sabato 18 giugno 2011

Aprire un conto corrente all'estero

Aggiornato al 01/01/2012
 
Sottolineo immediatamente che questo post non fornisce le indicazioni pratiche per accendere un conto corrente o un conto deposito all'estero.
E non vuole  neanche fornire indicazioni per investimenti finanziari profittevoli. Questo post, che dovrebbe intitolarsi Aprire un conto corrente all'estero e stare a posto col Fisco (ma non suonerebbe bene!), vi dirà soltanto quante imposte paghereste sugli interessi da risparmio maturati all'estero e anche che portare denaro all'estero è legale e non rende evasori. Scrivere su come sbrigare la trafila burocratica per intrattenere un rapporto finanziario con un intermediario estero sarebbe troppo difficile, e comunque ogni Paese ha la sua normativa, i suoi particolari adempimenti eccetera; scrivere poi di dove è meglio investire i vostri soldi per ricavarne il massimo profitto non solo sarebbe difficile, ma anche antitetico per “il contribuente onesto” che considera la logica finanziaria moderna troppo distante dalla logica dell'economia reale. Fatte queste premesse la via e tutta in discesa, anzi il post è quasi concluso. Naturalmente non è così, ma poco ci manca perché il problema delle imposte da pagare allo Stato italiano per interessi da risparmio maturati all'estero è di semplicissima soluzione: si paga il 20% esattamente come per un c/c o un conto deposito in Italia.
Adesso potete anche iniziare la vostra ricerca in internet per trovare chi nel mondo vi offre un tasso lordo superiore a quello che offrono in Italia, ma se volete ancora ulteriori dettagli continuate a leggere perché quel 20% assume significati diversi nell'Unione Europea, nel resto del mondo e in particolari Paesi come Svizzera, San Marino, Principato di Monaco e compagnia bella. Ma sopratutto è necessario specificare che l'imposizione effettiva su c/c e c/deposito all'estero si rivela spesso fiscalmente molto più onerosa rispetto a quel 20% italiano. Infatti nei casi in cui all'estero gli interessi subiscono la ritenuta alla fonte secondo la legislazione straniera (la maggior parte dei casi!) in Italia poi non si può fruire del credito d'imposta ex art. 165 se si opta per la tassazione sostitutiva del 20%. Questo significa che il contribuente che voglia beneficiare del credito d'imposta è "obbligato" a far concorrere gli interessi alla formazione del reddito complessivo vedendo così l'imposizione lievitare: dal 23% al 43% passando per 27%, 38% e 41%. Purtroppo chi sceglie l'imposizione sostitutiva dei redditi di capitale prodotti all'estero deve beccarsi le ritenute alla fonte subite all'estero ricorrendo eventualmente ai meccanismi di rimborso previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Procedendo nell'analisi dell'imposizione scontata in Italia dagli interessi percepiti all'estero l'imprescindibile riferimento normativo da cui derivare il ragionamento che ci porta al 20% è rappresentato dal combinato disposto degli articoli 23 e 165 del TUIR, il mitico d.p.r. 22 Dicembre 1986, n. 917. Il primo articolo, rubricato Applicazione dell'imposta ai non residenti, recita: «Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali [….]». Il secondo articolo, al secondo comma poi recita: «I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». Semplificando le parole del legislatore otteniamo che gli interessi e gli altri proventi che il contribuente italiano ricava da investimenti di risparmio all'estero si considerano prodotti in Italia, e quindi sono imponibili in Italia. Quasi inutile aggiungere che questo particolare tipo di redditi di capitale in Italia non può che scontare l'aliquota unica del 20%. In realtà, in alcuni casi ben definiti dalla legge all'articolo 18 del TUIR, i redditi di capitali possono anche scontare l'imposizione progressiva dell'IRPEF, cioè la tassazione ordinaria. Ma introducendo adesso questo concetto il post si complicherebbe molto, e quindi meglio rimandare la questione più avanti.

SEGRETO BANCARIO E QUADRO RW

La questione della compilazione del quadro RW è stata affrontata con un breve post del mese scorso. La compilazione del quadro RW è un onere che i contribuenti possono facilmente evitare se scelgono di spostare denaro all'estero attraverso gli intermediari italiani; così l'onere di comunicazione delle operazioni che superano i 10000 euro spetta agli intermediari e non ai contribuenti: quindi se io mi faccio un bonifico di 30000 euro dal mio conto corrente acceso presso una banca italiana all'altro mio conto corrente acceso presso una banca all'estero non devo assolvere nessun obbligo. In seguito, sempre ai fini del monitoraggio fiscale e del quadro RW, tutto dipenderà dal modo in cui spendo quei soldi mero consumo o investimenti (sul punto leggi il post Conti correnti all'estero e quadro RW e non dimenticare di leggere anche la Circolare 45/E). A questo proposito è utile richiamare il comma 4 dell'art. 4 del d.l. 167/1990, proprio quello sul monitoraggio fiscale che recita: «gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 [compilazione del quadro RW n.d.a.] non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi».
Infine è chiaro che spostare denaro in Germania e spostarlo in Svizzera può non essere la stessa cosa. Infatti il secondo Paese, su richiesta del cittadino italiano, può concedere il segreto bancario, o meglio può non concedere al Fisco italiano lo scambio di informazioni che invece assicurano per legge comunitaria gli intermediari tedeschi. E allora sì che diventa molto importante il canale attraverso cui si trasferisce ricchezza all'estero; se utilizzo la mia banca italiana non dovrò avere grosse preoccupazioni, ma se utilizzo un intermediario non residente per il mio trasferimento, chiedo il segreto bancario al gestore straniero e non compilo il quadro RW allora ho creato un fondo nero. E questo non va bene per un contribuente onesto! Ma trasferire ricchezza all'estero non è sempre così rischioso e l'evasione fiscale può essere evitata facilmente. Se voglio investire in Svizzera, secondo un accordo del 2004, posso semplicemente chiedere che l'intermediario elvetico adotti nei confronti del Fisco italiano il regime dello scambio di informazioni. Dunque nessun fondo nero, nessun grattacapo fiscale! Leggete anche il post più recente sull'argomento: Conti correnti all'estero e quadro RW.

UNIONE EUROPEA (tranne Austria e Lussemburgo)

Accendere un conto corrente in un Paese membro dell'UE è davvero molto semplice e sicuro. In questi casi le possibilità di evasione fiscale sono ridottissime perché all'interno della Comunità gli Stati assicurano un reciproco e automatico scambio di informazioni con cadenza almeno annuale.
La normativa di riferimento è la cosiddetta Direttiva risparmio 2003/48/CE, che al punto 8 delle considerazioni introduttive, nonché al paragrafo 1 dell'art. 1, molto chiaramente ci fa capire che: «l'obiettivo finale della presente direttiva è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro». Riassumendo tutti i concetti esposti fin'ora, l'accensione e il mantenimento di un conto corrente in uno Stato UE si realizzerà secondo le modalità che seguono:
  1. trasferimento del denaro attraverso una banca italiana;
  2. scelta dell'accredito degli interessi sul conto corrente italiano;
  3. ritenuta del 20% applicata non dalla banca straniera, ma dalla banca italiana al momento dell'accredito degli interessi.
Purtroppo come anticipato poco sopra può accadere che nel Paese straniero, seppure comunitario, il contribuente non abbia la possibilità di scegliere per l'accredito diretto sul c/c italiano e che quindi subisca una prima ritenuta alla fonte da parte dell'intermediario straniero. In questo caso l'investimento all'estero rischia di diventare fiscalmente più oneroso dell'investimento in Italia. Infatti se si sceglie l'imposizione sostitutiva del 20% (decisamente conveniente rispetto a quella ordinaria!) non si ha diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. L'ultimo baluardo contro la doppia imposizione rimangono in questo caso le Convenzioni contro le doppie imposizioni (consultabili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze).



AUSTRIA, LUSSEMBURGO, SVIZZERA, SAN MARINO E ALTRI

Sempre la Direttiva risparmio 2003/48/CE all'articolo 10 prevede un regime transitorio per Belgio, Lussemburgo ed Austria in ragione delle loro particolari caratteristiche strutturali (impedire da un giorno all'altro al Lussemburgo di adottare il segreto bancario vorrebbe dire distruggere uno Stato che basa quasi esclusivamente la sua economia sulla finanza). Il regime transitorio prevede ancora oggi due alternative per questi Stati membri e per gli investitori che qui vogliono fare affari:
  1. adottare il regime dello scambio di informazioni, con modalità identiche a quelle spiegate prima per gli altri Stati UE. Se il contribuente che trasferisce denaro in questi Paesi chiede all'intermediario di applicare il regime dello scambio di informazioni allora tutto ritorna ad essere come descritto poco sopra.
  2. applicare in forma anonima una ritenuta alla fonte del 35%, cosiddetta euroritenuta, sugli interessi in uscita. Se il contribuente che trasferisce denaro in questi Paesi chiede all'intermediario di NON applicare il regime dello scambio di informazioni pieno e automatico allora deve beccarsi una ritenuta alla fonte altissima, anche se in Italia poi usufruirà di un particolare "credito di imposta pieno" da far valere come rimborso nei confronti del Fisco. 

Una disciplina esattamente uguale a quella appena descritta è applicabile a Stati limitrofi a quelli della UE con i quali la Comunità ha sottoscritto particolari accordi. Questi Paesi sono: Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein, Principato di Andorra e Svizzera. Due informazioni a conclusione. Il Belgio, ormai dal 2001, ha scelto definitivamente di adottare solo il regime dello scambio di informazioni così come tutti gli altri Stati UE.
Sono in corso dibattiti sulla revisione della Direttiva risparmio che permette agli intermediari dei Paesi a fiscalità privilegiata di aggirare le norme con molta facilità. Cosa succede se una banca svizzera opera attraverso una filiale situata fuori dalla Svizzera e fuori dall'UE? Non applica la direttiva, cioè non applica lo scambio di informazioni e neanche la ritenuta del 35%!

RESTO DEL MONDO

Quando si decide di portare i soldi nel resto del mondo la faccenda si complica ulteriormente. Quasi sicuramente vi troverete faccia a faccia con una doppia imposizione senza neanche la lontana speranza di un accredito diretto sul vostro c/c e tutto il resto. Allora è sempre meglio, quasi d'obbligo, scegliere Paesi stranieri con cui l'Italia ha sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni. Tuttavia questa precauzione non vi metterà al riparo dalla probabilità altissima di pagare sia la ritenuta alla fonte all'estero, sia la ritenuta del 20% in Italia: una doppia imposizione bella e buona! Occorre sottolineare, infatti, che le Convenzioni contro le doppie imposizioni, che prevedono crediti di imposta e possibilità di rimborso, in genere si applicano ad IRPEF e IRES, non alle sostitutive o alle altre forme di imposizione proporzionale definitiva. La Convenzione tornerà utile piuttosto per avere un appiglio giuridico in caso di controversie tributarie con il Paese estero.
Non mi resta che augurarvi profittevoli investimenti!


Leggi anche Portare denaro contante in Svizzera

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58 commenti:

  1. E per dichiare i suddetti interessi a quale quadro bisogna fare riferimento?

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  2. Nel caso di c/c e c/deposito accesi in Stati UE e Paesi con i quali l'UE ha sottoscritto particolari accordi (Svizzera, San Marino ecc.) gli interessi che ne derivano non vanno inseriti in dichiarazione dei redditi se riscossi attraverso la banca italiana. Infatti in questi casi è l'intermediario stesso che prima di accreditare gli interessi sul conto corrente del soggetto italiano applica una ritenuta a titolo di imposta (quindi definitiva) del 27%; grazie a questa ritenuta il contribuente italiano è sollevato da qualsiasi obbligo dichiarativo rispetto agli interessi percepiti.
    Nel caso in cui gli interessi vengano percepiti attraverso un intermediario non residente o non abilitato che non applica la ritenuta del 27% al momento dell'accredito finale al soggetto italiano, allora gli stessi interessi vanno dichiarati nel quadro RM del modello Unico PF (per le persone fisiche); in questo modo comunque gli interessi sconteranno l'aliquota del 27%. Ci sono poi dei casi in cui il contribuente italiano può decidere di non avvalersi dell'imposizione sostitutiva e di dichiarare, invece, gli interessi con le aliquote ordinarie utilizzando il quadro RL del modello Unico PF.

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  3. Grazie mille per l'aiuto e la velocità nella risposta, non avrei mai pensato che aprire un semplice c/c all'estero avrebbe comportato tante complicazioni.

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  4. Chiedo scusa, ma che significa che gli "interessi che ne derivano non vanno inseriti in dichiarazione dei redditi se riscossi attraverso la banca italiana" Come faccio a far riscuotere alla mia banca italiana gli interessi che ho maturato nel mio conto postale svizzero (cointestato con mia moglie)? Grazie e complimenti per il blog!

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  5. Secondo il comma 3, art. 26 del d.p.r. 600/1973 su tutti gli interessi "in entrata", che provengono dall'estero quindi, gli intermediari applicano una ritenuta del 27%. In alcuni casi infatti il contribuente ha la possibilità di richiedere alla banca estera (o altri soggetti erogatori) che gli interessi maturati vengano accreditati direttamente sul c/c italiano. In questi casi quindi ritorna ad essere operativo il regime della ritenuta a titolo d'imposta. Naturalmente occorre valutare il caso specifico. Se lei ha autorizzato lo scambio di infomazioni (quindi niente ritenuta preventiva del 35%!) può chiedere all'ente svizzero di accreditare gli interessi sul c/c italiano. Qualora tale procedura le venisse accordata deve assicurarsi che la ritenuta applicata dalla banca italiana sia del 27% sugli interessi LORDI maturati in Svizzera.

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  6. Grazie per la chiarezza. Se invece mi faccio applicare la trattenuta svizzera del 35%, ho l'obbligo di dichiarare i pochi interessi percepiti nel quadro RW? In definitiva, fino a 10mila euro di deposito non c'è obbligo di compilazione del quadro RW nè per il capitale nè per gli interessi (se pago l'imposta svizzera). Conferma? O l'obbligo di dichiarare gli interessi c'è comunque anche se rinuncio al credito di imposta? Grazie mille ancora.

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  7. Con riferimento alla disciplina del monitoraggio fiscale non contano niente le imposte pagate all'estero oppure il credito di imposta o altre questioni meramente fiscali. Il quadro RW dell'Unico PF ha qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri: non serve a tassare un reddito, ma solo a dire che c'è!
    Alle sue domande rispondo sostanzialmente che se l'importo complessivo depositato all'estero (capitale e interessi per intenderci) non supera i 10000 euro non sussiste l'obbligo di indicazione nel quadro RW. In caso contrario, l'obbligo di indicazione delle consistenze (sezione II del quadro RW), degli stocks insomma, non può essere mai evitato. Possono essere, in casi particolari, evitati solo gli obblighi di compilazione relativi ai trasferimenti (sezione I e sezione III del quadro RW). Se ha ancora dubbi legga anche le istruzioni per la compilazione dell'Unico PF che troverà sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono scritte in modo che siano facilmente comprensibili da chiunque.

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  8. Per gli interessi sui depositi in Polonia viene applicata una ritenuta del 20%. Nella dichiarazione dei redditi italiana deve essere indicato l'interesse al lordo e può essere detratto il credito d'imposta del 20%. Ma sembra che gli interessi al lordo debbano essere imputati a reddito complessivo, subendo pertanto una tassazione ordinaria che nel mio caso è 37%. Sul Vs. blog leggo della possibilità di pagare una ritenuta del 27% secco in Italia. Se così fosse mi potete spiegare come? Su quale quadro della dichiarazione? Grazie

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  9. Quindi se io:
    1. apro un conto in Svizzera avvalendomi del regime di scambio di informazioni
    2. per somme superiori i 10.000€ li trasferisco con il mio c/c italiano
    3. faccio accreditare gli interessi sul c/c italiano

    in pratica non devo effettuare nessuna "registrazione" fiscale visto che per il quadro RW tocca alla mia banca italiana a comunicare il trasferimento al fisco e per gli interessi scatta in automatico la ritenuta alla fonte (27%-20% visto la riforma) sull'importo lordo degli interessi maturati in Svizzera.

    Quindi in questo modo l'avere un c/c all'estero equivarrebbe, sotto un punto di vista burocratico, ad avere un c/c italiano con zero adempimenti fiscali sulla denuncia dei redditi? Grazie e complimenti per il blog.

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  10. Alla domanda se “in questo modo l'avere un c/c all'estero equivarrebbe, sotto un punto di vista burocratico, ad avere un c/c italiano con zero adempimenti fiscali sulla denuncia dei redditi” rispondo: in teoria sì! Nella realtà questa risposta rimane ancora affermativa se dall'altro lato c'è un soggetto comunitario; d'altronde la Direttiva risparmio 2003/48/CE ha voluto perseguire proprio l'obiettivo di semplificare gli investimenti comunitari. Con gli Stati extra-comunitari la realtà potrebbe essere diversa dalla teoria. In particolare, rispetto al risparmio portato in Svizzera la normativa di riferimento è l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea del 26 Ottobre 2004 (da leggere per avere un quadro chiaro della situazione!). Questo Accordo non impedisce alla Svizzera di applicare agli interessi in uscita una ritenuta alla fonte (non parlo di quella preventiva del 35%!) anche se il contribuente sceglie il regime dello scambio di informazioni. In questo caso potrebbe succedere che l'intermediario italiano che riscuote gli interessi e li versa sul c/c italiano del contribuente applichi la ritenuta del 27% sul cosiddetto netto frontiera, cioè non sugli interessi LORDI, ma sugli interessi NETTI. Naturalmente in questi casi occorre assicurarsi che la ritenuta applicata dalla banca italiana sia del 27% sugli interessi LORDI maturati in Svizzera, altrimenti tornerebbe a gravare sul contribuente l'onere di integrare il pagamento delle imposte con la compilazione dell'Unico.
    Concludo ricordando che qualora gli interessi maturati non venissero riscossi direttamente dall'intermediario italiano allora il contribuente dovrebbe compilare la sez. II del quadro RW per le consistenze superiori a 10 mila euro al termine del periodo d'imposta.

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  11. Grazie della nutrita spiegazione. Proverò a sentire anche i sindacati dove mi reco per la dichiarazione dei redditi per capirci meglio.

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  12. Buongiorno, ho qualche dubbio sulle modalità di dichiarazione/pagamento su un conto estero..
    Dlla mia banca in italia trasferisco 30.000 euro su una banca belga, li lascio su un conto deposito che mi rendereà un interesse di circa il 2%.
    La banca belga è obbligata a girare gli interesse sulla mia banca italiana, sui quali pagherò il 27% di imposta. ?
    Oppure devo essere io ad indicare questo tipo di procedura ?
    Se faccio tutto tramite la mia banca italiana sul 730 non devo dichiarare niente (ne il trasferimento e neppure gli interessi) ?
    Grazie mille.

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  13. Salve,
    innanzitutto complimenti per il blog e le risposte veramente chiare ed esaustive.
    Sto per aprire un conto e un deposito in Germania trasferendo circa 38mila euro dalla mia banca italiana e avrò un rendimento annuale del 3%, vale a dire circa 1140€ per anno. Non ho altri redditi ne' immobili intestati, devo comunque effettuare la dichiarazione dei redditi? Esiste un tetto minimo per l'obbligo di compilazione della dichiarazione dei redditi? Grazie tsnte saluti eiasu -
    Il capitale proviene dalla vendita di un immobile avvenuta 4 anni fa - giusto per specificare ;)

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  14. @ Angelo: In genere è l'investitore che deve richiedere alla banca estera l'accredito diretto degli interessi sul c/c italiano. Solo in questo modo la banca italiana sarà nella condizione di applicare la ritenuta del 27% (vedremo se sarà del 20%!) sui redditi in ingresso. Naturalmente in questo caso lei non dovrebbe indicare nulla in dichiarazione. Per quanto riguarda il monitoraggio fiscale, il trasferimento dei 30 mila euro per mezzo della sua banca italiana sicuramente non va dichiarato nel quadro RW. Secondo un vecchio orientamento dell'Agenzia delle Entrate invece andrebbe dichiarato nel quadro RW lo stock finanziario detenuto all'estero a fine anno (sezione II del quadro RW); tuttavia tale interpretazione eccessivamente prudenziale sembra essere stata superata nella prassi. Insomma non dovrebbe dichiarare nulla.
    @ Eiasu: Assolutamente sì, deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi. A meno che non si faccia accreditare gli interessi direttamente sul c/c italiano come nel caso di Angelo. Quello che voglio dire è che in tutti i casi bisogna pagare il 27% degli interessi che percepisce (vedremo se sarà il 20%!). Le soglie di esenzione di cui parla si riferiscono a tipologie di redditi come quelli di lavoro dipendente o diversi. Gli interessi su c/c e c/deposito sono redditi di capitale e non prevedono nessuna esenzione, nessuna detrazione, nessuna deduzione! Dichiarazione dei redditi oppure ritenuta alla fonte applicata dalla banca italiana non fa differenza: bisogna pagare l'imposta sostitutiva prevista dalla legge, attualmente del 27%.

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  15. Grazie tantissime della risposta,
    molto chiara ed asauriente,
    complimenti per questo utilissimo blog
    eiasu

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  16. quando si potrà sapere se la tassazione degli interessi in entrata dall' estero UE rimarrà al 27% o sarà del 20%
    grazie

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  17. Dal 1 Gennaio 2012 ritenuta al 20%! Quindi anche per gli interessi in entrata.

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  18. Salve,
    grazie per le molte indicazioni fornite.
    C'è una cosa che non mi è chiara. Ammettiamo che abbia un conto alle poste svizzere che mi rende l'1% versato sullo steso conto. Su questo interesse devo pagare sia l'imposta che prevede la Svizzera che l'imposta preventiva de 35%?

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  19. gentilmente volevo sapere se apro un conto deposito in UE il 1-10-2011 di 70000 € e dico alla banca di accreditarmi gli interessi in banca italiana del conto deposito a 18 mesi, gli interessi me accreditano il 1-4-2013 prima di quella data devo riportare qualcosa sul mod 730 ?

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  20. Scusate , se il conto in svizzera e' cointestato a due persone qual'e' la giacenza massima per non doverlo dichiarare?
    10000 oppure 20000 euro?
    Grazie

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  21. Salve.
    Molto interessante il Blog, complimenti!
    Ho una domanda un po' diversa dalle altre: nel mio caso si tratta di investimenti finanziari (nel mercato Forex, quindi Valute e Materie prime). Se io da Banca italiana trasferisco 20.000 euro presso un Broker estero (ad esempio inglese) cosa dovrei dichiarare?
    In questo caso il conto di destinazione è intestato AL BROKER. Se poi l'investimento frutta un certo rendimento... che tipo di dichiarazione andrebbe fatta? Per non parlare del fatto che il capitale potrebbe diminuire se gli investimenti dovessero andar male...

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  22. Prima di tutto i complimenti. Sono giorni che cerco risposte ai miei quesiti e su questo blog ho gia' trovato molto.

    Riepilogo la mia situazione anche per ulteriore chiarezza verso tutti.

    Premssa: per me l'Euro tempo due anni sara' sostituito con un Super-Euro, in cui entreranno stati come Germania, Francia etc. Noi ne saremo fuori.

    In famiglia abbiamo sul CC italiano una giacenza di circa 300 K€ frutto di una vendita di un appartamento che avevamo disponibile.

    Vorrei recermi in Germania, aprire un conto corrente a mio nome, e dall'Italia movimentare questi soldi dal mio CC Fineco

    Sono un dipendente di azienda privata, compilo regolamente il mio 730, pago tutte le tasse...insomma...tutto pulito !

    Domanda 1 - che tagli dovrei usare per movimentare quei 300K ? Ci sono limiti reali e/o consigliabili ?

    Conferma 1 - non devo compilare nessun modello ?

    Conferma 2 - dicendo alla banca Tedesca di versare gli interessi sul mio CC Italiano non devo fare nulla, giusto ?

    Serve altro ?
    Posso agire tranquillo ?

    Leggendo qua e la' sul sito delle Entrate ci si sente evasori...assurdo...ma non e' cosi' !

    Confrotatemi, per favore.

    Grazie !!

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  23. Buongiorno a tutti,

    vorrei trasferire del denaro nel Principato di Monaco tramite l'intermediario italiano quindi come ho potuto capire non ho l'obbligo di compilare il quadro rw perchè lo compilerà la banca italiana.giusto? Quello che mi chiedo è questo quadro rw la banca lo compilerà ogni anno? perchè vorrei inoltre movimentare parte di questo conto in paesi in cui non vige lo scambio di informazioni con l'Italia. in questo secondo caso la banca italiana compilerà l'anno seguente il quadro rw constatando la diminuzione del conto?

    Grazie in anticipo per l'aiuto.

    Gerardo

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  24. Buongiorno a tutti,
    vorrei chiedervi se è possibile utilizzare solo ed esclusivamente il 730 per dichiarare gli eventuali interessi maturati a seguito di un bonifico su un conto nel Luxemburgo sul quale si è optato per lo scambio di informazioni.
    Grazie a tutti
    Giuseppe

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  25. Ho qualche dubbio su quanto affermato circa la non necessità di comunicazione di un trasferimenot di denaro italia-estero superiore a 10.000 euro. La semplice interposizione di una banca italiana non esime dall'obbligo di comunicazione. dalle istruzioni di unico 2011 si evince che in sezione 3 debbano essere indicati "i flussi di trasferimento di denaro o titoli effettuati attraverso intermediari residenti ..."

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  26. Ho pubblicato un post, Conti correnti all'estero e quadro RW, per dare la mia versione circa i dubbi che riguardano il monitoraggio fiscale. Buona lettura!

    @ buzz: proprio nel nuovo post prendo in considerazione la controversa questione della Sezione III.

    @ Juse: come si legge nelle istruzioni al 730/2011 è data la possibilità al contribuente che dichiara con il 730 di presentare il quadro RM dell'Unico per dichiarare i redditi di capitale di fonte estera. Dai un'occhiata alle istruzioni che trovi sul sito dell'Agenzia.

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  27. Salve mio figlio deve comprare casa in Spagna dove lavora ed ha la residenza e trasferira' dal c/c italiano a quello spagnolo i soldi per l'acquisto. Non vuole che gli interessi siano accreditati in Italia ma sottosta' al regime ficscle spagnolo. Deve pagare in Italia qualche ritenuta fiscale e dato che lui fa il 730 per un appartamento deve dichiarare questi importi trasferiti? La ringrazio e la saluto
    Paolo da Siena

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  28. Buongiorno,
    una semplice curiosità ovvero:
    -un soggetto che non lavorasse ma vivesse di rendita grazie ad una eredità, vincita e che volesse trasferire in Svizzera o Monte Carlo parte della vincita (tutto alla luce del sole ed onestamente)come si comporterà con gli interessi? Può inviare tramite bonifico la somma e/o somme nei conti esteri tramite la propria Banca Italiana ma poi come si comporta con il fisco? Nel caso volesse lasciare gli interessi all'estero e non farli accreditare in Italia sul proprio c/c dalla quale sono stati inviati i soldi nei conti esteri? Userà l'Euroritenuta oppure ?????????
    Ripeto facendo Tutto ONESTAMENTE!!! GRAZIE!

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  29. Ho bisogno di informazioni:

    Vorrei aprire un conto corrente in Svizzera andandoci personalmente, si può ?
    Poi vorrei portarci i soldi personalmente e depositarli nel conto.
    E' possibile questo ?
    Che tasse si pagano sugli interessi in Svizzera ?
    Devo pagare per questo anche le tasse in Italia ?
    Attendo risposte, grazie mille a tutti.

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  30. FRANCO- Ho un conto corrente in banca francese. Fino a quest'anno ho dichiarato gli interessi percepiti nel quadro D del mod. 730 come "altri redditi" e quindi sono stato tassato in base alle aliquote a scaglioni. Leggendo quanto su esposto avrei piacere di usufruire di una tassazione al 20% (dal prossimo anno) e pertanto vi domando se è possibile farlo mediante 730 o se è necessario farlo mediante Unico, o, meglio, utilizzando il metodo indicato di far "girare" gli interessi dalla banca francese alla mia banca italiana. Grazie

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  31. @Ilmoro: Come ho scritto già in precedenza, la questione della residenza fiscale è roba difficile. Comunque se tuo figlio è iscritto all’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero) e se effettivamente risiede in Spagna (in Spagna ha la sede principale dei suoi interessi e ci ha trascorso più di 183 giorni nel periodo di imposta) allora siamo di fronte ad un contribuente spagnolo che dovrà pagare le tasse in Spagna. La situazione degli interessi su c/c italiano perciò è completamente invertita. Ciò significa che gli interessi prodotti in Italia scontano tassazione all’estero. Suggerisco di consultare anche il professionista fiscale spagnolo. Detto questo ricordo che, di norma, le imposte sui beni immobili si pagano sempre nel Paese sul cui territorio detti beni immobili insistono, perciò la dichiarazione dei redditi continuerà ad essere presentata in Italia solo con riferimento all'appartamento.

    @soffio00@alice.it: Una vincita o una rendita sono redditi che entrano in tasca del contribuente dopo aver subito imposizione fiscale e possono essere goduti dal contribuente in santa pace, infatti nessun reddito può essere tassato per due volte! Tuttavia gli interessi che produce un c/c costituiscono ricchezza nuova rispetto al capitale originariamente depositato. Per questo motivo nessun contribuente può sottrarre a tassazione gli interessi che produce il suo c/c italiano o estero. Come scritto nel post ci sono due opzioni per essere a posto col fisco. Al piccolo contribuente io consiglierei il regime dello scambio di informazioni perché più semplice e conveniente. È vero che l'euroritenuta garantisce l'anonimato, ma il piccolo contribuente che se ne fa dell'anonimato se poi lo Stato si pappa una gran fetta di interessi? Altri metodi per fare tutto onestamente non ce ne sono!

    @Antonio Rossi: Non conosco gli aspetti burocratici legati all'accensione di un c/c in Svizzera. Sicuramente un cittadino italiano può andare in Svizzera col denaro addosso entro i limiti stabiliti in dogana. E infine occorre tenere presente che nei rapporti con Paesi non UE si possono verificare casi di doppia imposizione: cioè si pagano imposte sia al proprio Fisco che a quello straniero. In questi casi comunque il contribuente può usufruire nel proprio Paese del credito di imposta di modo che il livello di tassazione effettivo rimanga sostanzialmente invariato. Quindi in ogni caso saremo sempre intorno a quel 20% (dal 01 Gennaio 2012) di prelievo su c/c e c/deposito.

    @Franco: «Utilizzando il metodo indicato di far "girare" gli interessi dalla banca francese alla mia banca italiana», come giustamente hai scritto, non ci sono obblighi dichiarativi cui adempiere. Puoi comunque denunciare gli interessi percepiti presentando insieme al modello 730 solo il quadro RM del modello Unico così come indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello 730 pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

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  32. Ho aperto un conto in Germania, ma la banca mi ha detto che non possono (o non vogliono?) procedere con il deposito degli interessi sul mio conto italiano con relativo scambio di informazioni.

    Ho due domande:
    1) poiche' la banca tedesca applichera' la tassazione in loco, come posso recuperarla a fronte delle tasse che dovro' pagare in Italia ?

    2) quindi devo inidicare nel 730 gli interessi col quadro RM ?

    Grazie

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  33. Se in banca le hanno detto in questo modo tutto diventa più complicato. Dichiarando gli interessi nel quadro RM applicherà l'imposta sostitutiva sugli interessi, cioè il 20%, ma non avrà la possibilità di richiedere il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Al contrario, facendo concorrere gli interessi alla formazione del reddito complessivo Irpef potrà beneficiare del credito d'imposta. Consulti anche la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania per capire qual è la ritenuta massima che le possono applicare in Germania. Laddove in Germania abbiano applicato una ritenuta maggiore di quella stabilita nella Convenzione allora potrà chiedere a rimborso l'eccedenza.

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  34. Le risposte sono perfette! Per questo vi pongo una domanda che mi sta lasciando impazzire! Sono cittadina italiana residente con codice fiscale e le belle tasse pagate. Contemporaneamente sono cittadina brasiliana, residente, con tanto di codice fiscale e tasse pagate. Mi sono sempre avvalsa della Convenzione contro le doppie imposizioni che hanno Brasile ed Italia. In questo momento, dopo aver perso mia madre e rimasta sola, vorrei trasferire 500.000 euro dal mio conto Italiano ad un mio conto brasiliano, ma credo che, abituati forse alle evasioni fiscali e non a soldi chiari puliti e dichiarati, le banche e commercialisti ai quali mi sono rivolta non riescono a spiegarmi come fare! Ho un conto d'investimento a New York aperto attraverso la mia stessa banca Italiana ed i soldi in questo conto sono dichiarati in Italia senza alcun problema, ma non riesco a trasferire i miei soldi A ME STESSA in Brasile! Potreste aiutarmi?

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  35. Non ho capito benissimo quale sia il problema. Il titolare del conto corrente ha la facoltà di disporre qualsiasi tipo di movimento sul proprio conto corrente. E di certo nessun veto può essere opposto dall'intermediario. Però se il problema riguarda il quadro RW dai una letta al post Conti correnti all'estero e quadro RW.

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  36. Ti spiego meglio, userò la voce "Tranferencia de Patrimonio" come di prassi, ma in Brasile mi chiedono, nel Bradesco, o la mi dichiarazione di redditi, cosa che mi dispiace mandare perché ha più voci che non voglio siano in mano ad una banca, o una dichiarazione della Banca d'Italia che assicuri la provenienza dei miei soldi. Ho cercato di ragionare con loro ma non c'è verso. Ci sarebbe qualche altra banca che consigli?

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  37. Mi chiedo come sia possibile che vi sia trattamento disparitario in termini di doppia imposizione, a seconda se la banca estera bonifichi gli interessi maturati al netto di imposte locali e lo comunichi nel bonifico stesso verso il conto italiano, oppure applichi le ritenute e depositi all'estero il netto producendo lettera annuale di interessi maturati e tasse pagate in loco.
    Nel primo caso, mi sembra di capire, il contribuente puo' non dichiarare nulla nell'RW e di fatto ha pagato solo le tasse all'estero, nel secondo caso le paga due volte (senza credito di imposta) o ne paga comunque di piu' (con credito di imposta).

    A parte il fastidio di compilare il quadro RW, che non sara' comunque un'impresa impossibile, e' davvero possibile che alla fine vi sia doppia imposizione solo perche' la banca estera non utilizza lo scambio di informazioni ? Dove sono i diritti del contribuente ?
    Grazie per le preziose indicazioni che ci sta fornendo.
    Spero potra' darmi ulteriori delucidazioni.
    Saluti !

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  38. A proposito della dichiarazione su Unico mod. RW degli immobili all'estero e dell'odierna iniziativa del governo di tassare dello 0,76 %tali proprietà: ciò mi sembra una patrimoniale esclusiva per chi ha comprato e DICHIARATO tale immobile. Chi ha comprato e possiede immobili in Italia o non ha dichiarato la proprietà estera (non credo che il Kenya segnali all'Italia chi compra da loro!!) non paga nulla.
    Credo che ciò sia contrario alla tanto sbandierata equità di cui si vanta il nuovo governo.
    Come si può inoltrare tale riflessione al prof. Monti ed eventualmente impugnare legalmente tale iniqua discriminazione tra cittadini dello stesso paese, senza dimenticare, tra l' altro, almeno in Europa il principio della libera circolazione di denaro (che sta poi agli enti vigilare che non arrivi da attività illecite)??????
    grazie

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  39. Ciao ho letto gli articoli sui versamenti su conti esteri, ma il mio problema è un po' diverso. Da novembre 2011 mia figlia lavora in Lussemburgo dove ha preso la residenza ed ha aperto un c/c. E' anche iscritta all' AIRE
    Le mie domande sono:

    posso io liberamente, tramite bonifico, versare sul suo conto (io non sono cointestataria ho solo la delega) senza alcuna limitazione somme che provengono chiaramente dalla mia attività svolta in Italia?
    Devo eventualmente fare comunicazioni o presentare quadro RW?
    Evidentemente, non avendo somme da nascondere, potremmo adottare il regime di scambio di informazioni tra paesi.

    Nel caso in cui queste somme, in attesa di essere utilizzate (acquisto auto o appartamento), venissero investite come dovremmo comportarci per non essere evasori fiscali?

    Grazie Gaia

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  40. Buongiorno, desidero richiedere un paio di chiarimenti.
    Se apro un c/c in corone in Svezia ed effettuo un bonifico di 9k o 15k euro dalla mia banca italiana a quella svedese, come devo comportarmi ai fini del quadro Rw?
    Il conto mi rende un tasso di interessi del 3%, come devo comportarmi, sempre ai fini del Rw, nel caso in cui lascio gli interessi sul conto svedese e se invece li faccio accreditare sul mio conto italiano?
    Specifico che la banca svedese non effettua alcuna tassazione sugli interessi in quanto non sono residente in Svezia.
    Grazie 

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  41. Buona sera, quest'oggi ho avuto un colloquio con un funzionario di "Postfinance" Svizzera, per l'apertura di un c/c presso di loro.
    Mi è stato detto che loro effettuano una tassazione preventiva al 35% sugli interessi lordi, poi a fine anno con l'attestazione degli interessi maturati io dovrò dichiarare e pagare in italia il 27% subendo cosi una doppia tassazione, in quanto l'Italia non ha effettuato nessun accordo con la confederazione Elvetica.
    Ho la possibilità di ovviare a questo? in che modo? Avete qualche banca da suggerirmi con bassi costi e che effettua l'accredito degli interessi direttamente in Italia (come ho letto sopra)?
    Grazie tante della disponibilità
    Saluti
    Luciano

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  42. Grazie per la risposta. Ma, quindi, se faccio un bonifico di oltre 15000 euro dalla mia banca italiana a quella svedese, essendo fatto tramite una banca, non è necessario che io lo dichiari? Grazie

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  43. Grazie della risposta, ma che significa rinunciare al segreto bancario? Io i soldi li trasferirei tramite bonifico bancario dall'Italia perciò tutto alla luce del sole.
    Un altra cosa: il funzionario mi parlava di imposta preventiva federale al 35% e non di euroritenuta al 35%.
    scusi ma sono un po' confuso:
    Riporto quello che viene scritto su questo sito:
    http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/domande-frequenti-sui-conti-svizzeri.html

    In Svizzera vigono due possibili tassazioni:
    1. l’imposta preventiva federale al 35%, applicata sugli interessi maturati sia in conti correnti che conti di deposito, se essi superano i 200 CHF. Viene pure applicata sulle cosiddette obbligazioni di cassa bancarie e sui titoli obbligazionari emessi dalla confederazione elevetica o da società private svizzere (codice ISIN CH). Non abbiamo sperimentato la possibilità, contemplata, di veder riconosciuti indietro tale tassazione in base alla non-residenza (vedi modulo 95 nella guida [0]).
    2. l’euroritenuta al 35%, applicata sugli interessi maturati sulle obbligazioni straniere acquistate sul mercato telematico svizzero SIX (l’equivalente del nostro MOT). E’ possibile disapplicare tale imposta sottoscrivendo alla banca svizzera presso cui si è clienti apposita istanza di scambio automatico di informazioni fiscali con l’Italia e conseguente rinuncia al segreto bancario.
    In sede di denuncia dei redditi (modello Unico) si autotasseranno gli interessi maturati nel quadro RM con la possibilità di due opzioni:
    1. imposta sostitutiva al 20% (aliquota medesima con cui vengono tassati gli interessi in Italia), in vigore dal prossimo 01/01/2012
    2. tassazione ordinaria in base allo scaglione Irpef in cui si ricade, per un piccolo contribuente solitamente 23% o 27% più addizionale regionale e comunale. Tale opzione è consigliabile a chi avesse subito l’euroritenuta (non avendone richiesta la disapplicazione), in tal modo può recuperarne l’importo attraverso la complilazione del quadro CR. L’imposta preventiva federale non è invece recuperabile attraverso il quadro CR, se non in minima parte e solo attraverso una procedura complessa, quindi sconsigliabile. Non è però da escludere che le recenti disposizioni emanate dal governo vadano a contemplare tale possibilità. Lo vedremo quando ne saranno meglio chiariti i dettagli.

    Settimana prossima ho appuntamento con il funzionario di Postfinance, cosi proverò a fargli qualche altra domanda in proposito, anche se lui mi sembra che a riguardo fosse stato molto preciso e sicuro dicendo che avrei dovuto sostenere la doppia imposizione in quanto l'italia non aveva rinnovato gli accordi bilaterali con la Svizzera.

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  44. @Franco: davvero una riflessione interessante! Non riesco ancora a dare una risposta a questa domanda, ma spero di occuparmi dell’argomento patrimoniale con un post dopo queste feste natalizie.

    @Gaia: il bonifico dal tuo c/c italiano a favore del c/c lussemburghese della figlia dovrebbe rientrare nell’ambito dei trasferimenti all’estero per ragioni diverse dall’investimento (sezione I) e perciò, secondo il mio parere, non soggiacere alla disciplina sul monitoraggio fiscale se effettuato per il tramite di un intermediario residente. Quanto scritto vale se effettivamente tu non hai la disponibilità del denaro lussemburghese. Occorre capire cosa ti permette di fare la delega. La figlia invece dal periodo d’imposta 2012 potrà essere considerata non residente in Italia e perciò non soggetta alla disciplina sul monitoraggio fiscale.

    @lebanon: la soglia rilevante ai fini del monitoraggio fiscale è di euro 10 mila totali nel periodo d’imposta. Quindi tra 9 mila e 15 mila c’è sicuramente differenza. Per quanto concerne gli interessi, se la banca svedese accetta l’accredito diretto sul c/c italiano senza effettuare nessuna ritenuta allora tu potrai scontare in Italia l’imposizione sostitutiva del 20% applicata direttamente dall’istituto italiano al momento dell’ingresso in Italia del flusso di denaro. Non ci sono particolari collegamenti tra gli interessi e il quadro RW. Naturalmente se gli interessi vengono accreditati sul c/c svedese gli stessi contribuiranno al raggiungimento della soglia dei 10 mila euro.

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  45. @lucio: ho eliminato il mio commento precedente perché effettivamente fuorviante. Ho erroneamente scritto euroritenuta volendomi riferire all'imposta preventiva del 35%: sono due cose distinte! Hai ragione ad essere confuso e per ciò che ti interessa dimentica l'euroritenuta. Il succo comunque è lo stesso, nel senso che se al momento della dichiarazione dei redditi da presentare in Italia scegli l'aliquota al 20% in vigore dal primo Gennaio 2012 allora non puoi usufruire dell'eventuale credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Ma è di fondamentale importanza sottolineare che in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, stipulata a Roma il 9 Marzo 1976, i soggetti residenti in Italia hanno diritto a presentare istanza di rimborso parziale dell'imposta preventiva, con il modulo 95 reperibile al sito www.estv.admin.ch di cui scrive anche il blogger che hai citato nel tuo commento. Nello stesso commento hai riportato un passaggio in cui scrivono “Non abbiamo sperimentato la possibilità, contemplata, di veder riconosciuti indietro tale tassazione in base alla non-residenza” prova a saperne di più dal funzionario circa le tempistiche del rimborso in parola.

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  46. @lebanon: se il trasferimento supera 10mila euro deve essere dichiarato. L'esonero dalla dichiarazione sussiste solo per i trasferimenti effettuati tramite intermediari residenti E PER RAGIONI DIVERSE DALL'INVESTIMENTO ALL'ESTERO (sezione I). Ma se poi a fine anno sul c/c estero continua a rimanere una somma consistente che genera interessi si può ben dire che l'operazione ha finalità di investimento all'estero.

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  47. Mario

    Salve e complimenti per il sito.
    Ho due quiesiti fondamentali:
    1) Se da libretto postale trasferisco 60 000 euro in polonia tramite vaglia internazionale (unico mezzo possibile) per l'acquisto di immobile, il destinatario ricevera' l'intera somma con il tasso di cambio del giorno dell'operazione oppure la somma verra' tassata o magari verra' applicato un cambio inferiore che ne decurtera' l'importo?
    2) vivo con i miei e sono disoccupato. Nel momento dell'acquisto dell'immobile dovro' dichiararne il possesso tramite modello unico?
    Ciao e grazie

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  50. terra terra.. porto di persona 8000(somma che rimarrà sempre sotto i 10000) a san marino,pochi soldi e legali,apro un cc
    1)devo indicare qualcosa al fisco italiano(somma che rimarrà sempre sotto i 10000)..devo metter qualcosa nel quadro rw riguardo aqgli interessi?
    2)posso aquistare ad es.un frigorifero da 1200 euro in italia e strappare un'assegno da quel conto?
    3)in caso di controversia con equitalia la stessa puo bloccare o ripulire suddetto conto
    grazie

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  51. Salve,
    ho depositato 10.000 euro in un conto trading cointestato di un broker inglese (con filiale in italia) ,gestito da una fiduciaria svizzera, che si appoggia ad una banca italiana (dove in sostanza sono i soldi). Non devo dichiararli ai fini dell'imposta sostitutiva visto che operano con una banca italiana, no? E ora che ho guadagnato un tot tale da superare la soglia dei 10.000, devo comunque indicarlo al fisco?

    Grazie in anticipo,
    Claudio V.

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  52. Buonasera, se io porto in modo completamente legale e trasparente dei capitali all'estero che rischi effettivi si corrono di accertamento fiscale? Premetto che la mia posizione è tranquilla (monoreddito, 730 regolare ecc.) ma temo che di questi tempi ci possano essere dei movimenti di rivalsa per operazioni di questo tipo. Grazie in anticipo per la risposta.

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  53. Secondo me con queste leggi stiamo veramente esagerando. Come si fà ad essere Contribuenti Onesti se non si capisce nemmeno quali siano le regole? Non è giusto pretendere che un'operaio, un contadino, un'artigiano, sia anche un commercialista altamente qualificato!
    Traduco in sintesi molte delle domande qui fatte: sono un'EVASORE?

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  54. Salve a tutti,

    anche io avrei una domanda:

    cosa succede se lascio aperto un conto estero (australia) che sta accumulando debito a causa delle spese di gestione mensili che non vengono pagate? Rischierei rivalse qui in italia?

    Il conto può essere chiuso soltanto presentandosi in sede personalmente.

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  55. Salve, complimenti per il blog. Sono italiana residente in Germania, dove lavoro. Nella mia dichiarazione dei redditi in Germania, devo dichiarare redditi anche percepiti all'estero. L'anno scorso ho percepito interessi da un conto vincolato presso una banca italiana, con la tassa ritenuta alla fonte (20%) e versata all'erario italiano. Per godere del credito di imposta in Germania, devo allegare alla mia dichiarazione dei redditi tedesca un attestato della mia banca italiana che certifica l'ammontare degli interessi percepiti e della ritenuta fiscale. Ho chiesto alla mia banca italiana di fornirmi questo attestato, ma la banca non sa che cosa sia. Esiste in Italia questo attestato? In paesi come la Gran Bretagna e la Germania e' di prassi comune. Che cosa devo fare per ottenere questo attestato?

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  56. Ciao MC, il meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero (nel tuo caso l'estero è l'Italia) è comune a tutti i sistemi fiscali più evoluti. Il documento richiesto dall'amministrazione finanziaria tedesca potrebbe essere già in tuo possesso. All'inizio di ogni nuovo anno, infatti, gli intermediari finanziari spediscono al titolare di conto corrente o conto deposito un estratto conto in cui si può leggere, oltre a numerose altre informazioni, che sull'importo lordo degli interessi è stata effettuata una ritenuta a titolo d'imposta (quindi definitiva). Tale documentazione rappresenta in sostanza la certificazione che i sostituti d'imposta sono obbligati a consegnare al sostituito a norma dell'art. 7-bis del d.p.r. 600 del 1973. Se non sei in possesso di questa documentazione, che dovrebbe essere sufficiente per adempiere gli obblighi fiscali tedeschi, allora richiedi un nuovo invio oppure richiedi semplicemente in banca di ricevere una certificazione maggiormente comprensibile in cui si scriva che sull'importo lordo degli interessi è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta a norma dell'art. 26 del d.p.r. 600/1973. Concludo constatando che la tua richiesta alla banca è del tutto legittima, ma certe volte con certi bancari meglio rimanere sul semplice per evitare che vadano nel pallone.

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  57. Buongiorno, sono Yllka, cittadina albanese residente da anni in Italia.Ho raggruppato nel mio conto corrente in Albania (condiviso con mio cugino)i risparmi della famiglia,prestiti da parenti, donazioni, e volevo trasferire tutto in Italia tramite bonifico bancario, per quando avrò il rogito della casa nuova. Valore del bonifico superiore 10000€.Devo dichiarare qualcosa prima di rincorrere a delle sanzioni impreviste nei prossimi anni da parte dell'agenzia delle entrate?Ho visto che esiste una convenzione tra Italia-Albania contro la doppia imposta.Ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi, non so a chi rivolgermi per avere delle risposte esatte.Buona Pasqua

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  58. Buongiorno, sono Mirko. Ho letto con molta attenzione questo blog, che ho trovato decisamente interessante ed utile. Anche io, come molti, da piccolo risparmiatore vorrei aprire un Conto in Svizzera, e mi rimangono alcuni dubbi. Sono cittadino italiano, residente in Italia, diipendente di Azienda privata e non ho mai fatto la Dichiarazione dei redditi. Nel caso specifico, vorrei aprire un Conto Deposito in Franchi per una cifra inferiore ai 10.000€. Se ho capito bene:

    - Non devo compilare modello RW perchè al di sotto del limite dei 10.000€
    - Non devo compilare modello RW perchè trasferirò denaro con regolare Bonifico Bancario da banca italiana
    - Chiederò, se possibile, di avere accreditati gli interessi direttamente sul mio Conto Corrente in Italia beneficiando dell'imposta sostitutiva del 20% sull'interesse LORDO (non ho capito se la Svizzera mi applicherà l'imposta del 35%, ma non mi importa), Nel caso contrario, se ho capito bene, dovrò presentare la Dichiarazione dei redditi per gli interessi che mi verranno accreditati sul C/C svizzero, dico bene?

    Il mio dubbio è: per quanto riguarda l'imposta di bollo italiana, come mi devo regolare? Dovrei pagare l'imposta fissa di 34,2€ oppure l'imposta progressiva? Oppure l'imposta Ivie? E poi, come deve essere pagata questa imposta di bollo?

    Grazie in anticipo per la risposta,
    Mirko

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