Il recesso è lo
strumento giuridico che permette al socio di sciogliere il contratto
che lo lega agli altri partecipanti alla società. Esso è stato
modificato con la riforma del diritto societario attuata con il
d.lgs. 6 del 2003 che ha potenziato il diritto di uscita dei soci
soprattutto nell'ambito delle società di capitali. Il codice civile
stabilisce norme specifiche per le società per azioni, per le
società a responsabilità limitata, per le cooperative e per le
società di persone.
Tuttavia solo per queste ultime prevede il
recesso per giusta causa che, in assenza di una definizione puntuale,
rende molto più semplice il ricorso a tale espediente per chiamarsi fuori dalla società. Evidentemente nel caso di società di persone
il recesso determina implicazioni patrimoniali meno rilevanti giacché la
responsabilità illimitata e solidale dei soci garantisce i terzi in
ogni caso e in questa prospettiva si spiega la maggiore flessibilità della disciplina del recesso con l'apertura ad una indefinita giusta causa.
SOCIETA' DI PERSONE ART. 2285 C.C.
L'articolo 2285 c.c. del
codice civile è inserito nel Capo II relativo alla società
semplice, ma rileva anche per le società in nome collettivo (s.n.c.)
e per le società in accomandita semplice (s.a.s.) per espresso
richiamo del legislatore. Secondo la norma ogni socio può recedere
dalla società:
- quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci;
- nei casi previsti dal contratto sociale;
- quando sussiste giusta causa.
È interessante evidenziare
in primo luogo che la giurisprudenza ormai concorda sul fatto che la
società si considera costituita a tempo indeterminato anche qualora
il termine stabilito nel contratto eccede la durata media della vita
di un uomo; in secondo luogo che la nozione di giusta causa, in
assenza di definizione positiva, abbraccia un'amplissima casistica
individuabile a discrezione dei soci. Inoltre nel caso di recesso per
giusta causa il socio recedente non è tenuto a comunicare le sue
intenzioni con un periodo di preavviso, mentre nelle altre ipotesi di
recesso è necessario un periodo di tre mesi prima che il recesso
abbia effetto e il socio possa considerarsi fuori dalla società. In
questa previsione normativa si profila in qualche modo il concetto di
giusta causa come evento così dirompente nella vita sociale da non
poter consentire, neanche per pochi mesi, la prosecuzione del
rapporto sociale.
Il socio recedente o i
suoi eredi hanno diritto a ricevere entro sei mesi una somma di
danaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione
patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo
scioglimento. A tutela dei terzi resta fermo il principio secondo cui
il socio recedente o i suoi eredi sono responsabili per le
obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento.
Fiscalità del recesso da
società di persone
Con la Risoluzione 64/E
del 2008 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la fattispecie del
recesso da società di persone partendo dall'assunto che per
la determinazione del valore della quota spettante al socio occorre
procedere preliminarmente alla redazione di una situazione contabile
che evidenzi l’effettivo valore economico del complesso aziendale
comprensivo altresì della quota parte degli utili in corso di
formazione al momento del recesso. L’importo della quota così
determinato, corrispondente ad una frazione del capitale economico
della società, risulta solitamente superiore al valore della
corrispondente quota del patrimonio netto contabile. Tale differenza
che può derivare dall’esistenza di plusvalenze latenti sui beni
dell’attivo, da valori di avviamento e dalla quota parte degli
utili in corso di maturazione alla data del recesso viene
generalmente definita “differenza da recesso”. L'articolo 20-bis
del Tuir stabilisce che ai fini della determinazione dei redditi di
partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati
ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. l), del Tuir
(e
cioè redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in
sede di recesso),
valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma
7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata.
Tale disposizione qualifica, quindi, quali redditi da
partecipazione
e pertanto redditi d’impresa, i redditi compresi nelle somme
attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle
società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del
capitale rinviando nel contempo, ai soli fini della determinazione
del reddito da assoggettare a tassazione, alle regole dettate dal
legislatore per gli utili derivanti dalla partecipazione in società
di capitale dall’articolo 47, comma 7, del Tuir. Tale
ultima disposizione definisce le modalità da seguire per determinare
l’importo da assoggettare a tassazione in capo al socio recedente.
A tal fine vanno poste a raffronto le somme o il valore normale dei
beni riconosciuti al socio per effetto del recesso con il costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio
medesimo. La differenza positiva risultante da tale raffronto,
derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume
natura di reddito d’impresa e come tale deve essere tassata in capo
al socio uscente secondo il generale principio di competenza che
sottende alla determinazione di tale reddito. Qualora
tra la data di costituzione della società e la comunicazione del
recesso da parte del socio siano trascorsi più di cinque anni,
inoltre, tali redditi saranno assoggettati a tassazione separata, in
applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 17, comma
1, lettera l) del Tuir e salvo che il contribuente non opti per la
tassazione ordinaria. Con la Circolare 6/2006 l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito che gli importi liquidati al socio recedente sono
imponibili per competenza a prescindere quindi dalla data effettiva
di percezione.
Dalla
prospettiva della società invece l'importo corrisposto al socio in
occasione del recesso risulta costituito da due componenti:
- la prima (afferente alla quota di patrimonio netto spettante al socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta) risulta costituita dal rimborso della quota di capitale sociale versato dal socio e dalla distribuzione delle riserve sia di utili che di capitale eventualmente esistenti;
- la seconda relativa, invece, al riconoscimento dell’eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio e che costituisce la cosiddetta “differenza da recesso”.
Nel
primo caso, trattandosi di operazioni meramente patrimoniali, non si
avrà nessuna conseguenza sul reddito imponibile della società,
mentre nel secondo caso la società potrà dedurre l'intero importo
liquidato al socio recedente per evitare una doppia imposizione, la
prima volta in capo al socio recedente e la seconda in capo ai soci
restanti.
SOCIETA' PER AZIONI ART. 2437 C.C.
L'elenco delle cause di
recesso inderogabili del primo comma dell'articolo 2437 c.c. dà la
misura di quanto il legislatore abbia cercato una forma di tutela
della minoranza sociale che in nessun'altra società come nella
s.p.a. rischia di essere completamente sottomessa alla volontà dei
grandi azionisti. È infatti accordato il diritto di recesso al socio
che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando determina un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero; la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Accanto a quelle appena elencate sono previste dal
legislatore due specifiche cause di recesso che comunque lo statuto
sociale può eliminare; anch'esse attengono le deliberazioni
assembleari cui non ha concorso il socio e che perciò legittimano il
recesso qualora si tratti della proroga del termine della società
ovvero dell'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei
titoli azionari. Le cause inderogabili e le cause eliminabili dallo
statuto sono accomunate dalla immediatezza dell'effetto del recesso.
Lo stesso non accade in caso di recesso da società costituita a
tempo indeterminato (solo se le azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato) dove è necessario un preavviso di almeno centottanta
giorni, elevabile dallo statuto fino ad un anno, prima di poter
uscire dalla società. Infine sempre lo statuto delle società che
non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere
ulteriori cause di recesso.
Il recesso è esercitato
mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici
giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che
lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua
conoscenza da parte del socio. In via generale il valore di
liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori sentito
il parere del collegio sindacale, mentre il valore di liquidazione
delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo
esclusivo riferimento alla media dei prezzi di chiusura nei sei mesi
che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di
convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il
recesso.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ART. 2473 C.C.
Nelle s.r.l. l'atto
costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e
le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai
soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo
di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di
liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione
di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al
compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Nel caso di
società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso
compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un
preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può
prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non
superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla
società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria
partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine
è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento
della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la
determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte più diligente. Il rimborso delle partecipazioni per cui
è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro
centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla
società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli
altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte
di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò
non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve
disponibili, o in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale
sociale.
Fiscalità del recesso da
società di capitali
A differenza di quanto
accade con il recesso da società di persone, dove gli importi
liquidati al socio recedente confluiscono in ogni caso nell'alveo dei
redditi d'impresa, nelle società di capitali la qualità del socio
recedente comporta regimi fiscali completamente differenti a seconda
che gli importi liquidati si considerino redditi di capitale ovvero
di impresa.
Socio persona fisica non
esercente attività di impresa
Il comma 7 dell'articolo
47 del Tuir prevede che le somme o il valore normale dei beni
ricevuti dai soci in caso di recesso […] delle società ed enti
costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato pagato
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Insomma l'eccedenza ricevuta
rispetto al prezzo pagato per entrare nella società costituisce
reddito di capitale imponibile in capo al socio al momento
dell'incasso secondo le disposizioni dell'art. 47 del Tuir e
dell'art. 27 del d.p.r. 600/1973. La Circolare 26/E del 2004 precisa
che laddove il rimborso della quota del socio recedente avvenga
attraverso l'acquisto delle sue azioni o quote da parte degli altri
soci o di terzi, il reddito percepito si configura come reddito
diverso di natura finanziaria ovvero capital gain
imponibile secondo le regole
degli artt. 67 e 68 del Tuir. Per intenderci, la stessa distinzione
vale per il piccolo investitore azionario che in caso di dividendo
avrà conseguito un reddito di capitale, mentre in caso di vendita
della partecipazione avrà conseguito una plusvalenza. In sintesi in
caso di persona fisica non esercente attività di impresa potranno
verificarsi le seguenti imposizioni fiscali:
- qualora la partecipazione sia qualificata, l'eccedenza ricevuta dal socio recedente concorrerà a determinare il reddito complessivo Irpef nella misura del 49,72%;
- qualora la partecipazione non sia qualificata, si applicherà una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sulla eccedenza ricevuta.
Secondo
l'art. 67 del Tuir la partecipazione è qualificata quando
rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25
per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni.
Socio soggetto Ires
(società di capitali e altri enti)
Evidentemente le somme
ricevute dal socio soggetto Ires confluiscono nell'alveo dei redditi
d'impresa e sono imponibili secondo le specifiche disposizioni del
comma 5-bis dell'articolo 86 del Tuir. Anche in virtù della
Circolare 36/E del 2004 si può affermare senza dubbio che in caso di
socio recedente soggetto Ires la differenza positiva tra le somme
ricevute a titolo di ripartizione delle riserve di capitale e il
valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata
al regime proprio delle plusvalenze patrimoniali con la possibilità
di applicare l'esenzione fiscale di cui all'art. 87 del Tuir meglio
conosciuta coi nomi di p.ex. ovvero partecipation
exemption. Lo stesso accade nel caso in cui le azioni o quote del
socio recedente siano acquistate dagli altri soci o da terzi. Invece
nel caso in cui le somme attribuite al socio recedente siano
liquidate a titolo di ripartizione di utili (e non di ripartizione di
riserve di capitale come nel caso analizzato poc'anzi) allora dette
somme si configurano come dividendi e quindi tassati secondo
l'articolo 89 del Tuir.
In
sintesi in caso di socio soggetto Ires potranno verificarsi le
seguenti imposizioni fiscali;
- qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di capitali, essi concorreranno per l'intero valore alla determinazione della base imponibile Ires;
- qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di capitali e rispettino i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir, essi concorreranno per il 5% del loro valore alla determinazione della base imponibile Ires in virtù del principio della p.ex.;
- qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di utili, essi concorreranno per il 5% del loro valore alla determinazione della base imponibile Ires secondo quanto stabilito dall'art. 89 del Tuir.
Socio imprenditore
individuale o società di persone
Si applica una
imposizione molto simile a quella prevista per i soci soggetti Ires.
Anche in questo caso infatti l'eccedenza ricevuta dal socio recedente
confluisce nell'alveo dei redditi d'impresa ed è imponibile secondo
le disposizioni dell'art. 58 del Tuir che richiama espressamente
l'art. 87 dello stesso Testo Unico. Laddove invece l'eccedenza sia
ricevuta dal socio a titolo di ripartizione di utili allora detta
somma si configura come dividendo imponibile secondo l'art. 59 del
Tuir.
In
sintesi in caso di socio imprenditore soggetto Irpef potranno
verificarsi le seguenti imposizioni fiscali:
- qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di capitali, essi concorreranno per l'intero valore alla determinazione della base imponibile Irpef;
- qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di capitali e rispettino i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir, essi concorreranno per il 49,72% del loro valore alla determinazione della base imponibile Irpef in virtù del principio della p.ex.;
- qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di utili, essi concorreranno per il 49,72% del loro valore alla determinazione della base imponibile Irpef secondo quanto stabilito dall'art. 59 del Tuir.
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