venerdì 7 ottobre 2011

Il medico fattura con Iva o forse no!

L'assoggettamento ad Iva delle prestazioni sanitarie trova il suo fondamento giuridico autentico nell'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE che statuisce: «Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: […] le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati». Un testo sostanzialmente simile si legge anche nella cosiddetta direttiva di rifusione 2006/112/CE.
Il legislatore italiano ha recepito le indicazioni dell'UE con il conosciutissimo articolo 10, comma 1, n. 18 del d.p.r. 633/1972 che recita «Sono esenti dall'imposta: […] le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
Dalla norma si evince che la prestazione sanitaria può essere esente dall'applicazione dell'imposta quando sono soddisfatti allo stesso tempo:
  1. il requisito soggettivo (la prestazione deve essere effettuata da chi esercita una professione ben definita dalla legge e soggetta a vigilanza);
  2. il requisito oggettivo (la prestazione resa deve tendere alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione).

Evidentemente l'individuazione del primo requisito non desta nessun problema e nessun dubbio giacché basta verificare che la professione esercitata da chi effettua la prestazione sanitaria sia contenuta nel Regio decreto del 1934. La stessa cosa non si può dire per il requisito oggettivo interpretato da medici & Co. un po' alla larga per cercare di esentare quante più prestazioni possibili.
Il 28 Gennaio 2005 ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 4/E a mettere la parola fine ai fraintendimenti, soprattutto raccogliendo gli autorevoli spunti della Corte di Giustizia che negli ultimi anni si è pronunciata più volte su fattispecie di esenzione delle prestazioni sanitarie. In particolare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate prima spiega con parole semplici l'orientamento degli eurogiudici e poi propone esempi pratici riferiti ai medici di famiglia, ai medici legali, ai chirurghi estetici, alle prestazioni intramoenia e ad altre prestazioni rese in situazioni particolari.

MEDICI DI FAMIGLIA

Sono esenti le seguenti prestazioni:
  • certificati per esonero dalla educazione fisica;
  • certificazione di idoneità per attività sportiva;
  • certificati per invio di minori in colonie o comunità;
  • certificati di avvenuta vaccinazione.
Sono soggette a Iva le seguenti prestazioni:
  • certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
  • certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
  • certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
  • certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

MEDICI LEGALI

«In generale vanno escluse dall’esenzione le attività rese dai medici nell’ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l’esame fisico o in prelievi di sangue o nell’esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute».

CHIRUGHI ESTETICI

«Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone».

PRESTAZIONI INTRAMOENIA

«Si ritiene opportuno segnalare, conclusivamente, che nei casi richiamati, in cui sulla base dei principi formulati dalla Corte di Giustizia la prestazione del medico non è riconducibile al trattamento di esenzione (es. medicina legale), deve essere emessa fattura con addebito di IVA anche se il sanitario opera in regime di intra-moenia. In tale ipotesi, poiché il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall’ente di cui il medico è dipendente. Per tale motivo sarà il predetto ente ad emettere la fattura con applicazione dell’IVA al 20% (ora 21% n.d.a.)».

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