Il progetto BEPS (base
erosion and profit shifting) sviluppato in ambito Ocse ha lo
scopo di definire con maggiore precisione certe strategie di tax
planning e individuare linee guida appropriate che possano
aiutare a contrastare le pianificazioni aggressive. Il G20 di Luglio
2013 ha approvato un piano d’azione in 15 punti che identifica
altrettante aree chiave sulle quali si dovrà intervenire entro il
2015. Intanto, a Settembre 2014 si è giunti alla condivisione da
parte di 44 Paesi di ben 7 delle 15 azioni BEPS tra cui la numero 8,
riguardante il transfer pricing delle attività immateriali, e
la numero 13, riguardante la corretta documentazione per assolvere
agli obblighi di transfer pricing. Nel 2015 dovranno essere
condivisi e approvati altri due punti del piano d’azione in modo
tale che il puzzle del transfer pricing sia completo, ma già
oggi la tematica dei prezzi di trasferimento presenta novità
interessanti.
Action
8: Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles
Le linee guida
dell’azione 8 modificano i capitoli I, II e VI delle Transfer
Pricing Guidelines del 2010 al fine di specificare in maniera
chiara, anche attraverso numerosi esempi, il concetto di attività
immateriali e fornire maggiori strumenti di valutazione dell’arm’s
length principle nelle transazioni che hanno ad oggetto gli
intangibles.
Location savings
Il punto di partenza è
la trattazione più dettagliata delle cosiddette location
savings, cioè i centri di imputazione dei risparmi che i
gruppi possono ottenere attraverso l’attività di delocalizzazione
e pianificazione. Le linee guida in esame stabiliscono che la
corretta allocazione dei risparmi conseguiti tra due o più società
del gruppo deve considerare:
- l’effettiva esistenza delle location savings;
- l’ammontare per ciascuna di esse;
- in quale misura i risparmi che ne derivano sono assorbiti da altre società del gruppo e in quale misura, invece, gli stessi risparmi sono traslati nei rapporti con parti terze (clienti e fornitori indipendenti);
- infine, in che modo e in quale misura i risparmi assorbiti dal gruppo sarebbero stati allocati in caso di società indipendenti.
Identificazione delle
attività immateriali
Gli elementi da
considerare nell’analisi di transfer pricing degli
intangibles sono: (i) brevetti; (ii) know-how
e trade secrets; (iii) marchi; (iv) concessioni;
(v) licenze e diritti simili; (vi) avviamento; (vii)
sinergie di gruppo (mediante le quali si ottiene, per esempio,
l’ottimizzazione dei costi); (viii) caratteristiche
specifiche del mercato. L’elencazione proposta non è una lista
chiusa che identifica le attività immateriali, come specificato
dalle stesse linee guida, bensì deve essere utilizzata a supporto
della necessaria analisi dettagliata caso per caso.
Le linee guida forniscono
poi regole aggiuntive circa la corretta applicazione dell’arm’s
length principle, ad integrazione, in particolare, del nine-step
process di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo III delle Guidelines
del 2010 (cioè i 9 passi che l’Ocse raccomanda di seguire al fine
di ottenere un risultato arm’s length). Riveste particolare
rilevanza il concetto espresso secondo cui i processi e i contenuti
dell’analisi di comparabilità riguardante le attività immateriali
deve necessariamente considerare le opzioni realisticamente
praticabili da ognuna delle parti della transazione.
Infine le linee guida
trattano dei metodi applicabili all’analisi, individuando il CUP
e il Profit split come i metodi maggiormente utilizzati nella
valutazione delle transazioni di intangibles. La parte
relativa al Profit Split, tuttavia, sarà sottoposta a ulteriore
revisione (le parti ombreggiate delle linee guida sono state
condivise con riserva e dunque potranno subire più facilmente
modifiche sostanziali).
Action
13: Guidance on Transfer Pricing Documentation
Le linee guida
dell’azione 13 modificano il capitolo V delle Transfer Pricing
Guidelines del 2010 con la previsione di un nuovo standard
documentale al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni
intercompany anche nei confronti delle amministrazioni
finanziarie.
La maggiore novità
consiste nella previsione di un cosiddetto three-tiered approach
che prevede la redazione di tre modelli documentali fondamentali:
- il master file contenenti informazioni attinenti all’intero gruppo societario (da predisporre entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi della capogruppo);
- il local file contenente informazioni specifiche sulle transazioni di cui il contribuente è parte (da predisporre entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi della società che lo ha redatto);
- il country-by-country report contenente informazioni relative all’allocazione globale redditi, e delle relative imposte, del gruppo (da predisporre entro un anno dal termine del periodo di imposta della capogruppo).
Evidentemente la novità
che desta maggiore interesse è il country-by-country report.
Le linee guida chiariscono senza dubbio che le informazioni contenute
in detto file non devono essere utilizzate in sostituzione di
un’analisi dettagliata delle singole transazioni intercompany
e soprattutto che il file di per sé non può determinare se la
documentazione predisposta è appropriata oppure no; quindi non deve
essere utilizzato dall’amministrazione finanziaria per stabilire
aggiustamenti dell’allocazione globale dei redditi.
In un’ottica di
semplificazione, una ulteriore novità è la previsione di un indice
di materialità specifico per le PMI. Le linee guida invitano perciò
gli Stati, come già avviene in alcuni casi, a stabilire internamente
opportune soglie e condizioni sotto le quali la PMI non ha l’obbligo
di redigere la documentazione sul transfer pricing.
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