domenica 22 marzo 2015

Beps project - beni intangibili e transfer pricing

Il progetto BEPS (base erosion and profit shifting) sviluppato in ambito Ocse ha lo scopo di definire con maggiore precisione certe strategie di tax planning e individuare linee guida appropriate che possano aiutare a contrastare le pianificazioni aggressive. Il G20 di Luglio 2013 ha approvato un piano d’azione in 15 punti che identifica altrettante aree chiave sulle quali si dovrà intervenire entro il 2015. Intanto, a Settembre 2014 si è giunti alla condivisione da parte di 44 Paesi di ben 7 delle 15 azioni BEPS tra cui la numero 8, riguardante il transfer pricing delle attività immateriali, e la numero 13, riguardante la corretta documentazione per assolvere agli obblighi di transfer pricing. Nel 2015 dovranno essere condivisi e approvati altri due punti del piano d’azione in modo tale che il puzzle del transfer pricing sia completo, ma già oggi la tematica dei prezzi di trasferimento presenta novità interessanti.


Action 8: Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles

Le linee guida dell’azione 8 modificano i capitoli I, II e VI delle Transfer Pricing Guidelines del 2010 al fine di specificare in maniera chiara, anche attraverso numerosi esempi, il concetto di attività immateriali e fornire maggiori strumenti di valutazione dell’arm’s length principle nelle transazioni che hanno ad oggetto gli intangibles.

Location savings

Il punto di partenza è la trattazione più dettagliata delle cosiddette location savings, cioè i centri di imputazione dei risparmi che i gruppi possono ottenere attraverso l’attività di delocalizzazione e pianificazione. Le linee guida in esame stabiliscono che la corretta allocazione dei risparmi conseguiti tra due o più società del gruppo deve considerare:
  • l’effettiva esistenza delle location savings;
  • l’ammontare per ciascuna di esse;
  • in quale misura i risparmi che ne derivano sono assorbiti da altre società del gruppo e in quale misura, invece, gli stessi risparmi sono traslati nei rapporti con parti terze (clienti e fornitori indipendenti);
  • infine, in che modo e in quale misura i risparmi assorbiti dal gruppo sarebbero stati allocati in caso di società indipendenti.

Identificazione delle attività immateriali

Gli elementi da considerare nell’analisi di transfer pricing degli intangibles sono: (i) brevetti; (ii) know-how e trade secrets; (iii) marchi; (iv) concessioni; (v) licenze e diritti simili; (vi) avviamento; (vii) sinergie di gruppo (mediante le quali si ottiene, per esempio, l’ottimizzazione dei costi); (viii) caratteristiche specifiche del mercato. L’elencazione proposta non è una lista chiusa che identifica le attività immateriali, come specificato dalle stesse linee guida, bensì deve essere utilizzata a supporto della necessaria analisi dettagliata caso per caso.
Le linee guida forniscono poi regole aggiuntive circa la corretta applicazione dell’arm’s length principle, ad integrazione, in particolare, del nine-step process di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo III delle Guidelines del 2010 (cioè i 9 passi che l’Ocse raccomanda di seguire al fine di ottenere un risultato arm’s length). Riveste particolare rilevanza il concetto espresso secondo cui i processi e i contenuti dell’analisi di comparabilità riguardante le attività immateriali deve necessariamente considerare le opzioni realisticamente praticabili da ognuna delle parti della transazione.
Infine le linee guida trattano dei metodi applicabili all’analisi, individuando il CUP e il Profit split come i metodi maggiormente utilizzati nella valutazione delle transazioni di intangibles. La parte relativa al Profit Split, tuttavia, sarà sottoposta a ulteriore revisione (le parti ombreggiate delle linee guida sono state condivise con riserva e dunque potranno subire più facilmente modifiche sostanziali).

Action 13: Guidance on Transfer Pricing Documentation

Le linee guida dell’azione 13 modificano il capitolo V delle Transfer Pricing Guidelines del 2010 con la previsione di un nuovo standard documentale al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni intercompany anche nei confronti delle amministrazioni finanziarie.
La maggiore novità consiste nella previsione di un cosiddetto three-tiered approach che prevede la redazione di tre modelli documentali fondamentali:
  1. il master file contenenti informazioni attinenti all’intero gruppo societario (da predisporre entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi della capogruppo);
  2. il local file contenente informazioni specifiche sulle transazioni di cui il contribuente è parte (da predisporre entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi della società che lo ha redatto);
  3. il country-by-country report contenente informazioni relative all’allocazione globale redditi, e delle relative imposte, del gruppo (da predisporre entro un anno dal termine del periodo di imposta della capogruppo).
Evidentemente la novità che desta maggiore interesse è il country-by-country report. Le linee guida chiariscono senza dubbio che le informazioni contenute in detto file non devono essere utilizzate in sostituzione di un’analisi dettagliata delle singole transazioni intercompany e soprattutto che il file di per sé non può determinare se la documentazione predisposta è appropriata oppure no; quindi non deve essere utilizzato dall’amministrazione finanziaria per stabilire aggiustamenti dell’allocazione globale dei redditi.
In un’ottica di semplificazione, una ulteriore novità è la previsione di un indice di materialità specifico per le PMI. Le linee guida invitano perciò gli Stati, come già avviene in alcuni casi, a stabilire internamente opportune soglie e condizioni sotto le quali la PMI non ha l’obbligo di redigere la documentazione sul transfer pricing.

Se questo articolo ti è stato utile clicca Mi piace, condividilo sui social oppure diventa un lettore fisso del blog iscrivendoti tra i membri. Grazie!

Nessun commento:

Posta un commento