venerdì 30 dicembre 2011

Contribuenti minimi al 5%

Aggiornato al 31/12/2011
È cosa oramai risaputa che l'art. 27 del d.l. 98/2011 ha modificato profondamente la disciplina dei contribuenti minimi prevista dalla legge 244/2007 (la Finanziaria 2008 monoarticolo!) commi 96 – 107. Le modificazioni introdotte per i piccolissimi contribuenti si possono sintetizzare secondo il terno 5 – 35 – 2008:
  • 5% è la mini aliquota prevista dal regime dei nuovi minimi e 5 sono gli anni d'imposta durante i quali si può usufruire di questa invitante imposizione fiscale;
  • 35 anni rappresenta l'età al di sotto della quale è possibile beneficiare del nuovo regime dei minimi anche oltre i 5 anni di permanenza nel regime stesso;
  • 2008 è l'anno in cui deve essere cominciata l'attività (o anche negli anni successivi!) per poter accedere al nuovo regime.

sabato 17 dicembre 2011

La nuova IMU dal 2012

Il decreto Monti 201/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 284 del 6 Dicembre 2011 prevede l'entrata in vigore anticipata al primo Gennaio 2012 dell'Imposta Municipale propria IMU introdotta dal precedente d. lgs. 23/2011 con decorrenza dal primo Gennaio 2014. Un'accelerazione che in pochi giorni brucia ben due anni! La nuova ICI camuffata non è difficile da capire è perciò sarà sufficiente ricomporre le frasi dello stesso decreto Monti proponendone una sintesi per chiarificare qualche piccolo dubbio, almeno spero. Riporto in corsivo il testo emendato, quindi la versione che effettivamente sarà in vigore dal primo Gennaio del nuovo anno.

martedì 13 dicembre 2011

Identificazione Iva di soggetti non residenti

L'articolo 35-ter del d.p.r. 633/1972 stabilisce che i soggetti non residenti in Italia che «intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio [Agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara n.d.a.] competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema». Dunque la norma appena citata consente all'operatore straniero di effettuare in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi beneficiando delle semplificazioni previste per i residenti, in primis il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti.

lunedì 28 novembre 2011

Contributo di solidarietà del 3% oltre 300 mila euro

Il decreto legge 138/2011, cosiddetta manovra di Agosto, ha introdotto il contributo di solidarietà pari al 3% a carico di coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300 mila euro. Sabato 26 Novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che puntualizza alcuni aspetti della nuova imposta sui paperoni. Ma partiamo dal testo normativo di Agosto che all'articolo 2, comma 2 stabilisce quanto segue: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea,

mercoledì 23 novembre 2011

Compilazione spesometro: entro il 31 Gennaio 2012 il primo invio

Leggi anche il post aggiornato al 10 Aprile 2012 sul nuovo spesometro.
Da pochi giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il programma di compilazione dello spesometro,  la c.d. comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (acquisti e cessioni di beni, prestazioni di servizi effettuate e ricevute), obbligo introdotto dall'articolo 21 del decreto legge 78/2010. Colgo l'occasione per ricordare che:

lunedì 21 novembre 2011

Legge di stabilità per il 2012: luci e ombre

Lunedì 14 Novembre 2011 è stata pubblicata con la Gazzetta Ufficiale numero 265 la legge 12 Novembre 2011 numero 183, cosiddetta legge di stabilità (o finanziaria 2012 per i nostalgici). Di seguito si propongono le maggiori novità in materia fiscale introdotte dal testo normativo e in fondo pochi righi di considerazioni personali sull'attualità.

GARANTE DEL CONTRIBUENTE (art. 4, comma 36)

Viene stabilito che “il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate”. Possono accedere alla carica magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. Dunque un Garante formato non più da tre membri ma da uno solo e non più individuabile tra le fila degli appartenenti all'amministrazione finanziaria (A.d.E. o G.d.F).

martedì 8 novembre 2011

Conti correnti all'estero e quadro RW

ATTENZIONE: la disciplina del modulo RW è stata profondamente riscritta. Leggi anche il nuovo post de ilcontribuenteonesto.
Nei mesi scorsi ho pubblicato sul blog due post che hanno riscosso enorme successo: Monitoraggio fiscale: il quadro RW e Aprire un conto corrente all'estero. Le visite, come accennato, sono state tante, ma allo stesso tempo ho ricevuto altrettante mail a cui non ho potuto rispondere per mancanza di tempo. Le domande che sono pervenute al blog, anche tramite i numerosi commenti, sostanzialmente hanno evidenziato l’incertezza dei contribuenti rispetto alla compilazione del benedetto quadro RW e più in generale degli obblighi legati al monitoraggio fiscale di cui al d.l. 28 Giugno 1990 n. 167, Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. Ho deciso perciò di affrontare nuovamente la questione con un nuovo post dedicato al monitoraggio fiscale che sia però molto più ricco di informazioni di modo che ogni dubbio dei lettori possa essere fugato evitando l’intasamento della mia posta elettronica.
Il post è articolato in paragrafi distinti secondo lo schema che propongo fin da subito invitandovi a leggere tutto e non solo il riepilogo:

1. SOGGETTI MONITORANTI E SOGGETTI MONITORATI
2. TRASFERIMENTI E CONSISTENZE ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
   2.1. Trasferimenti per ragioni diverse dall’investimento all’estero
   2.2. Attività estere di natura finanziaria
   2.3. Trasferimenti al fine di costituire attività estere di natura finanziaria
3. RIEPILOGO

sabato 29 ottobre 2011

Cooperazione fiscale e scambio di informazioni in UE

N.B.: I diritti di riproduzione del seguente elaborato sono riservati. La citazione può avvenire previa indicazione della fonte. Per maggiori informazioni contattare il blogger.

La collaborazione internazionale in tema fiscale rappresenta per gli Stati un'opportunità di recupero della ricchezza prodotta dai propri cittadini che altrimenti rischierebbe di andare perduta non potendo la pretesa impositiva dello Stato valicare i confini territoriali nazionali1. Il tema in esame si caratterizza per essere una priorità nell'agenda politica di ogni governo, soprattutto negli ultimi decenni in cui la globalizzazione ha messo in crisi l'evidenza del legame tra reddito e territorio e la tecnologia ha semplificato le attività di movimentazione delle ricchezze e di occultazione delle stesse nei casi patologici. La direttiva 2011/16/UE, sottoscritta a Bruxelles il 15 Febbraio 2011, è il più recente testo normativo adottato in ambito comunitario rispetto al tema della cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Nel primo dei considerando che precedono gli articoli della direttiva si legge: “Nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più presente. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all'evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno”. Alla luce delle precedenti considerazioni sorprende ancora di più constatare l'assenza di specifiche norme in materia di cooperazione fiscale nei Trattati istitutivi dell'attuale Unione Europea2. “La lacuna in realtà è spiegabile con la volontà, perlomeno nella fase costituente, di non impedire la creazione ed il funzionamento di un mercato comune, quale area economica caratterizzata dal principio della libera concorrenza e con il carattere meramente strumentale dell'assistenza tributaria che ha senso in quanto vincolata ad un fine od obiettivo concreto contenuto esplicitamente nel Trattato, come potrebbe essere l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità (art. 293 Trattato) oppure assunto dalla Comunità in virtù dell'art. 308 o relativo alle risorse proprie o incluso nell'ambito delle competenze esterne della Comunità, nella cooperazione doganale”3.
Ma la collaborazione fiscale tra gli Stati non riguarda solo la fase dell'accertamento, bensì anche la fase della riscossione del credito tributario. Anche su questo versante l'Unione Europea si è dotata negli ultimi anni di una legislazione quadro molto evoluta, segnatamente la direttiva 2010/24/UE, che entro il 31 Dicembre 2011 dovrebbe essere recepita da tutti gli Stati membri con conseguenze sugli ordinamenti nazionali molto interessanti (una su tutte la possibilità di notifica del titolo di credito da riscuotere direttamente al contribuente non residente).
Le prime attenzioni nei confronti del tema della collaborazione fiscale risalgono comunque alla seconda metà degli anni settanta con l'approvazione, avvenuta in data 10 Febbraio 1975 da parte del Consiglio, della Risoluzione “relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare per combattere la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale”4. Il testo pone in rilievo aspetti importanti della cooperazione internazionale che poi saranno alla base della successiva legislazione comunitaria in materia: la necessità di un reciproco scambio di informazioni da attuarsi in molteplici forme e situazioni; lo svolgimento di indagini amministrative per un corretto accertamento delle imposte da effettuarsi in uno Stato membro per conto e nell'interesse di un altro Stato membro; la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.
Dalla risoluzione del 10 Febbraio 1975 in avanti cresce la consapevolezza delle istituzioni europee della necessità di una normativa derivata che possa imprimere inedito slancio alla lotta contro la frode e l'evasione fiscale nell'Unione europea.

lunedì 17 ottobre 2011

Scambi intracomunitari e sistema VIES


Il Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427 reca la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto  rispetto agli scambi di beni e servizi che avvengono tra operatori residenti in diversi Stati Membri dell'UE. La normativa europea confluita nel decreto legge citato poc'anzi prevede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nel paese di destinazione attraverso il sistema del reverse-charge ovvero dell'inversione contabile che si sostanzia come segue: i) chi emette la fattura non addebita l'Iva; ii) chi riceve la fattura integra la fattura aggiungendoci di suo pugno l'Iva calcolata con l'aliquota nazionale e la registra in entrambi i registri Iva cosicché l'imposta si annulla. Fino a pochi mesi fa tutti i contribuenti italiani potevano liberamente beneficiare di questo meccanismo di applicazione dell'Iva. Dalla seconda metà del 2010 invece la possibilità di assolvere l'Iva con il reverse-charge è subordinata alla previa inclusione nel VIES VAT Information Exchange System, un sistema di scambi automatici di informazioni tra le autorità fiscali dell'Unione Europea che ha lo scopo di monitorare i soggetti passivi che pongono in essere operazioni intracomunitarie.

venerdì 7 ottobre 2011

Il medico fattura con Iva o forse no!

L'assoggettamento ad Iva delle prestazioni sanitarie trova il suo fondamento giuridico autentico nell'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE che statuisce: «Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: […] le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati». Un testo sostanzialmente simile si legge anche nella cosiddetta direttiva di rifusione 2006/112/CE.
Il legislatore italiano ha recepito le indicazioni dell'UE con il conosciutissimo articolo 10, comma 1, n. 18 del d.p.r. 633/1972 che recita «Sono esenti dall'imposta: […] le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
Dalla norma si evince che la prestazione sanitaria può essere esente dall'applicazione dell'imposta quando sono soddisfatti allo stesso tempo:
  1. il requisito soggettivo (la prestazione deve essere effettuata da chi esercita una professione ben definita dalla legge e soggetta a vigilanza);
  2. il requisito oggettivo (la prestazione resa deve tendere alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione).

mercoledì 14 settembre 2011

730/2011 Integrativo per ottenere il rimborso del credito

Da più di due mesi è ormai scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi col modello 730/2011 redditi 2010. La maggior parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si sono diligentemente premurati di palesare ogni avere al Fisco avranno già ricevuto, con le ultime buste paga, il loro meritato rimborso; altri avranno già ricevuto le loro meritate trattenute; altri non avranno ricevuto nulla. Quest'ultima ipotesi si concretizza quando è sbagliata l'indicazione dei dati che riguardano il sostituto d'imposta del contribuente (cioè il datore di lavoro del contribuente). Niente paura! Tale errore può in tutti i casi essere sanato entro il 25 Ottobre 2011 mediante la presentazione di un 730/2011 Integrativo.
Nella sostanza, la dichiarazione integrativa si presenta al Fisco nelle seguenti ipotesi specifiche:

venerdì 9 settembre 2011

Arriva l'Iva al 21%! Ma su quali prodotti?

L'argomento che tiene banco in questi giorni, anzi in queste settimane è la Manovra di Ferragosto. Dopo una lunga gestazione, durante la quale i politici dicevano «sarà maschio... no, sarà femmina... no, sarà altro... no, sarà quel che sarà...», adesso non ci resta che (piangere?) aspettare la pubblicazione in G.U. della legge che darà finalmente vigore alle disposizioni contenute nel d.l. 138/2011, la Manovra di Ferragosto appunto. Prima della pubblicazione però il testo deve passare dalla Camera come si apprende da una nota della stessa istituzione: «I lavori in Aula riprendono lunedì 12 settembre con la discussione generale del disegno di legge (C. 4612) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Approvato dal Senato)».
Una delle norme che ha fatto più discutere, probabilmente perché più comprensibile per ogni cittadino, è quella che stabilisce l'aumento dell'Iva di un punto percentuale.

martedì 30 agosto 2011

Manovre estive 2011: il decreto di Luglio 98/2011

Dopo una lunga pausa estiva passata nel Salento, rieccomi qua! In attesa di capire quale sarà il volto definitivo del “pasticcio di Ferragosto”, ovvero “manovra di Ferragosto” secondo il lessico dei benpensanti codini, intendo scrivere di ciò che non ho scritto il mese scorso: del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ma solo di alcuni punti che ritengo importanti dal punto di vista fiscale e tributario (accertamenti esecutivi, rateizzazione dei debiti, agenti di commercio ed Enasarco, bollo su deposito titoli, riporto perdite Ires, studi di settore e nuovo regime dei minimi). È curioso notare che anche la manovra di Ferragosto è intitolata con parole simili a quelle utilizzate a Luglio. Il ritornello è sempre quello della stabilizzazione finanziaria... magari si potrebbe provare con una manovra seria a stabilizzare l'economia piuttosto che provarci con 10 manovre scollegate tra loro! Che ne dite, onorevoli?

sabato 2 luglio 2011

Spesometro: istruzioni per l'uso

In data 01 Luglio 2011 è diventato pienamente operativo lo spesometro, il nuovissimo istituto contro l'evasione fiscale previsto dall'articolo 21 del d.l. 78/2010. Il testo normativo è molto breve e semplice, e non potrebbe essere diversamente per una previsione che potrebbe rivelarsi totalmente inutile che avrà come effetto, certo fin da subito, quello di aggravare gli adempimenti burocratici in capo agli operatori economici. Purtroppo però ogni popolo è in balia dei capricci del proprio legislatore; e in particolare mi pare che in Italia, negli ultimi anni, piuttosto che architettare riforme storiche che scuotano l'assetto economico del Paese si studino mosse propagandistiche come lo spesometro appunto. Una bella trovata (che potrebbe avere l'effetto collaterale di produrre transazioni in nero!) da non confondere assolutamente con il ben più dignitoso redditometro di cui all'art. 38 del d.p.r. 600/1973. Non hanno nulla a che fare!

domenica 19 giugno 2011

10 mila pagine visualizzate: grazie a tutti i lettori del blog!

















Grazie a tutti i lettori del blog per questo primo risultato importante raggiunto dopo pochi mesi dalla nascita del blog. Continuate a seguire il contribuente onesto e a lasciare tanti commenti per permettere ampie discussioni. A presto!