegnata una copia del contratto e la ricevuta postale di ritorno.
Terminato il disbrigo della pratica riguardante il contratto di soggiorno si procede con l’invio all’I.N.P.S. della Comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro domestico. Tale documento, che può essere compilato e spedito anche on-line, è molto importante perché a seguito della sua ricezione l’istituto previdenziale recapiterà presso il domicilio del datore di lavoro il blocchetto dei bollettini postali con i quali pagare i contributi al lavoratore.
Comunque sull'argomento è molto utile leggere quanto riportato sul sito dell'I.N.P.S. che spiega in maniera dettagliata e chiara tutta la procedura da seguire: clicca qui per accedere alla sezione del sito inps.it dedicata ai lavoratori domestici.
Etichette:
assunzione,
badanti,
colf,
contratto di lavoro,
contributi,
i.n.p.s.,
inps,
lavoratori domestici
Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica
D: I lavori di sostituzione degli infissi cominciati nel 2010 termineranno nel 2011. Nel 2010 ho già versato all'azienda che esegue i lavori un cospicuo acconto, mentre il pagamento a saldo avverrà, naturalmente, nel 2011 a lavori ultimati. Posso beneficiare della detrazione del 55% già dalla prossima dichiarazione (730 e Unico 2011 per redditi d'imposta 2010) per l'acconto versato nel 2010?
R: Prima di rispondere precisamente alla domanda su esposta sarà meglio ricordare in via generale ai contribuenti che gli adempimenti da porre in essere per beneficiare della detrazione del 55% sono numerosi e che spesso si rischia di decadere dal beneficio della detrazione proprio per non aver seguito puntualmente le istruzioni ministeriali. Ecco riportati di seguito i documenti e gli adempimenti necessari per poter fruire della detrazione in oggetto:
1.fattura con indicazione separata del costo della manodopera;
2.asseverazione di un tecnico abilitato;
3.attestato di certificazione energetica;
4.scheda informativa;
5.invio telematico di comunicazione lavori all'ENEA entro 90 gg dal termine dei lavori.
L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che: «Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall’anno 2008, non è richiesto l’attestato di qualificazione energetica». Si invitano i contribuenti a prendere visione del file allegato Istruzioni compilazione 730 2010.pdf, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che alle pagine 44 e 65 riporta con maggiore dettaglio quanto esposto sin qui. Nel caso poi di lavori eseguiti a cavallo tra il 2010 e il 2011, e veniamo dunque alla domanda che ha generato il post, un ulteriore adempimento si rende necessario oltre a quelli indicati poc'anzi: l'invio, entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, di un primo documento telematico con cui si comunica all'ENEA lo svolgimento dei lavori a cavallo dei due periodi d'imposta. Nel caso di specie il contribuente che ha pagato un acconto per la parte di lavori eseguiti nel 2010 e che vuole usufruire delle detrazioni d'imposta su tale acconto nel 730/2011 per redditi 2010 deve inviare entro il 31/03/2011 la comunicazione all'ENEA. Ciò non esime lo stesso contribuente dall'obbligo di inviare un nuovo documento telematico entro 90 gg dal completamento dei lavori. Per quanto riguarda questa seconda parte del post si invitano i contribuenti a prendere visione del file allegato Istruzioni 55%.pdf, anche in questo caso reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Non rimane dunque che leggere per bene i documenti allegati a questo post e farsi aiutare nella produzione della documentazione dall'azienda o dall'artigiano che eseguono i lavori e dal C.A.F. o dal professionista di fiducia (per gli invii telematici all'ENEA).
Etichette:
55%,
730,
deduzioni,
detrazioni,
dichiarazione,
unico
Iscriviti a:
Post (Atom)
















