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mercoledì 1 agosto 2012

Dichiarazione IMU

La Circolare 3/DF del 18 Maggio 2012 diramata dal Ministero delle Finanze ha già fugato buona parte dei dubbi riguardanti la presentazione della dichiarazione IMU. In realtà il documento ministeriale non ci dice niente di più di quello che dice la normativa principale, il decreto-legge 201/2011, ma nel nostro Paese circolari, risoluzioni e interpretazioni sembrano indispensabili anche più della stessa Legge. L'articolo 13 comma 12-ter del d.l. 201/2011 prevede che: «i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta […]. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

domenica 10 giugno 2012

Modello F24 Semplificato anche per IMU

Dal 1 Giugno 2012 è possibile utilizzare il modello F24 Semplificato per versare le imposte personali dovute all'Erario, anche l'IMU. Atttenzione perché ancora oggi non tutti gli uffici postali e bancari accettano tale modello per il semplice motivo CHE NON SANNO COSA SIA! Incredibile ma vero. Seguono le istruzioni di compilazione presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 Semplificato è un modello di pagamento unificato, ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU (Imposta Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.
Attenzione: i campi con lo sfondo grigio relativi a ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione devono essere compilati esclusivamente da chi utilizza il modello di pagamento per i versamenti IMU.

Come si compila il modello

Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione. Nella sezione “CONTRIBUENTE” occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici (i campi “codice atto” e “codice ufficio” sono compilati solo se espressamente richiesto dall’ente impositore).