Il
Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427
reca la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto rispetto agli scambi di beni e servizi che avvengono tra operatori residenti in diversi Stati Membri dell'UE. La normativa europea confluita nel decreto legge citato
poc'anzi prevede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nel
paese di destinazione attraverso il sistema del reverse-charge
ovvero dell'inversione contabile che si sostanzia come segue: i) chi
emette la fattura non addebita l'Iva; ii) chi riceve la fattura
integra la fattura aggiungendoci di suo pugno l'Iva calcolata con
l'aliquota nazionale e la registra in entrambi i registri Iva
cosicché l'imposta si annulla. Fino a pochi mesi fa tutti i
contribuenti italiani potevano liberamente beneficiare di questo
meccanismo di applicazione dell'Iva. Dalla seconda metà del 2010
invece la possibilità di assolvere l'Iva con il reverse-charge
è subordinata alla previa inclusione nel VIES VAT
Information Exchange System, un
sistema di scambi automatici di informazioni tra le autorità fiscali
dell'Unione Europea che ha lo scopo di monitorare i soggetti passivi
che pongono in essere operazioni intracomunitarie.
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lunedì 17 ottobre 2011
venerdì 7 ottobre 2011
Il medico fattura con Iva o forse no!
L'assoggettamento
ad Iva delle prestazioni sanitarie trova il suo fondamento giuridico
autentico nell'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE che
statuisce: «Fatte
salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano,
alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e
semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per
prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: […] le
prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni
mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri
interessati». Un
testo sostanzialmente simile si legge anche nella cosiddetta
direttiva di rifusione 2006/112/CE.
Il
legislatore italiano ha recepito le indicazioni dell'UE con il
conosciutissimo articolo 10, comma 1, n. 18 del d.p.r. 633/1972 che
recita «Sono esenti
dall'imposta: […] le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
delle finanze».
Dalla
norma si evince che la prestazione sanitaria può essere esente
dall'applicazione dell'imposta quando sono soddisfatti allo stesso
tempo:
- il requisito soggettivo (la prestazione deve essere effettuata da chi esercita una professione ben definita dalla legge e soggetta a vigilanza);
- il requisito oggettivo (la prestazione resa deve tendere alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione).
venerdì 9 settembre 2011
Arriva l'Iva al 21%! Ma su quali prodotti?
L'argomento che tiene
banco in questi giorni, anzi in queste settimane è la Manovra di
Ferragosto. Dopo una lunga gestazione, durante la quale i politici
dicevano «sarà maschio... no, sarà femmina... no, sarà altro...
no, sarà quel che sarà...», adesso non ci resta che (piangere?)
aspettare la pubblicazione in G.U. della legge che darà
finalmente vigore alle disposizioni contenute nel d.l. 138/2011, la
Manovra di Ferragosto appunto. Prima della pubblicazione però il
testo deve passare dalla Camera come si apprende da una nota della
stessa istituzione: «I lavori in Aula riprendono lunedì 12
settembre con la discussione generale del disegno di legge (C. 4612)
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari (Approvato dal Senato)».
Una delle norme che ha
fatto più discutere, probabilmente perché più comprensibile per
ogni cittadino, è quella che stabilisce l'aumento dell'Iva di un
punto percentuale.
sabato 2 luglio 2011
Spesometro: istruzioni per l'uso
In data 01 Luglio 2011 è diventato pienamente operativo lo spesometro, il nuovissimo istituto contro l'evasione fiscale previsto dall'articolo 21 del d.l. 78/2010. Il testo normativo è molto breve e semplice, e non potrebbe essere diversamente per una previsione che potrebbe rivelarsi totalmente inutile che avrà come effetto, certo fin da subito, quello di aggravare gli adempimenti burocratici in capo agli operatori economici. Purtroppo però ogni popolo è in balia dei capricci del proprio legislatore; e in particolare mi pare che in Italia, negli ultimi anni, piuttosto che architettare riforme storiche che scuotano l'assetto economico del Paese si studino mosse propagandistiche come lo spesometro appunto. Una bella trovata (che potrebbe avere l'effetto collaterale di produrre transazioni in nero!) da non confondere assolutamente con il ben più dignitoso redditometro di cui all'art. 38 del d.p.r. 600/1973. Non hanno nulla a che fare!
domenica 17 aprile 2011
Reverse-charge interno e sanzioni per mancata applicazione
Parliamo un po' di autofatturazione e di sanzioni in caso di inottemperanza. Nella prima parte del post però, facciamo prima un ripasso a volo d'uccello sulla questione (repetita iuvant!).
L'art. 17 del d.p.r. 633/72 (c.d. decreto I.V.A.) rubricato “Soggetti passivi” dice al primo comma che: «L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo».
domenica 6 febbraio 2011
Regolamento del blog
Il blog "Il contribuente onesto" nasce con lo scopo di informare sulle più diffuse questioni fiscali italiane, cioè quelle che più frequentemente interessano il contribuente medio che non ha a disposizione tutti gli strumenti necessari per capirle fino in fondo. Tutti i visitatori del blog possono lasciare un commento ai post o contattare personalmente il blogger, tramite e-mail, rivolgendo le proprie domande in materia fiscale e tributaria. Il blogger provvederà, nei limiti delle proprie possibilità, a fornire al più presto una risposta precisa e puntuale.
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