Ai sensi dell’articolo 132 del Codice della Strada, i
veicoli immatricolati in un Paese straniero e forniti di targhe straniere sono
ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno; il comma 9,
articolo 1 del d.l. 262/2006 prevede
forti misure di contrasto alle frodi nel settore del commercio dei mezzi di
trasporto acquistati da Paesi comunitari, ragione per cui l'osservanza di tali
misure, unitamente a quelle del citato articolo del Codice della Strada, è
condizione necessaria per l'uso dei veicoli in parola sul territorio italiano.
Risulta evidente allora l’importanza che un veicolo acquistato all’estero sia
al più presto immatricolato presso un ufficio provinciale della Motorizzazione
Civile e successivamente iscritto al Pubblico registro automobilistico
(P.r.a.). La procedura di immatricolazione prevede una attenta fase di
valutazione condotta dagli uffici della Motorizzazione Civile sull’idoneità
della documentazione tecnica in possesso del richiedente/acquirente e
soprattutto sulla regolarità degli adempimenti fiscali che si sostanziano nel
corretto assolvimento dell’Iva, l’imposta sul valore aggiunto. Fatte queste
premesse, segue una breve trattazione degli obblighi Iva per chi vuole
importare autovetture usate per la rivendita in Italia, mentre in fondo
all’articolo è riportata una tabella riassuntiva utile sia ai rivenditori sia
ai privati.
Nell’ambito del commercio delle cose usate in genere,
assume rilevanza l’applicazione dell’Iva che in presenza dei requisiti
necessari incide solo sulla differenza tra il corrispettivo di vendita e quello
di acquisto (cosiddetto margine), mentre in assenza di tali requisiti incide
sull’intero corrispettivo di vendita. Naturalmente i rivenditori abituali hanno
tutta la convenienza di operare in presenza dei requisiti che consento
l’applicazione del regime del margine di cui agli articolo da 36 a 40 del d.l.
41/1995.
Mandato a vendere
Fino alla metà degli anni novanta, prima
dell’introduzione del regime del margine, per evitare svantaggiose duplicazioni
dell’imposta sul valore aggiunto, i rivenditori abituali ricorrevano
solitamente al mandato a vendere ai sensi dell’articolo 1703 del Codice Civile,
intervenendo nelle transazioni in qualità di rappresentanti del venditore e operando
in suo nome e per suo conto. Tale artificio commerciale risulta superato dal
momento che il regime del margine ha introdotto il migliore correttivo
possibile per una equa applicazione dell’Iva; tuttavia nulla vieta di
continuare a utilizzare il sistema del mandato a vendere che quindi può
coesistere tranquillamente con il regime del margine.
Regime del margine in ambito comunitario
Con riferimento ai mezzi di trasporto provenienti da
un altro Stato membro, il bene si considera usato quando congiuntamente:
- è immatricolato o iscritto in pubblici registri da oltre sei mesi;
- ha percorso oltre 6000 chilometri.
Solo in presenza di tali requisiti oggettivi potrà
considerarsi le seguente casistica riferita ai soggetti economici che agiscono
nella compravendita e così valutare la possibilità di applicare il regime del
margine.
- Acquisto da soggetto comunitario che opera a sua volta con il regime del margine: non si tratta di operazione intracomunitaria, il cedente comunitario emette fattura senza esposizione di Iva, l’acquirente italiano integra la fattura con l’enunciato “operazione non soggetta ad imposta ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 41/1995”; se l’acquirente è un rivenditore abituale l’operazione va registrata in apposito registro unico dei beni usati ovvero nel registro acquisti dei beni usati, mentre se l’acquirente titolare di partita Iva non è rivenditore abituale la registrazione dell’operazione segue le regole ordinarie.
- Acquisto da soggetto comunitario non operante con il regime del margine: si tratta di operazione intracomunitaria, il cedente comunitario emette fattura senza esposizione di Iva, l’acquirente italiano integra la fattura con l’indicazione dell’imposta secondo l’aliquota italiana e la registra due volte col meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
- Acquisto da un privato cittadino comunitario o da un contribuente minimo secondo le regole dell’altro Stato membro: non si tratta di operazione intracomunitaria, il cedente se è un privato non applica l’Iva per carenza del requisito soggettivo, mentre se è un minimo emette fattura senza Iva; l’acquirente italiano che compra l’auto come bene strumentale per utilizzarlo nell’esercizio della sua attività deve annotare la fattura, o in assenza le generalità del cedente, negli appositi registri (cfr. d.p.r. 441/1997 recante disposizioni in materia di presunzioni di cessione e acquisto).
Intrastat
La presentazione degli elenchi riepilogativi è
prevista nei primi due casi di cui sopra. Tuttavia nel caso in cui il cedente
applichi il margine, non trattandosi di operazione intracomunitaria secondo la
normativa dell’imposta sul valore aggiunto, il modello Intra 2 va presentato ai
soli effetti statici dai soli SOGGETTI INTRASTAT MENSILI.
Aspetti operativi e procedurali
In presenza di operazione intracomunitaria (il
cedente non applica il regime del margine) l’acquisto deve essere assoggettato ad
Iva con l’aliquota italiana secondo il meccanismo dell’inversione contabile. All’atto
della prima rivendita, gli operatori professionali possono ottenere il nulla
osta all’immatricolazione solo dopo aver versato l’Iva sull’intero
corrispettivo di vendita con il modello “F24 Iva immatricolazione auto UE”. Le
istruzioni di compilazione sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate.
I titolari di partita Iva non rivenditori abituali
sono invece esonerati dal versamento con modello “F24 Iva immatricolazione auto
UE”. Tuttavia per immatricolare il veicolo devono presentarsi presso gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate presentano il titolo di vendita e una dichiarazione
attestante l’intenzione di utilizzare il veicolo come bene strumentale. Sarà l’Agenzia
delle Entrate a comunicare agli Uffici della Motorizzazione Civile il nulla
osta all’immatricolazione.
Occorre tenere bene a mente che in entrambi i casi
sopra descritti «l’acquirente deve effettuare la comunicazione telematica di
acquisto intracomunitario prevista dal comma 378, dell’articolo unico della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui “…i soggetti d’imposta trasmettono
al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni
dall’acquisto e, in ogni caso, prima dell’immatricolazione, il numero
identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi acquistati […]”.Ciò significa che per ciascuna
cessione interna antecedente l’immatricolazione l’acquirente è tenuto ad effettuare
la comunicazione di cui al predetto comma 378, indicando in luogo del numero identificativo
intracomunitario del primo fornitore, il codice fiscale del cedente nazionale.
In caso di mancata comunicazione il veicolo non potrà essere immatricolato. Come
chiarito con la circolare n. 41 del 26 settembre del 2005 alla predetta
comunicazione sono tenuti tutti i soggetti operanti nell’esercizio di imprese,
arti e professioni, ancorché si tratti di soggetti che non esercitano attività nello
specifico settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi […].
I medesimi soggetti intenzionati a richiedere l’immatricolazione di un’autovettura
- oggetto di acquisto intracomunitario – non destinata alla rivendita, sono in
ogni caso tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 378, ancorché
esonerati dal pagamento dell’imposta mediante il modello “F24 IVA
Immatricolazione auto UE”», confronta la Circolare 52/E del 30 Luglio 2008 da
cui il brano è tratto.
Nel caso invece di applicazione del regime del
margine non è previsto il versamento con modello “F24 Iva immatricolazione auto
UE”, ma occorre presentare particolare istanza all’Agenzia delle Entrate che
effettua i controlli di legittimità e idoneità previsti dalla Circolare 14/E
del 26 Febbraio 2008. Sarà poi la stessa amministrazione finanziaria comunicare
agli uffici della Motorizzazione Civile il nulla osta all’immatricolazione.
Tabella riepilogativa
ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO DI AUTO USATE
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|
Acquirente
|
Adempimenti
fiscali
|
Rivenditore abituale
|
Versamento Iva piena all’atto della prima cessione
interna con modello “F24 Iva immatricolazione auto UE”
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Titolare di partita Iva non rivenditore
abituale
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Esibizione o trasmissione agli uffici dell’Agenzia
delle Entrate della fattura di acquisto di una dichiarazione in cui si
attesta l’intenzione di utilizzare il veicolo nell’esercizio della propria
professione
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Privato
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Nessun adempimento. In questo caso l’Iva è assolta
nello Stato del cedente e quindi non si pongono fattispecie elusive giacché
il corrispettivo pagato dall’acquirente italiano comprende l’Iva estera
|
ACQUISTO
AUTO USATE CON IL REGIME DEL MARGINE
|
|
Acquirente
|
Adempimenti
fiscali
|
Rivenditori abituali
|
Esibizione o trasmissione agli uffici dell’Agenzia
delle Entrate di fattura, carta di circolazione estera con allegata
traduzione, dichiarazione del soggetto italiano in si attesta che lo status
del venditore è compatibile con l’applicazione del regime del margine
|
Titolare di partita Iva non rivenditore
abituale
|
Idem come sopra
|
Privato
|
Nessun adempimento. In questo caso l’Iva è assolta
nello Stato del cedente e quindi non si pongono fattispecie elusive giacché
il corrispettivo pagato dall’acquirente italiano comprende l’Iva estera
|
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