lunedì 18 marzo 2013

Comprare auto usate all'estero (UE)

Ai sensi dell’articolo 132 del Codice della Strada, i veicoli immatricolati in un Paese straniero e forniti di targhe straniere sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno; il comma 9, articolo 1 del d.l. 262/2006  prevede forti misure di contrasto alle frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto acquistati da Paesi comunitari, ragione per cui l'osservanza di tali misure, unitamente a quelle del citato articolo del Codice della Strada, è condizione necessaria per l'uso dei veicoli in parola sul territorio italiano.
Risulta evidente allora l’importanza che un veicolo acquistato all’estero sia al più presto immatricolato presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e successivamente iscritto al Pubblico registro automobilistico (P.r.a.). La procedura di immatricolazione prevede una attenta fase di valutazione condotta dagli uffici della Motorizzazione Civile sull’idoneità della documentazione tecnica in possesso del richiedente/acquirente e soprattutto sulla regolarità degli adempimenti fiscali che si sostanziano nel corretto assolvimento dell’Iva, l’imposta sul valore aggiunto. Fatte queste premesse, segue una breve trattazione degli obblighi Iva per chi vuole importare autovetture usate per la rivendita in Italia, mentre in fondo all’articolo è riportata una tabella riassuntiva utile sia ai rivenditori sia ai privati.
Nell’ambito del commercio delle cose usate in genere, assume rilevanza l’applicazione dell’Iva che in presenza dei requisiti necessari incide solo sulla differenza tra il corrispettivo di vendita e quello di acquisto (cosiddetto margine), mentre in assenza di tali requisiti incide sull’intero corrispettivo di vendita. Naturalmente i rivenditori abituali hanno tutta la convenienza di operare in presenza dei requisiti che consento l’applicazione del regime del margine di cui agli articolo da 36 a 40 del d.l. 41/1995.

Mandato a vendere

Fino alla metà degli anni novanta, prima dell’introduzione del regime del margine, per evitare svantaggiose duplicazioni dell’imposta sul valore aggiunto, i rivenditori abituali ricorrevano solitamente al mandato a vendere ai sensi dell’articolo 1703 del Codice Civile, intervenendo nelle transazioni in qualità di rappresentanti del venditore e operando in suo nome e per suo conto. Tale artificio commerciale risulta superato dal momento che il regime del margine ha introdotto il migliore correttivo possibile per una equa applicazione dell’Iva; tuttavia nulla vieta di continuare a utilizzare il sistema del mandato a vendere che quindi può coesistere tranquillamente con il regime del margine.

Regime del margine in ambito comunitario

Con riferimento ai mezzi di trasporto provenienti da un altro Stato membro, il bene si considera usato quando congiuntamente:
  • è immatricolato o iscritto in pubblici registri da oltre sei mesi;
  • ha percorso oltre 6000 chilometri.
Solo in presenza di tali requisiti oggettivi potrà considerarsi le seguente casistica riferita ai soggetti economici che agiscono nella compravendita e così valutare la possibilità di applicare il regime del margine.
  1. Acquisto da soggetto comunitario che opera a sua volta con il regime del margine: non si tratta di operazione intracomunitaria, il cedente comunitario emette fattura senza esposizione di Iva, l’acquirente italiano integra la fattura con l’enunciato “operazione non soggetta ad imposta ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 41/1995”; se l’acquirente è un rivenditore abituale l’operazione va registrata in apposito registro unico dei beni usati ovvero nel registro acquisti dei beni usati, mentre se l’acquirente titolare di partita Iva non è rivenditore abituale la registrazione dell’operazione segue le regole ordinarie.
  2. Acquisto da soggetto comunitario non operante con il regime del margine: si tratta di operazione intracomunitaria, il cedente comunitario emette fattura senza esposizione di Iva, l’acquirente italiano integra la fattura con l’indicazione dell’imposta secondo l’aliquota italiana e la registra due volte col meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
  3. Acquisto da un privato cittadino comunitario o da un contribuente minimo secondo le regole dell’altro Stato membro: non si tratta di operazione intracomunitaria, il cedente se è un privato non applica l’Iva per carenza del requisito soggettivo, mentre se è un minimo emette fattura senza Iva; l’acquirente italiano che compra l’auto come bene strumentale per utilizzarlo nell’esercizio della sua attività deve annotare la fattura, o in assenza le generalità del cedente, negli appositi registri (cfr. d.p.r. 441/1997 recante disposizioni in materia di presunzioni di cessione e acquisto).

Intrastat

La presentazione degli elenchi riepilogativi è prevista nei primi due casi di cui sopra. Tuttavia nel caso in cui il cedente applichi il margine, non trattandosi di operazione intracomunitaria secondo la normativa dell’imposta sul valore aggiunto, il modello Intra 2 va presentato ai soli effetti statici dai soli SOGGETTI INTRASTAT MENSILI.

Aspetti operativi e procedurali

In presenza di operazione intracomunitaria (il cedente non applica il regime del margine) l’acquisto deve essere assoggettato ad Iva con l’aliquota italiana secondo il meccanismo dell’inversione contabile. All’atto della prima rivendita, gli operatori professionali possono ottenere il nulla osta all’immatricolazione solo dopo aver versato l’Iva sull’intero corrispettivo di vendita con il modello “F24 Iva immatricolazione auto UE”. Le istruzioni di compilazione sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
I titolari di partita Iva non rivenditori abituali sono invece esonerati dal versamento con modello “F24 Iva immatricolazione auto UE”. Tuttavia per immatricolare il veicolo devono presentarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate presentano il titolo di vendita e una dichiarazione attestante l’intenzione di utilizzare il veicolo come bene strumentale. Sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare agli Uffici della Motorizzazione Civile il nulla osta all’immatricolazione.
Occorre tenere bene a mente che in entrambi i casi sopra descritti «l’acquirente deve effettuare la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prevista dal comma 378, dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui “…i soggetti d’imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima dell’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati […]”.Ciò significa che per ciascuna cessione interna antecedente l’immatricolazione l’acquirente è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al predetto comma 378, indicando in luogo del numero identificativo intracomunitario del primo fornitore, il codice fiscale del cedente nazionale. In caso di mancata comunicazione il veicolo non potrà essere immatricolato. Come chiarito con la circolare n. 41 del 26 settembre del 2005 alla predetta comunicazione sono tenuti tutti i soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ancorché si tratti di soggetti che non esercitano attività nello specifico settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi […]. I medesimi soggetti intenzionati a richiedere l’immatricolazione di un’autovettura - oggetto di acquisto intracomunitario – non destinata alla rivendita, sono in ogni caso tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 378, ancorché esonerati dal pagamento dell’imposta mediante il modello “F24 IVA Immatricolazione auto UE”», confronta la Circolare 52/E del 30 Luglio 2008 da cui il brano è tratto.
Nel caso invece di applicazione del regime del margine non è previsto il versamento con modello “F24 Iva immatricolazione auto UE”, ma occorre presentare particolare istanza all’Agenzia delle Entrate che effettua i controlli di legittimità e idoneità previsti dalla Circolare 14/E del 26 Febbraio 2008. Sarà poi la stessa amministrazione finanziaria comunicare agli uffici della Motorizzazione Civile il nulla osta all’immatricolazione.

Tabella riepilogativa

ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI AUTO USATE
Acquirente
Adempimenti fiscali
Rivenditore abituale
Versamento Iva piena all’atto della prima cessione interna con modello “F24 Iva immatricolazione auto UE”
Titolare di partita Iva non rivenditore abituale
Esibizione o trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate della fattura di acquisto di una dichiarazione in cui si attesta l’intenzione di utilizzare il veicolo nell’esercizio della propria professione
Privato
Nessun adempimento. In questo caso l’Iva è assolta nello Stato del cedente e quindi non si pongono fattispecie elusive giacché il corrispettivo pagato dall’acquirente italiano comprende l’Iva estera
ACQUISTO AUTO USATE CON IL REGIME DEL MARGINE
Acquirente
Adempimenti fiscali
Rivenditori abituali
Esibizione o trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di fattura, carta di circolazione estera con allegata traduzione, dichiarazione del soggetto italiano in si attesta che lo status del venditore è compatibile con l’applicazione del regime del margine
Titolare di partita Iva non rivenditore abituale
Idem come sopra
Privato
Nessun adempimento. In questo caso l’Iva è assolta nello Stato del cedente e quindi non si pongono fattispecie elusive giacché il corrispettivo pagato dall’acquirente italiano comprende l’Iva estera


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