La
Circolare 3/DF del 18 Maggio 2012 diramata dal Ministero delle
Finanze ha già fugato buona parte dei dubbi riguardanti la
presentazione della dichiarazione IMU. In realtà il documento
ministeriale non ci dice niente di più di quello che dice la
normativa principale, il decreto-legge 201/2011, ma nel nostro Paese
circolari, risoluzioni e interpretazioni sembrano indispensabili
anche più della stessa Legge. L'articolo
13 comma 12-ter del d.l. 201/2011 prevede che: «i soggetti
passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla
data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta […]. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
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mercoledì 1 agosto 2012
domenica 10 giugno 2012
Modello F24 Semplificato anche per IMU
Dal
1 Giugno 2012 è possibile utilizzare il modello F24 Semplificato per
versare le imposte personali dovute all'Erario, anche l'IMU.
Atttenzione perché ancora oggi non tutti gli uffici postali e
bancari accettano tale modello per il semplice motivo CHE NON SANNO
COSA SIA! Incredibile ma vero. Seguono le istruzioni di compilazione
presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il
modello F24 Semplificato è un modello di pagamento unificato,
ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le
imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU
(Imposta Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti
della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.
Attenzione:
i campi con lo sfondo grigio relativi a ravvedimento,
immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione devono
essere compilati esclusivamente da chi utilizza il modello di
pagamento per i versamenti IMU.
Come
si compila il modello
Il
modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di
pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il
versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio
postale o l’agente della riscossione. Nella sezione “CONTRIBUENTE”
occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici (i campi
“codice atto” e “codice ufficio” sono compilati solo se
espressamente richiesto dall’ente impositore).
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