sabato 16 febbraio 2013

Colf e Badanti: nuove retribuzioni, contributi ed orario di lavoro 2013


In base a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL di categoria, per i lavoratori domestici, dal 1° gennaio 2013, vi sono dei piccoli incrementi in busta paga: l’aggiornamento, avvenuto sulla base dell’indice Istat del costo della vita, riguarda anche le indennità sostitutive di vitto e alloggio.
Ricordiamo che tali indennità spettano ai domestici a servizio intero e, parzialmente, a quelli a mezzo servizio, qualora risulti occupata gran parte della giornata.
I livelli contrattuali previsti dal CCNL sono 4: A, B, C e D, ciascuno dei quali si divide in due parametri retributivi: normale e super.
Il normale orario di lavoro, per il personale convivente, ha il limite massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali.
Per i non conviventi, il massimo è di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite in 5 o 6 giorni. Per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli B, BS e C, nonché per gli studenti sino a 40 anni (frequentanti corsi di studio), è possibile l’assunzione in regime di convivenza, fino a 30 ore settimanali.
L’orario può essere così articolato: 
  • interamente collocato tra le 6 e le 14;
  •  interamente collocato tra le 14 e le 22;
  • interamente collocato in non più di 3 giorni settimanali, nel limite massimo di 10 ore giornaliere.
In questi casi, il contratto deve essere sottoscritto da datore e lavoratore, e deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile l’orario effettivo di lavoro e la sua collocazione temporale.
Per quanto concerne la presenza notturna, è stato introdotto (nel 1992) un profilo professionale ad hoc, con corrispondente minimo salariale, articolato in base a 3 categorie.
Si tratta di personale NON INFERMIERISTICO, espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali all’infanzia, ad anziani, ammalati o portatori di handicap. La durata della prestazione deve essere ricompresa tra le ore 20 e le ore 8 del giorno successivo.
È prevista, dall’attuale contratto, un’ulteriore categoria unica, comprendente gli assunti per garantire la sola presenza notturna (prestazione d’attesa), dalle ore 21 alle ore 8.
Qualora, in quest’ultimo caso, siano richieste prestazioni differenti dalla semplice presenza, esse devono essere pagate aggiuntivamente, in base al minimo salariale stabilito per il personale di 2° categoria effettuante l’assistenza notturna.

I NUOVI MINIMI SALARIALI
Categorie
Conviventi (mensile)
Non conviventi (orario)
A
606,79 euro
4,41 euro
AS
717,12 euro
5,20 euro
B
772,28 euro
5,52 euro
BS
827,44 euro
5,85 euro
C
882,62 euro
6,18 euro
CS
937,78 euro
6,49 euro
D
1103,26 euro
7,50 euro
DS
1158,42 euro
7,83 euro
Categorie
Assistenza notturna (mensile)

Autosufficienti
Non autosufficienti
BS
951,56 euro

CS

1078,44 euro
DS

1332,20 euro

Presenza notturna (mensile)
Livello unico
637,14 euro

Indennità vitto e alloggio (giornaliero)
Pranzo/prima colazione
1,85 euro
Cena
1,85 euro
Alloggio
1,61 euro
Va aggiunta l’indennità di 163,14 euro

Sopra, potete osservare la tabella completa, recante i nuovi minimi salariali, per tutte le categorie ed i livelli dei lavoratori domestici.

Contributi di Badanti e Colf 2013

L’Inps, con circolare n.25/2013, ha dettato i nuovi importi dovuti, a titolo di contributi, per i datori domestici, per l’anno 2013.
In base a quanto stabilito dalla Riforma Fornero, per i contratti a tempo determinato è dovuto un contributo addizionale, rimborsabile in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
L’unica casistica nella quale l’addizionale non è dovuta, è l’assunzione a termine per la sostituzione di un altro lavoratore assente.
Ai fini della corretta predisposizione dei Mav, è necessario informare l’Inps di tale peculiare eccezione, chiamando il contact center (803.164), oppure tramite il sito istituzionale, entro il 28 febbraio.
Per quanto riguarda il rimborso dell’addizionale, sarà restituito il contributo aggiuntivo versato nelle 6 mensilità precedenti la trasformazione del rapporto; in caso, invece, di cessazione del contratto a tempo determinato, e successiva riassunzione entro 6 mesi, il rimborso sarà diminuito delle mensilità intercorrenti tra la scadenza del contratto a termine e la nuova assunzione a tempo indeterminato. Le modalità del rimborso saranno definite in un secondo momento, per ora è sicuro solo che il datore potrà presentare la domanda esclusivamente in via telematica.

Orario Settimanale
Retribuzione oraria
TEMPO INDETERMINATO
TEMPO DETERMINATO
Fino a 24 ore

con Cuaf
senza Cuaf
con Cuaf
senza Cuaf
fino a 7,77 €
1,37 (0,35)
1,38 (0,35)
1,47 (0,35)
1,48 (0,35)
da 7,77 a 9,47
1,55 (0,39)
1,56 (0,39)
1,66 (0,39)
1,67 (0,39)
oltre 9,47
1,89 (0,47)
1,90 (0,47)
2,02 (0,47)
2,03 (0,47)
Oltre 24 ore
Qualsiasi
1,00 (0,25)
1,00 (0,25)
1,07 (0,25)
1,07 (0,25)

Sopra, potete osservare la nuova tabella, contenente le contribuzioni orarie 2013.

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro


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