In base a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL di categoria, per
i lavoratori domestici, dal 1° gennaio 2013, vi sono dei piccoli
incrementi in busta paga: l’aggiornamento, avvenuto sulla base dell’indice
Istat del costo della vita, riguarda anche le indennità sostitutive di vitto e
alloggio.
Ricordiamo che tali indennità spettano ai
domestici a servizio intero e, parzialmente, a quelli a mezzo servizio, qualora
risulti occupata gran parte della giornata.
I livelli contrattuali previsti dal CCNL sono 4:
A, B, C e D, ciascuno dei quali si divide in due parametri retributivi: normale
e super.
Il normale orario di lavoro, per il personale
convivente, ha il limite massimo di 10 ore giornaliere non
consecutive, per un totale di 54 ore settimanali.
Per i non conviventi, il
massimo è di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale
di 40 ore settimanali, distribuite in 5 o 6 giorni. Per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli
B, BS e C, nonché per gli studenti sino a 40 anni (frequentanti
corsi di studio), è possibile l’assunzione in regime di convivenza, fino
a 30 ore settimanali.
L’orario può essere così articolato:
- interamente collocato tra le 6 e le 14;
- interamente collocato tra le 14 e le 22;
- interamente collocato in non più di 3 giorni settimanali, nel limite massimo di 10 ore giornaliere.
In questi casi, il contratto deve essere
sottoscritto da datore e lavoratore, e deve risultare in modo chiaro ed
inequivocabile l’orario effettivo di lavoro e la sua collocazione temporale.
Per quanto concerne la presenza
notturna, è stato introdotto (nel 1992) un profilo professionale ad
hoc, con corrispondente minimo salariale, articolato in base a 3
categorie.
Si tratta di personale NON INFERMIERISTICO, espressamente
assunto per discontinue prestazioni assistenziali all’infanzia, ad anziani,
ammalati o portatori di handicap. La durata della prestazione
deve essere ricompresa tra le ore 20 e le ore 8 del giorno
successivo.
È prevista, dall’attuale contratto, un’ulteriore
categoria unica, comprendente gli assunti per garantire la sola presenza
notturna (prestazione d’attesa), dalle ore 21 alle ore 8.
Qualora, in quest’ultimo caso, siano richieste
prestazioni differenti dalla semplice presenza, esse devono essere pagate
aggiuntivamente, in base al minimo salariale stabilito per il personale di 2°
categoria effettuante l’assistenza notturna.
I NUOVI MINIMI SALARIALI
|
||
Categorie
|
Conviventi (mensile)
|
Non conviventi (orario)
|
A
|
606,79
euro
|
4,41
euro
|
AS
|
717,12
euro
|
5,20
euro
|
B
|
772,28
euro
|
5,52
euro
|
BS
|
827,44
euro
|
5,85
euro
|
C
|
882,62
euro
|
6,18
euro
|
CS
|
937,78
euro
|
6,49
euro
|
D
|
1103,26
euro
|
7,50
euro
|
DS
|
1158,42
euro
|
7,83
euro
|
Categorie
|
Assistenza notturna (mensile)
|
|
Autosufficienti
|
Non autosufficienti
|
|
BS
|
951,56 euro
|
|
CS
|
1078,44 euro
|
|
DS
|
1332,20 euro
|
|
Presenza notturna (mensile)
|
||
Livello unico
|
637,14 euro
|
|
Indennità vitto e alloggio
(giornaliero)
|
||
Pranzo/prima colazione
|
1,85 euro
|
|
Cena
|
1,85 euro
|
|
Alloggio
|
1,61 euro
|
|
Va aggiunta l’indennità di
163,14 euro
|
Sopra, potete osservare la tabella completa,
recante i nuovi minimi salariali, per tutte le categorie ed i livelli dei
lavoratori domestici.
Contributi di Badanti e Colf 2013
L’Inps, con circolare n.25/2013, ha
dettato i nuovi importi dovuti, a titolo di contributi, per i datori domestici,
per l’anno 2013.
In base a quanto stabilito dalla Riforma
Fornero, per i contratti a tempo determinato è dovuto un contributo
addizionale, rimborsabile in caso di trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato.
L’unica casistica nella quale l’addizionale non
è dovuta, è l’assunzione a termine per la sostituzione di un altro lavoratore
assente.
Ai fini della corretta predisposizione dei Mav,
è necessario informare l’Inps di tale peculiare eccezione, chiamando il contact center (803.164), oppure tramite
il sito istituzionale, entro il 28 febbraio.
Per quanto riguarda il rimborso
dell’addizionale, sarà restituito il contributo aggiuntivo versato nelle 6
mensilità precedenti la trasformazione del rapporto; in caso, invece, di
cessazione del contratto a tempo determinato, e successiva riassunzione entro 6
mesi, il rimborso sarà diminuito delle mensilità intercorrenti tra la scadenza
del contratto a termine e la nuova assunzione a tempo indeterminato. Le modalità del rimborso saranno definite in un secondo momento,
per ora è sicuro solo che il datore potrà presentare la domanda esclusivamente
in via telematica.
Orario Settimanale
|
Retribuzione oraria
|
TEMPO INDETERMINATO
|
TEMPO DETERMINATO
|
||
Fino a
24 ore
|
con Cuaf
|
senza Cuaf
|
con Cuaf
|
senza Cuaf
|
|
fino a 7,77 €
|
1,37 (0,35)
|
1,38 (0,35)
|
1,47 (0,35)
|
1,48 (0,35)
|
|
da 7,77 a 9,47
|
1,55 (0,39)
|
1,56 (0,39)
|
1,66 (0,39)
|
1,67 (0,39)
|
|
oltre 9,47
|
1,89 (0,47)
|
1,90 (0,47)
|
2,02 (0,47)
|
2,03 (0,47)
|
|
Oltre 24
ore
|
Qualsiasi
|
1,00 (0,25)
|
1,00 (0,25)
|
1,07 (0,25)
|
1,07 (0,25)
|
Sopra, potete osservare la nuova tabella,
contenente le contribuzioni orarie 2013.
Dott.ssa
Noemi Secci
Consulente
del Lavoro
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