Dopo una lunga pausa estiva passata nel Salento, rieccomi qua! In attesa di capire quale sarà il volto definitivo del “pasticcio di Ferragosto”, ovvero “manovra di Ferragosto” secondo il lessico dei benpensanti codini, intendo scrivere di ciò che non ho scritto il mese scorso: del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ma solo di alcuni punti che ritengo importanti dal punto di vista fiscale e tributario (accertamenti esecutivi, rateizzazione dei debiti, agenti di commercio ed Enasarco, bollo su deposito titoli, riporto perdite Ires, studi di settore e nuovo regime dei minimi). È curioso notare che anche la manovra di Ferragosto è intitolata con parole simili a quelle utilizzate a Luglio. Il ritornello è sempre quello della stabilizzazione finanziaria... magari si potrebbe provare con una manovra seria a stabilizzare l'economia piuttosto che provarci con 10 manovre scollegate tra loro! Che ne dite, onorevoli?
martedì 30 agosto 2011
sabato 2 luglio 2011
Spesometro: istruzioni per l'uso
In data 01 Luglio 2011 è diventato pienamente operativo lo spesometro, il nuovissimo istituto contro l'evasione fiscale previsto dall'articolo 21 del d.l. 78/2010. Il testo normativo è molto breve e semplice, e non potrebbe essere diversamente per una previsione che potrebbe rivelarsi totalmente inutile che avrà come effetto, certo fin da subito, quello di aggravare gli adempimenti burocratici in capo agli operatori economici. Purtroppo però ogni popolo è in balia dei capricci del proprio legislatore; e in particolare mi pare che in Italia, negli ultimi anni, piuttosto che architettare riforme storiche che scuotano l'assetto economico del Paese si studino mosse propagandistiche come lo spesometro appunto. Una bella trovata (che potrebbe avere l'effetto collaterale di produrre transazioni in nero!) da non confondere assolutamente con il ben più dignitoso redditometro di cui all'art. 38 del d.p.r. 600/1973. Non hanno nulla a che fare!
domenica 19 giugno 2011
10 mila pagine visualizzate: grazie a tutti i lettori del blog!
Grazie a tutti i lettori del blog per questo primo risultato importante raggiunto dopo pochi mesi dalla nascita del blog. Continuate a seguire il contribuente onesto e a lasciare tanti commenti per permettere ampie discussioni. A presto!
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sabato 18 giugno 2011
Aprire un conto corrente all'estero
Aggiornato al 01/01/2012
Sottolineo immediatamente che questo post non fornisce le indicazioni pratiche per accendere un conto corrente o un conto deposito all'estero.
E non vuole neanche fornire indicazioni per investimenti finanziari profittevoli. Questo post, che dovrebbe intitolarsi Aprire un conto corrente all'estero e stare a posto col Fisco (ma non suonerebbe bene!), vi dirà soltanto quante imposte paghereste sugli interessi da risparmio maturati all'estero e anche che portare denaro all'estero è legale e non rende evasori. Scrivere su come sbrigare la trafila burocratica per intrattenere un rapporto finanziario con un intermediario estero sarebbe troppo difficile, e comunque ogni Paese ha la sua normativa, i suoi particolari adempimenti eccetera; scrivere poi di dove è meglio investire i vostri soldi per ricavarne il massimo profitto non solo sarebbe difficile, ma anche antitetico per “il contribuente onesto” che considera la logica finanziaria moderna troppo distante dalla logica dell'economia reale. Fatte queste premesse la via e tutta in discesa, anzi il post è quasi concluso. Naturalmente non è così, ma poco ci manca perché il problema delle imposte da pagare allo Stato italiano per interessi da risparmio maturati all'estero è di semplicissima soluzione: si paga il 20% esattamente come per un c/c o un conto deposito in Italia.
Sottolineo immediatamente che questo post non fornisce le indicazioni pratiche per accendere un conto corrente o un conto deposito all'estero.
E non vuole neanche fornire indicazioni per investimenti finanziari profittevoli. Questo post, che dovrebbe intitolarsi Aprire un conto corrente all'estero e stare a posto col Fisco (ma non suonerebbe bene!), vi dirà soltanto quante imposte paghereste sugli interessi da risparmio maturati all'estero e anche che portare denaro all'estero è legale e non rende evasori. Scrivere su come sbrigare la trafila burocratica per intrattenere un rapporto finanziario con un intermediario estero sarebbe troppo difficile, e comunque ogni Paese ha la sua normativa, i suoi particolari adempimenti eccetera; scrivere poi di dove è meglio investire i vostri soldi per ricavarne il massimo profitto non solo sarebbe difficile, ma anche antitetico per “il contribuente onesto” che considera la logica finanziaria moderna troppo distante dalla logica dell'economia reale. Fatte queste premesse la via e tutta in discesa, anzi il post è quasi concluso. Naturalmente non è così, ma poco ci manca perché il problema delle imposte da pagare allo Stato italiano per interessi da risparmio maturati all'estero è di semplicissima soluzione: si paga il 20% esattamente come per un c/c o un conto deposito in Italia.
mercoledì 25 maggio 2011
Cedolare secca: arrivano i codici per il versamento
Finalmente ce l'hanno fatta! È stato difficile, ha richiesto uno sforzo erculeo, un impegno einsteiniano, ma alla fine l'Agenzia delle Entrate è riuscita a pubblicare la Risoluzione 59/E in cui si rendono pubblici i codici da utilizzare nel modello F24 per pagare gli acconti della cedolare secca sugli affitti. Per consentire ai soggetti interessati al versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l’imposta sostitutiva in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:
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domenica 22 maggio 2011
Monitoraggio fiscale: il quadro RW
Grazie alla spinta comunitaria il Governo italiano provvide ad emanare, oltre venti anni fa, il decreto interministeriale del 27 Aprile 1990 che di fatto sanciva la liberalizzazione valutaria in attuazione della direttiva 361/1998/CEE. Fu subito chiaro tuttavia che tale apertura avrebbe potuto generare fenomeni elusivi molto importanti e così pochi mesi dopo fu emanato il famoso d.l. 28 Giugno 1990 n. 167, Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. L'impianto disciplinare del 167/1990 si regge su due cardini:
giovedì 12 maggio 2011
Residenza fiscale ai fini Irpef e Ires
L'art. 2 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, cd. TUIR, recita: “[...]. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Perciò i criteri per determinare la residenza di una persona fisica sono tre. Il primo, quello della residenza anagrafica, è certamente il più immediato: se sei iscritto nell'anagrafe di un Comune italiano sei residente! Ma cosa succede se qualcuno intendesse cancellarsi dalle anagrafi italiane (caso Valentino Rossi!) per iscriversi all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero?
sabato 30 aprile 2011
Associazione in partecipazione: profili fiscali e previdenziali
Per conoscere cosa è cambiato con la riforma del lavoro 2012 leggi, sempre su questo blog, Associazione in partecipazione dopo la Riforma del lavoro 2012.
Con il contratto di associazione in partecipazione (artt. 2549 c.c. e seguenti) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto di cui parla la norma può essere di capitale (beni e/o denaro), di capitale e lavoro, di solo lavoro. A seconda dei casi ci troveremo di fronte a reddito di capitale nei primi due casi (ex. art. 44 TUIR) o reddito di lavoro autonomo nell'ultimo caso (ex. art. 53 TUIR).
In questo articolo prenderò in esame esclusivamente il caso di solo apporto di opere e servizi, cioè di lavoro. Il reddito corrisposto al netto dei contributi rappresenta la base imponibile Irpef su cui calcolare le imposte con le aliquote impositive conosciute da chiunque credo (23% fino a 15000 euro ecc.). Il comma 5, art. 13 del d.p.r. 917/1986 c.d. TUIR prevede, per redditi derivanti da associazione in partecipazione, una detrazione dall'imposta lorda pari a:
Gli associati in partecipazione devono dichiarare i redditi col modello Unico; naturalmente possono dichiarare col modello 730 (molto più comodo per prendere i soldi!) ma solo in qualità di coniugi di un lavoratore dipendente.
Lo Studio Palamà si occupa della trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2013 per gli associati in partecipazione che devono dichiarare il proprio reddito. Per info su procedura e costi contattaci attraverso il modulo dedicato senza nessun impegno.
Dal canto suo, l'associante può portare in deduzione dal proprio reddito la quota di utili corrisposti all'associato, ma solo se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata. Nel primo caso bisognerà andare dal Notaio; nel secondo caso è sufficiente recarsi presso l'Agenzia delle Entrate dopo aver versato 168 euro di imposta di registro e con una marca da bollo da 14,62 euro per ogni pagina e comunque ogni cento linee del documento.
Con il contratto di associazione in partecipazione (artt. 2549 c.c. e seguenti) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto di cui parla la norma può essere di capitale (beni e/o denaro), di capitale e lavoro, di solo lavoro. A seconda dei casi ci troveremo di fronte a reddito di capitale nei primi due casi (ex. art. 44 TUIR) o reddito di lavoro autonomo nell'ultimo caso (ex. art. 53 TUIR).
In questo articolo prenderò in esame esclusivamente il caso di solo apporto di opere e servizi, cioè di lavoro. Il reddito corrisposto al netto dei contributi rappresenta la base imponibile Irpef su cui calcolare le imposte con le aliquote impositive conosciute da chiunque credo (23% fino a 15000 euro ecc.). Il comma 5, art. 13 del d.p.r. 917/1986 c.d. TUIR prevede, per redditi derivanti da associazione in partecipazione, una detrazione dall'imposta lorda pari a:
- 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
- 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
Gli associati in partecipazione devono dichiarare i redditi col modello Unico; naturalmente possono dichiarare col modello 730 (molto più comodo per prendere i soldi!) ma solo in qualità di coniugi di un lavoratore dipendente.
Lo Studio Palamà si occupa della trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2013 per gli associati in partecipazione che devono dichiarare il proprio reddito. Per info su procedura e costi contattaci attraverso il modulo dedicato senza nessun impegno.
Dal canto suo, l'associante può portare in deduzione dal proprio reddito la quota di utili corrisposti all'associato, ma solo se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata. Nel primo caso bisognerà andare dal Notaio; nel secondo caso è sufficiente recarsi presso l'Agenzia delle Entrate dopo aver versato 168 euro di imposta di registro e con una marca da bollo da 14,62 euro per ogni pagina e comunque ogni cento linee del documento.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali del contratto di associazione in partecipazione riporto di seguito le informazioni reperibili al sito inps.it. Occorre precisare che con la Riforma del lavoro 2012 le regole dell'associazione in partecipazione sono state riviste e soprattutto il lettore tenga presente che le aliquote contributive sono state fortemente ritoccate al rialzo.
a
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Gestione separata
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Dal 1° gennaio 2004 è prevista l’assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata per quei soggetti che, nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 (c. 2, lett. c) del TUIR 917/86. Tali contratti sono disciplinati dagli articoli da 2549 a 2554 del Codice Civile.
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Base imponibile
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Conformemente ai principi cui è ispirata la Gestione Separata, anche per gli associati in partecipazione la base imponibile previdenziale si identifica con quella definita dal fisco ai fini Irpef, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (D.L. 269/03, art. 43, c. 2). Poiché ai fini fiscali le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile per il loro intero ammontare (art. 54, c. 8 del TUIR), il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Ciò implica anche la mancanza di necessità da parte dell’associante di acquisire i dati reddituali del lavoratore. Ai compensi corrisposti all'associato per l’apporto esclusivo di lavoro, essendo qualificati fiscalmente come redditi da lavoro autonomo, non è applicabile il “principio di cassa allargato”, previsto invece per i redditi da co-co-co.
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Contributo, versamento, denuncia
Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato. Per il resto agli associati in partecipazione si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di contribuzione, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo. Il versamento contributivo va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione all’associato dell’acconto o dell’eventuale conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi, da imputare comunque con il criterio di cassa.
Il codice tipo rapporto nella Denuncia E-mens è 13 (non richiede codice attività).
Certificazione
Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di associazione in partecipazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.
Inail
Secondo il d.lgs. 38/2000 sarà l'associante a curarsi dell'iscrizione dell'associato nel caso in cui l'attività svolta rientri tra quelle tutelate dal d.p.r. 1124/65.
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domenica 24 aprile 2011
Se i frontalieri italiani diventano ratti
Qualche giorno fa i maggiori media del paese hanno rilanciato la notizia del voto cantonale in Svizzera. Le urne hanno decretato la vittoria della Lega del Ticino, guidata da un tale Giuliano Bignasca. Al di là del normale interesse che suscitano tutte le vicende che succedono in questo mondo globalizzato, i cittadini italiani hanno un ulteriore motivo per guardare con attenzione oltre le Alpi. Il tale Giuliano Bignasca di prima, infatti, è il leader di un partito populista che ha dichiarato guerra ai frontalieri italiani, ovvero quei lavoratori che risiedono nei territori italiani di confine e che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare. Ho scritto “dichiarato guerra” per sottolineare l’aspetto negativo dei fatti. È una battaglia politica legittima quella che si propone di attuare la rideterminazione dei Trattati e delle Convenzioni Italia - Svizzera, ma tutta la legittimità in questione va a farsi benedire quando la battaglia politica viene condotta con le armi del populismo e della demagogia. Sono recenti, e vive nella memoria, le campagne di odio condotte in Ticino nei confronti dei frontalieri italiani, definiti addirittura “ratti” che usurpano le ricchezze della Svizzera. Noi italiani, purtroppo, conosciamo benissimo lo stile della politica populista e demagoga. Naturalmente è quella della Lega Nord, fatta di dichiarazioni e gesti ad effetto che molto spesso rischiano di sfiorare il razzismo e il vilipendio delle istituzioni italiane. Eppure i voti della Lega Nord, ahinoi!, sembrano confermare la facile suggestionabilità della coscienza pubblica che si lascia trasportare verso i traguardi deteriori della civiltà umana. In una celebre poesia, Pasolini scrive: «L’intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d’anime della nostra nazione un giudizio netto, interamente indignato». Fino a che punto dobbiamo arrivare per capire che stiamo sbagliando? Forse non c’è un limite se addirittura qualcuno ha il coraggio di giustificare un lager. Infine, prima di spiegare l’astio dei ticinesi verso i lavoratori frontalieri, vorrei indignarmi pubblicamente per il modo con cui i media italiani hanno dato la notizia dei risultati elettorali ticinesi chiamando la Lega dei Ticinesi semplicemente Lega, innescando così un meccanismo surrettizio di identificazione con la Lega Nord. Alcuni lettori e telespettatori sono stati così ingannati e indotti a pensare che la Lega Nord di Bossi è talmente forte da vincere pure in Svizzera. Macché. TUTTO FALSO! Stay tuned gente…non vi fate infinocchiare.
Ora veniamo al tema squisitamente fiscale del post. Cosa succede quando il residente di uno Stato presta il suo lavoro in uno Stato estero? Dove pagherà le tasse il lavoratore?
domenica 17 aprile 2011
Reverse-charge interno e sanzioni per mancata applicazione
Parliamo un po' di autofatturazione e di sanzioni in caso di inottemperanza. Nella prima parte del post però, facciamo prima un ripasso a volo d'uccello sulla questione (repetita iuvant!).
L'art. 17 del d.p.r. 633/72 (c.d. decreto I.V.A.) rubricato “Soggetti passivi” dice al primo comma che: «L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo».
giovedì 7 aprile 2011
La cedolare secca è realtà
Aggiornato al 10 Giugno 2012
Il direttore dell'A.d.E. ha pubblicato il provvedimento che spiega le modalità di esercizio dell'imposizione sostitutiva sugli affitti. Clicca qui per leggerlo. Cosa cambierà con la cedolare secca lo avevo già spiegato, a grandi linee, in un altro post del 3 Marzo "Cedolare secca sugli affitti". La buona notizia, che comunque ci aspettavamo, è che i canoni percepiti nel 2011 potranno essere assoggettati ad imposizione sostitutiva, nonostante siano stati registrati prima della data odierna. Non c'è bisogno di dilungarsi sull'argomento perché il provvedimento esplicativo dell'Agenzia, arrivato ben prima dei 90 gg., è molto semplice da capire. Perciò vi lascio leggere in santa pace il documento; se avete dei dubbi scrivete al blog.
Leggi anche le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti più frequenti raccolte nella Circolare 20/E del 4 Giugno 2012.
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mercoledì 30 marzo 2011
Redditi esenti e familiari a carico
A volte mi è capitato di dover spiegare, soprattutto a lavoratori autonomi e imprenditori, che i redditi c.d. esentasse non sono quelli di lavoro dipendente. Alcuni pensano che siccome lo stipendio mensile che arriva in banca ha subito le sue belle trattenute a monte, quell'ammontare netto è da considerare esentasse perché nessuno te lo tocca più.
Non è così. I redditi esenti sono “non-redditi” fiscalmente. Questo significa che il percettore se li mette in tasca, ci fa quello che vuole, ma non li deve dichiarare: al Fisco non interessano.
Il primo corollario è perciò il seguente: non devi preoccuparti di dichiarare i redditi esenti.
Il secondo corollario invece è: se possiedi altri redditi imponibili NON li devi sommare con quelli esenti scansando così un'aliquota marginale più alta.
Ma c'è un terzo corollario molto importante che molti ignorano. Poiché, come scritto prima, i redditi esenti sono “non-redditi” dal punto di vista fiscale, chi li percepisce può essere indicato come familiare a carico di un altro contribuente perché fiscalmente si mantiene sotto quella famigerata soglia di euro 2840,51, a prescindere dall'importo che percepisce...fosse anche un milione di euro al mese (magari!). Ma perché lo Stato prevede redditi esenti?
martedì 22 marzo 2011
Detassazione degli straordinari nel CUD 2011
Vi ricordate (parlo con i lavoratori dipendenti!) quando nel periodo di Agosto/Settembre/Ottobre del 2010 i vostri datori di lavoro vi hanno consegnato una letterina con cui vi informavano che per gli straordinari del 2008 e del 2009 avreste avuto diritto ad una defiscalizzazione? Tutto il parlare intorno agli straordinari e ai turni di notte che si è fatto in quel periodo del 2010 si deve in buona sostanza alla Risoluzione 83/E con cui l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come trattare i premi di produttività. Normativa a parte, nessuno ha visto qualche soldo in più in virtù della famosa letterina. Va bene così! Potrete recuperare le eventuali maggiori imposte versate all'Erario grazie al 730/2011.
Ma attenzione, perchè il CUD 2011 dovrà riportare gli importi da assoggettare ad imposizione sostitutiva. Controllate il vostro CUD 2011. Cliccate sul modello qui a sinistra e accertatevi che la parte evidenziata sia stata compilata dal vostro datore di lavoro. Se nel corso del 2008 e del 2009 avete fatto straordinari o turni di notte allora tale sezione della certificazione dovrebbe essere compilata in tutti i casi, sia che il datore abbia applicato le aliquote ordinarie, sia che abbia applicato l'imposizione sostitutiva. Solo così potrete vedere qualche spicciolo in più nel vostro portafogli. In particolare, lo scrivo chiaro e tondo, chi nel CUD 2011 ha compilati SOLO i punti 98 e/o 100 non ha diritto a nessun rimborso. domenica 13 marzo 2011
Terremoto e tsunami in Giappone
Il blog Il contribuente onesto esprime il suo cordoglio per quanto sta accadendo in Giappone. La speranza è quella che il Paese nipponico e i suoi abitanti possano ristabilire le condizioni di vita di pochi giorni fa e che tutto il mondo possa così superare questo duro periodo di crisi internazionale.
| Immagini della catastrofe | |||||
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terremoto in Giappone
sabato 5 marzo 2011
Come dichiarare i redditi di Google Adsense
Leggi anche Google AdSense e i redditi della pubblicità.
Non ho aperto questo blog da moltissimo tempo, ma da ancora meno ho fatto la prima conoscenza con Google adsense. Grazie a questo programma di Google, nel mio blog, come in quello di tanti altri blogger, vengono caricati dei box pubblicitari; i blogger ricevono piccoli compensi ogni volta che i siti pubblicizzati dai link vengono visitati.
Non ho aperto questo blog da moltissimo tempo, ma da ancora meno ho fatto la prima conoscenza con Google adsense. Grazie a questo programma di Google, nel mio blog, come in quello di tanti altri blogger, vengono caricati dei box pubblicitari; i blogger ricevono piccoli compensi ogni volta che i siti pubblicizzati dai link vengono visitati.
Ammetto di aver letto velocemente i termini di contratto di adsense, ma al punto 12.9 dei Termini di contratto adsense c'è scritto: “Lei dovrà pagare tutte le imposte o gli oneri applicati da qualsiasi entità governativa in relazione alla Sua partecipazione al Programma. Google non effettuerà alcun rimborso IVA nei Suoi confronti”. Perciò mi sembra corretto dire che l'imposizione fiscale si baserà esclusivamente sulla normativa fiscale italiana.
Innanzitutto c'è da dire che non è sempre necessario aprire un partita iva per svolgere un'attività lavorativa; gli esempi più importanti sono il lavoro dipendente, il lavoro occasionale, il lavoro che produce redditi diversi ecc. E a me sembra che il reddito derivante dalla pubblicità con adsense appartenga proprio a quest'ultima categoria.
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