martedì 12 marzo 2013

Le start up innovative: disciplina completa ed agevolazioni

Il Governo, con il “Decreto Crescita bis”, Dl 179/2012, getta una base per la disciplina delle Start Up innovative, agli artt. 25 e seguenti: si tratta di una novità assoluta nell’ordinamento nazionale, che ha la finalità di favorire lo sviluppo tecnologico, la crescita sostenibile e l’imprenditoria giovanile. In poche parole, si è voluto dare a questo nuovo istituto il compito di far ripartire l’economia. Secondo la nuova legge, l’impresa start up innovativa deve essere una società di capitali (anche cooperativa), residente nel nostro Paese e di diritto italiano: restano fuori dalla disciplina, dunque, ditte individuali, Società Semplici, SNC, SAS, ed altri soggetti giuridici non ricompresi nella norma.
Per contro, non tutte le società di capitali possono essere Start Up:
  • tali enti, infatti, non devono essere quotati in un mercato regolamentato; 
  • per i primi 24 mesi, i soci persone fisiche devono rappresentare la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto (nell’assemblea ordinaria dei soci); 
  • la produzione annua deve essere inferiore a 5 milioni di Euro; 
  • l’oggetto PREVALENTE della start up deve essere: ”sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico”; 
  • la società dev’essere creata ex novo (non in seguito a fusione, scissione o cessione d’azienda o ramo di essa).
Oltre a tali requisiti, le start up devono possederne altri tre, alternativi, tuttavia, fra di loro: 
1. spese in ricerca e sviluppo >= al 20% del > tra costo della produzione e valore totale della produzione; 
2. almeno 1/3 dei dipendenti deve essere “dottore di ricerca”, o svolgere un dottorato di ricerca, o essere laureato con tre anni di ricerca certificata presto istituti pubblici o privati, anche all’estero;
3. l’impresa deve essere titolare di una privativa industriale relativa a: i) un’invenzione (industriale o biotecnologica); ii) una topografia di prodotto a semiconduttori; iii) una varietà vegetale.

GLI INCUBATORI DI IMPRESA

L’art. 25 del Dl introduce anche una nuova figura, completamente sconosciuta nel campo del diritto: l'incubatore di start up innovative certificato”.
Secondo la legge, deve trattarsi di una società di capitali (anche cooperativa), residente nel nostro Paese e di diritto italiano. Essa deve offrire servizi per favorire nascita e sviluppo di start up innovative, e deve possedere specifici requisiti: 
  • deve disporre di luoghi adeguati ad accogliere le start up innovative, come capannoni, spazi attrezzati, impianti particolari; in particolare, deve possedere spazi riservati ed adeguati allo svolgimento di prove, test e verifiche tecniche; 
  • deve disporre di attrezzature specifiche per le attività tipiche di start up innovative, come sistemi d’accesso ad internet con banda ultralarga, macchinari per poter realizzare test, prove e prototipi; 
  • deve essere amministrato o diretto da persone di comprovata competenza in materia d’impresa e innovazione, ed avere la disponibilità di una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 
  • deve avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari svolgenti progetti collegati a start up innovative; 
  • deve dimostrare adeguata esperienza nell’attività di sostegno a tali società, secondo parametri che dovranno essere adottati con decreto del ministero dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dal vigore della legge di conversione del Dl 179/2012.

APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA DISCIPLINA

Il raggio di applicazione della disciplina della Start up può essere anche esteso a  imprese già esistenti: questi enti, ovviamente, dovranno già essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma.
Per usufruire dei benefici stabiliti dalla novella legislativa, tuttavia, le società già esistenti (le quali dovevano soltanto predisporre un’auto-attestazione entro il 17 febbraio 2013) avranno un termine per la presentazione del modello di auto-attestazione S5: con modalità da definirsi tramite circolare del MEF, dovranno presentare tale dichiarazione all’Ufficio del registro delle imprese, al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti.
Inoltre, per tali società, il periodo di operatività della normativa di vantaggio sarà più breve. In particolare, la durata sarà di: 
  • 4 anni (dall’entrata in vigore del decreto), per start up innovative costituite entro i due anni precedenti; 
  • 3 anni, per quelle costituite entro i tre anni precedenti; 
  • 2 anni, se costituite entro i quattro anni precedenti.

LE START UP A VOCAZIONE SOCIALE

Si tratta delle imprese che, oltre a possedere i requisiti previsti per le start-up, operano, in esclusiva, nei settori indicati dal Dlgs. 155/2006 (art.2 co.1), ovvero: 
  • assistenza sociale, secondo i dettami della legge 328/2000; 
  • assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al Dpcm 29 novembre 2001; 
  • assistenza socio-sanitaria, ai sensi del Dpcm del 14 febbraio 2001; 
  • educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 53/2003; 
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, secondo la legge 308/2004; 
  • valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs.42/2004; 
  • turismo sociale (legge 135/2001, art.7 co.10); 
  • formazione universitaria e post universitaria; 
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
  • formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione ed al successo formativo; 
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti almeno al 70% da organizzazioni che esercitino un’impresa sociale.
Per le start up a vocazione sociale, sono previste ulteriori agevolazioni rispetto all’ordinaria normativa di vantaggio prevista per tali soggetti.

INCENTIVI PER GLI INVESTITORI
Persone fisiche
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono previste delle detrazioni per le persone fisiche che investono (anche tramite specifici organismi) nel capitale sociale di una o più start up: in particolare, verrà accordata una detrazione d’imposta del 19% della somma impiegata.
Esempio pratico
Tizio acquista 10.000€ di titoli rappresentativi del capitale della start up X; avrà diritto a portare in detrazione dalle imposte (quindi, a  non versare) €1.900.
Limiti
L’investimento massimo non potrà superare i 500.000€ ad esercizio, e dovrà essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio. Tuttavia, l’ammontare non detraibile potrà essere portato in detrazione nei tre periodi d’imposta successivi.
Società
Un beneficio analogo a quello previsto per le persone fisiche spetta anche alle società che investono nel capitale delle start up. In questo caso, però, la detrazione viene sostituita da una deduzione dal reddito imponibile, pari al 20% della somma investita.
Inoltre, l’investimento massimo deducibile non potrà eccedere € 1.800.000 per periodo d’imposta, e dovrà essere mantenuto per almeno due anni, sempre pena la decadenza del beneficio. Per quanto concerne le start up a vocazione sociale, è necessario sottolineare che gli importi degli investimenti nel capitale sono maggiori.

TRATTAMENTI NORMATIVI DI VANTAGGIO E NOVITA’

Le start up possono raccogliere capitali di rischio anche con una nuova modalità, ovvero tramite portali on line.
Il nuovo istituto,” il portale per la raccolta di capitali per start up innovative”, sarà inserito nel Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria. La Consob, inoltre, con proprio regolamento, dovrà determinare principi e criteri  relativi a: 
  • formazione di un registro ad hoc, e forme di pubblicità; 
  • condizioni per l’iscrizione nel registro, casistiche di sospensione, radiazione e riammissione, nonché misure applicate nei confronti degli iscritti; 
  • eventuali cause di incompatibilità; 
  • regole di condotta dei gestori di portali nei confronti degli investitori. 
Tra i molteplici vantaggi delle start up, oltre alle già citate agevolazioni fiscali, abbiamo un trattamento normativo più elastico, rispetto allo standard delle società di capitali, nel caso in cui il bilancio evidenzi una perdita d'esercizio. Gli aspetti principali sono: 
  • per coprire le perdite di capitale maggiori di 1/3, vi sono 2 anni di tempo, anzichè 1 (deroga agli artt. 2446-2482 ter c.c.); 
  • quando la start up (se sotto forma di cooperativa) perde tutto il capitale, si ha un anno in di tempo per la ricapitalizzazione, e non si azionano le cause di scioglimento; 
  • la start up, per i primi 4 anni d'esercizio, è esente da fallimento: si potrà attivare solo la procedura "soft" per crisi da sovraindebitamento, ex L. 3 del 27/01/2012, ovvero una ristrutturazione aziendale; 
  • inoltre, non si applica la disciplina prevista per le società di comodo ed in perdita sistemica. 
 Vi sono anche dei vantaggi , per le suddette società, in campo lavorativo: 
  • per quanto concerne i contratti a tempo determinato, essi non possono superare un totale di 4 anni complessivi, anzichè 36 mesi; per di più, non si applica la legge Fornero, che prevede degli intervalli minimi di tempo tra un contratto e l'altro; 
  • per l'assunzione di personale particolarmente qualificato (avente conseguito dottorati di ricerca, o particolari riconoscimenti nel campo ricerca e sviluppo), si ha diritto ad un credito d'imposta pari al 35% del costo del lavoro aziendale annuale, entro 200.000€ annui, senza bisogno di una certificazione di tali costi da parte del sindaco o del revisore.
Infine, le start up usufruiscono di una disciplina speciale anche per quanto concerne le quote societarie. Vi è, difatti, la possibilità di  quote "ad hoc", diverse da quelle previste nella disciplina generale:
  • quote postergate nella partecipazione delle perdite (deroga all'art. 2468 co.2 e 3 del c.c.); 
  • quote senza diritto di voto/con voto solo per certi argomenti/voto non proporzionale alla partecipazione, o subordinato al verificarsi di determinati eventi, come la produzione di utili (deroga all'art. 2479 comma 5 c.c.); 
  • ammissione della società all'acquisto di quote proprie, per incentivare la partecipazione di dipendenti, amministratori o prestatori d'opera e servizi (deroga all'art. 2474 c.c.).

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro

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