mercoledì 8 agosto 2012

Prestiti obbligazionari

Società per azioni o in accomandita per azioni possono ricorrere ai prestiti obbligazionari (qui tutte le informazioni per ottenerne uno), che permettono di reperire sul mercato molta liquidità, frazionando il prestito in titoli di debito al portatore. L'ammontare massimo del prestito non può superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Ci sono casi in cui può essere anche superiore, come nel caso di prestiti garantiti da ipoteca su immobili di proprietà o quando l'eccedenza è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato. I momenti contabili fondamentali sono quattro: l'emissione, il collocamento, la remunerazione e il rimborso. Tra questi riveste particolare importanza il momento dell'emissione del prestito, perché è in questa fase che vengono formulati il relativo programma e redatto un regolamento contenente tutte le informazioni essenziali, come l'ammontare del capitale sociale sottoscritto, l'ammontare del prestito, la sua durata e il tasso di remunerazione, la modalità di rimborso.

mercoledì 1 agosto 2012

Dichiarazione IMU

La Circolare 3/DF del 18 Maggio 2012 diramata dal Ministero delle Finanze ha già fugato buona parte dei dubbi riguardanti la presentazione della dichiarazione IMU. In realtà il documento ministeriale non ci dice niente di più di quello che dice la normativa principale, il decreto-legge 201/2011, ma nel nostro Paese circolari, risoluzioni e interpretazioni sembrano indispensabili anche più della stessa Legge. L'articolo 13 comma 12-ter del d.l. 201/2011 prevede che: «i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta […]. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.