L'assoggettamento
ad Iva delle prestazioni sanitarie trova il suo fondamento giuridico
autentico nell'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE che
statuisce: «Fatte
salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano,
alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e
semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per
prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: […] le
prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni
mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri
interessati». Un
testo sostanzialmente simile si legge anche nella cosiddetta
direttiva di rifusione 2006/112/CE.
Il
legislatore italiano ha recepito le indicazioni dell'UE con il
conosciutissimo articolo 10, comma 1, n. 18 del d.p.r. 633/1972 che
recita «Sono esenti
dall'imposta: […] le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
delle finanze».
Dalla
norma si evince che la prestazione sanitaria può essere esente
dall'applicazione dell'imposta quando sono soddisfatti allo stesso
tempo:
- il requisito soggettivo (la prestazione deve essere effettuata da chi esercita una professione ben definita dalla legge e soggetta a vigilanza);
- il requisito oggettivo (la prestazione resa deve tendere alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione).
Evidentemente
l'individuazione del primo requisito non desta nessun problema e
nessun dubbio giacché basta verificare che la professione esercitata
da chi effettua la prestazione sanitaria sia contenuta nel Regio
decreto del 1934. La stessa cosa non si può dire per il requisito
oggettivo interpretato da medici & Co. un po' alla larga per
cercare di esentare quante più prestazioni possibili.
Il
28 Gennaio 2005 ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la
Circolare 4/E a mettere la parola fine ai fraintendimenti,
soprattutto raccogliendo gli autorevoli spunti della Corte di
Giustizia che negli ultimi anni si è pronunciata più volte su
fattispecie di esenzione delle prestazioni sanitarie. In particolare
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate prima spiega con parole
semplici l'orientamento degli eurogiudici e poi propone esempi
pratici riferiti ai medici di famiglia, ai medici legali, ai
chirurghi estetici, alle prestazioni intramoenia e ad altre
prestazioni rese in situazioni particolari.
MEDICI
DI FAMIGLIA
Sono
esenti le
seguenti prestazioni:
- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione.
Sono
soggette a Iva
le seguenti prestazioni:
- certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- certificazione per riconoscimento di invalidità civile.
MEDICI
LEGALI
«In
generale vanno escluse dall’esenzione le attività rese dai medici
nell’ambito
della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso
l’esame fisico o in prelievi di sangue o nell’esame della
cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o
contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per
altre finalità non connesse con la tutela della salute».
CHIRUGHI
ESTETICI
«Le
prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in
quanto sono
ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che
riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della
persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia
congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere
(es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque
suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone».
PRESTAZIONI
INTRAMOENIA
«Si
ritiene opportuno segnalare, conclusivamente, che nei casi
richiamati, in
cui sulla base dei principi formulati dalla Corte di Giustizia la
prestazione del medico non è riconducibile al trattamento di
esenzione (es. medicina legale), deve essere emessa fattura con
addebito di IVA anche se il sanitario opera in regime di
intra-moenia. In tale ipotesi, poiché il medico opera nel quadro di
un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione
sanitaria è formalmente resa al paziente dall’ente di cui il
medico è dipendente. Per tale motivo sarà il predetto ente ad
emettere la fattura con applicazione dell’IVA al 20% (ora 21%
n.d.a.)».
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