lunedì 28 febbraio 2011

Evasione fiscale ed educazione civica

 

L'evasione fiscale è un comportamento scorretto legato in buona misura ad una sottocultura egoistica. Sì, probabilmente il beneficio che produce l'evasione fiscale in capo al soggetto che la pone in essere può essere considerato un guadagno, seppur illecito. Ma il depauperamento delle risorse collettive non viene mai considerato come contropartita di questo guadagno. Meno risorse per lo Stato determinano meno risorse per il cittadino; in particolare meno infrastrutture produttive a disposizione di quel contribuente che ha evaso e che quindi ci perde in capacità di generare ricavi con la sua attività. Il circolo (vizioso!) si chiude.
Certo che bisognerebbe studiare a fondo quella sottocultura egoistica di prima e capire in che modo incidono le politiche dei governanti sulla cultura del contribuente. Si pensi allo scudo fiscale. Quanto ha perso l'Italia, in termini di recupero fiscale futuro conseguente alla perdita di fiducia dei contribuenti, in cambio di un'imposta sostitutiva vergognosa del 5%? Ricordiamoci che l'aliquota contributiva IRPEF più bassa è del 23%. E in genere chi ha la fortuna di possedere qualche milione di euro difficilmente sconta l'aliquota più bassa.

giovedì 17 febbraio 2011

Arriva il CUD 2011


Entro il 28 Febbraio p.v. i sostituti d'imposta dovranno inviare il modello CUD 2011 ai propri lavoratori. Anche i pensionati riceveranno il documento, ma dall'Ente che eroga la pensione naturalmente. Una volta in possesso del CUD i lavoratori e i pensionati potranno dare inizio "alle danze del 730" per far valere quelle benedette deduzioni e detrazioni in grado di strapparci perlomeno un sorriso, si spera, nei mesi estivi di luglio e agosto in cui le buste paga recitaranno, tra le altre voci, "Rimborso da mod. 730".

giovedì 10 febbraio 2011

Inasprimento sanzioni Finanziaria 2011


C'è una cattiva notizia nella Finanziaria 2011 per quei contribuenti che dovranno avere a che fare col Fisco. La legge di stabilità (articolo 1, commi 17-22, legge 220/2010) da poco approvata ha stabilito l'aumento delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e definizione agevolata.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONI

Dal 1° Febbraio la riduzione delle sanzioni amministrative passa:

  • da 1/12 a 1/10 nel caso di ravvedimento entro i 30 gg. e nel caso di dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 gg.;
  • da 1/10 a 1/8 nel caso del c.d. ravvedimento lungo (nel caso del ravvedimento che avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva);
  • da 1/4 a 1/3 nel caso di accertamento con adesione;
  • da 1/8 a 1/6 nel caso di acquiescenza (adesione ai PVC) e adesione agli inviti al contraddittorio;
  • da 1/3 al 40% nel caso di conciliazione giudiziale.

TEMPISTICA DI APPLICAZIONE

Le nuove disposizioni si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° Febbraio 2011 nel caso di ravvedimento operoso e ai ricorsi presentati entro la stessa data per la conciliazione giudiziale.
Per gli altri istituti deflattivi del contenzioso, invece, la Finanziaria 2011 dice che le modifiche avranno vigore in relazione agli atti emanati dal 1° Febbraio 2011. E qui arrivano i dubbi!
Ad esempio, il contribuente che ha ricevuto avviso di accertamento nel 2010 e che definisce l'accertamento con adesione a Febbraio 2011 di quale riduzione potrà beneficiare? La legge di stabilità sembrerebbe prevedere la riduzione a 1/4 per gli avvisi di accertamento emanati entro il 31 Gennaio.
Secondo il combinato disposto dei commi 18 e 21 dell'unico articolo della Finanziaria 2011 i rincari si applicano "con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011". Appunto, l'avviso di accertamento rappresenta atto definibile. Di seguito i due commi:

Articolo 1 Comma 18 -
In vigore dal 1 gennaio 2011

18. A decorrere dal 1º febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

Articolo 1 Comma 21 -
In vigore dal 1 gennaio 2011

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011.

domenica 6 febbraio 2011

Assunzione lavoratori domestici (colf, badanti, ecc.)

D: Devo assumere un lavoratore domestico, una colf per intenderci, ma non so da dove cominciare perché tutto sia in regola. Il lavoratore è extracomunitario e risiede già in Italia con regolare permesso di soggiorno per svolgere attività lavorativa.

R: Prima dell’assunzione vera e propria, il datore di lavoro e il lavoratore domestico devono stipulare un contratto di soggiorno per lavoro. La procedura da seguire è molto semplice. Dai siti www.lavoro.gov.it e www.interno.it è possibile scaricare il cosiddetto Modulo Q, che rappresenta il contratto di soggiorno in questione. Questo deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il Modulo Q deve poi essere inviato in originale a mezzo A/R allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di residenza allegando copia del documento d'identità del datore di lavoro. Infine al lavoratore domestico dovrà essere consegnata una copia del contratto e la ricevuta postale di ritorno.
Terminato il disbrigo della pratica riguardante il contratto di soggiorno si procede con l’invio all’I.N.P.S. della Comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro domestico. Tale documento, che può essere compilato e spedito anche on-line, è molto importante perché a seguito della sua ricezione l’istituto previdenziale recapiterà presso il domicilio del datore di lavoro il blocchetto dei bollettini postali con i quali pagare i contributi al lavoratore.
Comunque sull'argomento è molto utile leggere quanto riportato sul sito dell'I.N.P.S. che spiega in maniera dettagliata e chiara tutta la procedura da seguire: clicca qui per accedere alla sezione del sito inps.it dedicata ai lavoratori domestici.

Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica

D: I lavori di sostituzione degli infissi cominciati nel 2010 termineranno nel 2011. Nel 2010 ho già versato all'azienda che esegue i lavori un cospicuo acconto, mentre il pagamento a saldo avverrà, naturalmente, nel 2011 a lavori ultimati. Posso beneficiare della detrazione del 55% già dalla prossima dichiarazione (730 e Unico 2011 per redditi d'imposta 2010) per l'acconto versato nel 2010?


R: Prima di rispondere precisamente alla domanda su esposta sarà meglio ricordare in via generale ai contribuenti che gli adempimenti da porre in essere per beneficiare della detrazione del 55% sono numerosi e che spesso si rischia di decadere dal beneficio della detrazione proprio per non aver seguito puntualmente le istruzioni ministeriali. Ecco riportati di seguito i documenti e gli adempimenti necessari per poter fruire della detrazione in oggetto:
1.fattura con indicazione separata del costo della manodopera;
2.asseverazione di un tecnico abilitato;
3.attestato di certificazione energetica;
4.scheda informativa;
5.invio telematico di comunicazione lavori all'ENEA entro 90 gg dal termine dei lavori.
L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che: «Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall’anno 2008, non è richiesto l’attestato di qualificazione energetica». Si invitano i contribuenti a prendere visione del file allegato Istruzioni compilazione 730 2010.pdf, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che alle pagine 44 e 65 riporta con maggiore dettaglio quanto esposto sin qui. Nel caso poi di lavori eseguiti a cavallo tra il 2010 e il 2011, e veniamo dunque alla domanda che ha generato il post, un ulteriore adempimento si rende necessario oltre a quelli indicati poc'anzi: l'invio, entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, di un primo documento telematico con cui si comunica all'ENEA lo svolgimento dei lavori a cavallo dei due periodi d'imposta. Nel caso di specie il contribuente che ha pagato un acconto per la parte di lavori eseguiti nel 2010 e che vuole usufruire delle detrazioni d'imposta su tale acconto nel 730/2011 per redditi 2010 deve inviare entro il 31/03/2011 la comunicazione all'ENEA. Ciò non esime lo stesso contribuente dall'obbligo di inviare un nuovo documento telematico entro 90 gg dal completamento dei lavori. Per quanto riguarda questa seconda parte del post si invitano i contribuenti a prendere visione del file allegato Istruzioni 55%.pdf, anche in questo caso reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Non rimane dunque che leggere per bene i documenti allegati a questo post e farsi aiutare nella produzione della documentazione dall'azienda o dall'artigiano che eseguono i lavori e dal C.A.F. o dal professionista di fiducia (per gli invii telematici all'ENEA).

Conservazione della dichiarazione e dei documenti fiscali

D: Per quanto tempo devo conservare copia della dichiarazione dei redditi e dei documenti comprovanti gli oneri deducibili e detraibili inseriti nella stessa dichiarazione?


R: Il legislatore ha messo a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria diversi strumenti di controllo. Nello specifico si tratta di quelli di tipo formale ex artt. 36bis e 36ter del D.P.R. 600/73 e di quelli di tipo sostanziale (che si concretizzano in genere in accessi, ispezioni e verifiche presso le sedi in cui opera il contribuente). A seconda dello strumento di controllo utilizzato la tempistica utile all'Amministrazione Finanziaria per accertare l'eventuale evasione cambia notevolmente. Tuttavia si può facilmente intuire che al contribuente poco interessa in virtù di quale norma di legge l'Amministrazione Finanziaria bussa alle sue porte. Ciò premesso, la longa manus dello Stato può arrivare a colpire (o meno paurosamente, solo a chiedere chiarimenti!) al contribuente entro i termini previsti ex art. 43 del D.P.R. 600/73: «1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata». Insomma la legge è chiara: se il contribuente ha presentato dichiarazione infedele allora deve conservare i documenti per 4 anni; se invece, pur obbligato a farlo, non ha presentato la dichiarazione allora deve conservare i documenti per 5 anni. Cionondimeno l'ultimo art. citato specifica che detti termini (di quattro e cinque anni!) possono essere raddoppiati «in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74». Ciò a dire che se il contribuente che ha presentato dichiarazione infedele o ha omesso di presentare la dichiarazione ha in aggiunta commesso un reato penale allora deve conservare i documenti rispettivamente nel primo caso per 8 anni e nel secondo caso per 10. Sintetizzando, gli atti e le omissioni che ricadono nella sfera attrattiva del D. Lgs. 74/2000 e che quindi fanno scattare la denuncia penale sono: uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (falsa fatturazione!), occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate, infedele o omessa dichiarazione che comporti evasione per almeno 77468,53 euro di imposta ecc. In conclusione, si può affermare che il classico lavoratore dipendente che non tiene le scritture contabili, che non ha ragione di emettere o ricevere fatture, che non ha l'obbligo di versare ritenute certificate (anzi le ritenute le versano altri per lui!) e che, stando al reddito lordo medio del dipendente italiano, anche volendo forse non riuscirebbe ad evadere 77468,53 euro di imposta può dormire tranquillo la notte conservando i documenti fiscali per 5 anni a partire dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione.

Presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009

D: Ho dimenticato di presentare la mia dichiarazione dei redditi 2009 entro il termine del 30 Settembre 2010. Cosa posso fare adesso per rimediare?


R: Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nel corso del periodo d’imposta 2009 (730 2010 per i lavoratori dipendenti, Unico 2010 per gli altri lavoratori) era fissato in data 30/09/2010. In realtà quest’anno tale termine è slittato al 05/10/2010 a causa di problemi tecnici che hanno riguardato i sistemi di acquisizione telematica dell’Agenzia delle Entrate. Ciò premesso, per coloro che ad oggi non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi non tutto è perduto. Anzi il rimedio è a portata di mano! Come si evince dalla normativa tributaria, la dichiarazione presentata entro 90 gg dalla scadenza del termine stabilito è considerata ancora valida. In questo caso il contribuente ritardatario dovrà versare spontaneamente una sanzione pari a 21 euro (pari a 1/12 della sanzione minima applicabile). La procedura appena descritta prende il nome di ravvedimento e può essere esperita entro il 29/12/2010.Dunque da quanto sopra risulta che il contribuente che deve dichiarare i redditi conseguiti nel 2009 può dormire sonni tranquilli. La questione è molto più complicata per chi entro il 30/09/2010 non ha presentato la dichiarazione integrativa per i redditi d’imposta conseguiti nel 2008. Ma questo è tutto un altro caso!

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