mercoledì 26 giugno 2013

Recesso del socio: come uscire dalla società

Il recesso è lo strumento giuridico che permette al socio di sciogliere il contratto che lo lega agli altri partecipanti alla società. Esso è stato modificato con la riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. 6 del 2003 che ha potenziato il diritto di uscita dei soci soprattutto nell'ambito delle società di capitali. Il codice civile stabilisce norme specifiche per le società per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le cooperative e per le società di persone.
Tuttavia solo per queste ultime prevede il recesso per giusta causa che, in assenza di una definizione puntuale, rende molto più semplice il ricorso a tale espediente per chiamarsi fuori dalla società. Evidentemente nel caso di società di persone il recesso determina implicazioni patrimoniali meno rilevanti giacché la responsabilità illimitata e solidale dei soci garantisce i terzi in ogni caso e in questa prospettiva si spiega la maggiore flessibilità della disciplina del recesso con l'apertura ad una indefinita giusta causa.

SOCIETA' DI PERSONE ART. 2285 C.C.

L'articolo 2285 c.c. del codice civile è inserito nel Capo II relativo alla società semplice, ma rileva anche per le società in nome collettivo (s.n.c.) e per le società in accomandita semplice (s.a.s.) per espresso richiamo del legislatore. Secondo la norma ogni socio può recedere dalla società:
  • quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci;
  • nei casi previsti dal contratto sociale;
  • quando sussiste giusta causa.
È interessante evidenziare in primo luogo che la giurisprudenza ormai concorda sul fatto che la società si considera costituita a tempo indeterminato anche qualora il termine stabilito nel contratto eccede la durata media della vita di un uomo; in secondo luogo che la nozione di giusta causa, in assenza di definizione positiva, abbraccia un'amplissima casistica individuabile a discrezione dei soci. Inoltre nel caso di recesso per giusta causa il socio recedente non è tenuto a comunicare le sue intenzioni con un periodo di preavviso, mentre nelle altre ipotesi di recesso è necessario un periodo di tre mesi prima che il recesso abbia effetto e il socio possa considerarsi fuori dalla società. In questa previsione normativa si profila in qualche modo il concetto di giusta causa come evento così dirompente nella vita sociale da non poter consentire, neanche per pochi mesi, la prosecuzione del rapporto sociale.
Il socio recedente o i suoi eredi hanno diritto a ricevere entro sei mesi una somma di danaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. A tutela dei terzi resta fermo il principio secondo cui il socio recedente o i suoi eredi sono responsabili per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Fiscalità del recesso da società di persone

Con la Risoluzione 64/E del 2008 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la fattispecie del recesso da società di persone partendo dall'assunto che per la determinazione del valore della quota spettante al socio occorre procedere preliminarmente alla redazione di una situazione contabile che evidenzi l’effettivo valore economico del complesso aziendale comprensivo altresì della quota parte degli utili in corso di formazione al momento del recesso. L’importo della quota così determinato, corrispondente ad una frazione del capitale economico della società, risulta solitamente superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile. Tale differenza che può derivare dall’esistenza di plusvalenze latenti sui beni dell’attivo, da valori di avviamento e dalla quota parte degli utili in corso di maturazione alla data del recesso viene generalmente definita “differenza da recesso”. L'articolo 20-bis del Tuir stabilisce che ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. l), del Tuir (e cioè redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso), valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata. Tale disposizione qualifica, quindi, quali redditi da partecipazione e pertanto redditi d’impresa, i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale rinviando nel contempo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, alle regole dettate dal legislatore per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitale dall’articolo 47, comma 7, del Tuir. Tale ultima disposizione definisce le modalità da seguire per determinare l’importo da assoggettare a tassazione in capo al socio recedente. A tal fine vanno poste a raffronto le somme o il valore normale dei beni riconosciuti al socio per effetto del recesso con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio medesimo. La differenza positiva risultante da tale raffronto, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d’impresa e come tale deve essere tassata in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito. Qualora tra la data di costituzione della società e la comunicazione del recesso da parte del socio siano trascorsi più di cinque anni, inoltre, tali redditi saranno assoggettati a tassazione separata, in applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 17, comma 1, lettera l) del Tuir e salvo che il contribuente non opti per la tassazione ordinaria. Con la Circolare 6/2006 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli importi liquidati al socio recedente sono imponibili per competenza a prescindere quindi dalla data effettiva di percezione.
Dalla prospettiva della società invece l'importo corrisposto al socio in occasione del recesso risulta costituito da due componenti:
  • la prima (afferente alla quota di patrimonio netto spettante al socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta) risulta costituita dal rimborso della quota di capitale sociale versato dal socio e dalla distribuzione delle riserve sia di utili che di capitale eventualmente esistenti;
  • la seconda relativa, invece, al riconoscimento dell’eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio e che costituisce la cosiddetta “differenza da recesso”.
Nel primo caso, trattandosi di operazioni meramente patrimoniali, non si avrà nessuna conseguenza sul reddito imponibile della società, mentre nel secondo caso la società potrà dedurre l'intero importo liquidato al socio recedente per evitare una doppia imposizione, la prima volta in capo al socio recedente e la seconda in capo ai soci restanti.

SOCIETA' PER AZIONI ART. 2437 C.C.

L'elenco delle cause di recesso inderogabili del primo comma dell'articolo 2437 c.c. dà la misura di quanto il legislatore abbia cercato una forma di tutela della minoranza sociale che in nessun'altra società come nella s.p.a. rischia di essere completamente sottomessa alla volontà dei grandi azionisti. È infatti accordato il diritto di recesso al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti:
  • la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando determina un cambiamento significativo dell'attività della società;
  • la trasformazione della società;
  • il trasferimento della sede sociale all'estero; la revoca dello stato di liquidazione;
  • la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  • le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Accanto a quelle appena elencate sono previste dal legislatore due specifiche cause di recesso che comunque lo statuto sociale può eliminare; anch'esse attengono le deliberazioni assembleari cui non ha concorso il socio e che perciò legittimano il recesso qualora si tratti della proroga del termine della società ovvero dell'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Le cause inderogabili e le cause eliminabili dallo statuto sono accomunate dalla immediatezza dell'effetto del recesso. Lo stesso non accade in caso di recesso da società costituita a tempo indeterminato (solo se le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato) dove è necessario un preavviso di almeno centottanta giorni, elevabile dallo statuto fino ad un anno, prima di poter uscire dalla società. Infine sempre lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In via generale il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori sentito il parere del collegio sindacale, mentre il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ART. 2473 C.C.

Nelle s.r.l. l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili, o in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

Fiscalità del recesso da società di capitali

A differenza di quanto accade con il recesso da società di persone, dove gli importi liquidati al socio recedente confluiscono in ogni caso nell'alveo dei redditi d'impresa, nelle società di capitali la qualità del socio recedente comporta regimi fiscali completamente differenti a seconda che gli importi liquidati si considerino redditi di capitale ovvero di impresa.

Socio persona fisica non esercente attività di impresa

Il comma 7 dell'articolo 47 del Tuir prevede che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso […] delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Insomma l'eccedenza ricevuta rispetto al prezzo pagato per entrare nella società costituisce reddito di capitale imponibile in capo al socio al momento dell'incasso secondo le disposizioni dell'art. 47 del Tuir e dell'art. 27 del d.p.r. 600/1973. La Circolare 26/E del 2004 precisa che laddove il rimborso della quota del socio recedente avvenga attraverso l'acquisto delle sue azioni o quote da parte degli altri soci o di terzi, il reddito percepito si configura come reddito diverso di natura finanziaria ovvero capital gain imponibile secondo le regole degli artt. 67 e 68 del Tuir. Per intenderci, la stessa distinzione vale per il piccolo investitore azionario che in caso di dividendo avrà conseguito un reddito di capitale, mentre in caso di vendita della partecipazione avrà conseguito una plusvalenza. In sintesi in caso di persona fisica non esercente attività di impresa potranno verificarsi le seguenti imposizioni fiscali:
  • qualora la partecipazione sia qualificata, l'eccedenza ricevuta dal socio recedente concorrerà a determinare il reddito complessivo Irpef nella misura del 49,72%;
  • qualora la partecipazione non sia qualificata, si applicherà una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sulla eccedenza ricevuta.
Secondo l'art. 67 del Tuir la partecipazione è qualificata quando rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Socio soggetto Ires (società di capitali e altri enti)

Evidentemente le somme ricevute dal socio soggetto Ires confluiscono nell'alveo dei redditi d'impresa e sono imponibili secondo le specifiche disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 86 del Tuir. Anche in virtù della Circolare 36/E del 2004 si può affermare senza dubbio che in caso di socio recedente soggetto Ires la differenza positiva tra le somme ricevute a titolo di ripartizione delle riserve di capitale e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata al regime proprio delle plusvalenze patrimoniali con la possibilità di applicare l'esenzione fiscale di cui all'art. 87 del Tuir meglio conosciuta coi nomi di p.ex. ovvero partecipation exemption. Lo stesso accade nel caso in cui le azioni o quote del socio recedente siano acquistate dagli altri soci o da terzi. Invece nel caso in cui le somme attribuite al socio recedente siano liquidate a titolo di ripartizione di utili (e non di ripartizione di riserve di capitale come nel caso analizzato poc'anzi) allora dette somme si configurano come dividendi e quindi tassati secondo l'articolo 89 del Tuir.
In sintesi in caso di socio soggetto Ires potranno verificarsi le seguenti imposizioni fiscali;
  • qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di capitali, essi concorreranno per l'intero valore alla determinazione della base imponibile Ires;
  • qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di capitali e rispettino i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir, essi concorreranno per il 5% del loro valore alla determinazione della base imponibile Ires in virtù del principio della p.ex.;
  • qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di utili, essi concorreranno per il 5% del loro valore alla determinazione della base imponibile Ires secondo quanto stabilito dall'art. 89 del Tuir.

Socio imprenditore individuale o società di persone

Si applica una imposizione molto simile a quella prevista per i soci soggetti Ires. Anche in questo caso infatti l'eccedenza ricevuta dal socio recedente confluisce nell'alveo dei redditi d'impresa ed è imponibile secondo le disposizioni dell'art. 58 del Tuir che richiama espressamente l'art. 87 dello stesso Testo Unico. Laddove invece l'eccedenza sia ricevuta dal socio a titolo di ripartizione di utili allora detta somma si configura come dividendo imponibile secondo l'art. 59 del Tuir.
In sintesi in caso di socio imprenditore soggetto Irpef potranno verificarsi le seguenti imposizioni fiscali:
  • qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di capitali, essi concorreranno per l'intero valore alla determinazione della base imponibile Irpef;
  • qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di capitali e rispettino i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir, essi concorreranno per il 49,72% del loro valore alla determinazione della base imponibile Irpef in virtù del principio della p.ex.;
  • qualora le somme o i beni siano attribuiti al socio a titolo di ripartizione di riserve di utili, essi concorreranno per il 49,72% del loro valore alla determinazione della base imponibile Irpef secondo quanto stabilito dall'art. 59 del Tuir. 

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1 commento:

  1. Sono socia in un negozio al (s.r.l.)al 10% voglio uscirne quanto mi costerà uscirne?

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