C'è tempo sino al 31/12/2014 per la domanda delle lavoratrici dipendenti che desiderano andare in pensione con la cosiddetta "Opzione Donna", ovvero la possibilità data dalla Legge 243/04 (Riforma Maroni) alle donne di andare in pensione con la sola maturazione di 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e di 35 anni di contributi, optando però per il calcolo contributivo dell'assegno pensionistico.
Dell'Opzione Donna e dei raffronti tra le diverse metodologie di computo, specie per quanto concerne le percentuali di penalizzazione, ho parlato in maniera approfondita in miei tre precedenti articoli, pubblicati su diversi siti (se volete leggere i miei approfondimenti precedenti, cliccate qui).
In questa sede, tratterò le principali novità introdotte, nel 2013, dagli adeguamenti alla speranza di vita, e di alcune particolarità di calcolo precedentemente non menzionate, in quanto recentemente chiarite da una circolare Inps.
Innanzitutto sono stati adeguati i coefficienti legati all'età (ovvero i coefficienti di trasformazione, secondo i quali il montante contributivo accantonato e rivalutato è "trasformato" in assegno mensile, che variano, in aumento, al variare dell'età pensionabile): di seguito, ecco la nuova tabella:
Effettuando un confronto con i parametri in vigore precedentemente, dai calcoli effettuati, applicati ai casi pratici, è stata rilevata una penalizzazione media ulteriore del 3%. Le novità negative purtroppo non finiscono qui: anche il requisito dell'età è stato adeguato, con l'aggiunta di 3 mesi, oltre ai 57 anni (58 per le autonome). Nulla cambia, invece, in relazione alle "finestre mobili": ricordiamo, per chi non avesse letto i post precedenti, che, per maturare il diritto alla pensione, dal momento della domanda dovranno trascorrere 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, e 18 per le autonome. Per questo motivo, i requisiti dovranno essere maturati, e la domanda effettuata, improrogabilmente entro il 31/12/2014, per aver diritto alla pensione entro il 31/12/2015. Nessuna possibilità per chi maturasse il diritto alla pensione dopo questa data. Infine, è bene sottolineare una specifica, chiarita da una delle ultime circolari dell'Inps, relativa alla modalità di calcolo contributivo della pensione con l'Opzione: il computo, infatti, dovrà essere "mitigato" rispetto al contributivo puro, grazie alla differenziazione, nel conteggio, dei periodi precedenti al 31/12/1995. In particolare, per determinare il montante dei contributi versati dal 1° gennaio 1996 alla data del pensionamento, si accantona, per ogni anno, il 33 per cento della retribuzione lorda corrisposta. Questi importi sono rivalutati, a tasso composto, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale (il cosiddetto PIL) ovvero dall’incremento del prodotto interno lordo nominale che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno.
Le regole per questa rivalutazione, specificati nella circolare INPS n. 219 del 17 dicembre 1999, prevedono che il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno si rivaluti per il coefficiente previsto per l’anno successivo
Circa, invece, la contribuzione versata prima del 1996, la costruzione del montante è più articolata.
In primo luogo si risale alle retribuzioni annue lorde percepite nel decennio ( o nel periodo minore) precedente il 1996. Così, ad esempio, occorrerà prendere in considerazione gli stipendi annui percepiti dal 1986 al 1995.
A ciascuna delle retribuzioni così individuate si applica poi la percentuale pagata in quell'anno dalla ditta a titolo di contributi per la pensione (per il 1995 l'aliquota contributiva era, ad es., pari al 27, 57%); le contribuzioni di ogni anno, appositamente rivalutate in base alla media quinquennale del PIL, vanno sommate tra di loro e divise per 10, al fine di ottenere la contribuzione media annua, che andrà poi moltiplicata per gli anni di contributi versati prima del 1995, per ottenere il montante da utilizzare per il calcolo contributivo.
Dal capitale così accumulato - che è la somma dei due montanti (quello post 1995 e quello ante 1996) - si otterrà una pensione annua pari ad un’aliquota media che oscilla tra un minimo del 4,3 per cento se si chiede la pensione a 57 anni ed un massimo del 6,5 per cento se si lavora fino a 70 anni (vedi tabella).
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è adeguato con incrementi progressivi (nel dettaglio, un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato, ed il numero dei mesi. Esemplificando, per una donna che matura il diritto alla pensione a 57 anni e 8 mesi, la formula di calcolo dell'aumento del coefficiente di trasformazione da applicare sarà: [(4,416 - 4,304)/12]x8.
Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro
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