sabato 30 aprile 2011

Associazione in partecipazione: profili fiscali e previdenziali

Per conoscere cosa è cambiato con la riforma del lavoro 2012 leggi, sempre su questo blog,  Associazione in partecipazione dopo la Riforma del lavoro 2012.
Con il contratto di associazione in partecipazione (artt. 2549 c.c. e seguentil'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto di cui parla la norma può essere di capitale (beni e/o denaro), di capitale e lavoro, di solo lavoro. A seconda dei casi ci troveremo di fronte a reddito di capitale nei primi due casi (ex. art. 44 TUIR) o reddito di lavoro autonomo nell'ultimo caso (ex. art. 53 TUIR).
In questo articolo prenderò in esame esclusivamente il caso di solo apporto di opere e servizi, cioè di lavoro. Il reddito corrisposto al netto dei contributi rappresenta la base imponibile Irpef su cui calcolare le imposte con le aliquote impositive conosciute da chiunque credo (23% fino a 15000 euro ecc.). Il comma 5, art. 13 del d.p.r. 917/1986 c.d. TUIR prevede, per redditi derivanti da associazione in partecipazione, una detrazione dall'imposta lorda pari a:
  • 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro
  • 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
In soldoni il disposto del testo unico significa che per un reddito lordo di 4800 euro non si paga Irpef. Quindi le trattenute fiscali operate dal "datore di lavoro associante" si riprendono con la dichiarazione dei redditi. Considerate che la normativa prevede sul reddito di cui stiamo parlando una ritenuta a titolo d'acconto del 20%. Tale ritenuta dovrà essere puntualmente versata con modello F24 dall'associante che dovrà poi rilasciare certificazione di tali versamenti.
Gli associati in partecipazione devono dichiarare i redditi col modello Unico; naturalmente possono dichiarare col modello 730 (molto più comodo per prendere i soldi!) ma solo in qualità di coniugi di un lavoratore dipendente. 




Lo Studio Palamà si occupa della trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2013 per gli associati in partecipazione che devono dichiarare il proprio reddito. Per info su procedura e costi contattaci attraverso il modulo dedicato senza nessun impegno. 


  

Dal canto suo, l'associante può portare in deduzione dal proprio reddito la quota di utili corrisposti all'associato, ma solo se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata. Nel primo caso bisognerà andare dal Notaio; nel secondo caso è sufficiente recarsi presso l'Agenzia delle Entrate dopo aver versato 168 euro di imposta di registro e con una marca da bollo da 14,62 euro per ogni pagina e comunque ogni cento linee del documento.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali del contratto di associazione in partecipazione riporto di seguito le informazioni reperibili al sito inps.it. Occorre precisare che con la Riforma del lavoro 2012 le regole dell'associazione in partecipazione sono state riviste e soprattutto il lettore tenga presente che le aliquote contributive sono state fortemente ritoccate al rialzo.
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Gestione separata
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Dal 1° gennaio 2004 è prevista l’assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata per quei soggetti che, nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 (c. 2, lett. c) del TUIR 917/86. Tali contratti sono disciplinati dagli articoli da 2549 a 2554 del Codice Civile.
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Base imponibile
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Conformemente ai principi cui è ispirata la Gestione Separata, anche per gli associati in partecipazione la base imponibile previdenziale si identifica con quella definita dal fisco ai fini Irpef, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (D.L. 269/03, art. 43, c. 2). Poiché ai fini fiscali le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile per il loro intero ammontare (art. 54, c. 8 del TUIR), il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all'associato  anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Ciò implica anche la mancanza di necessità da parte dell’associante di acquisire i dati reddituali del lavoratore. Ai compensi corrisposti all'associato per l’apporto esclusivo di lavoro, essendo qualificati fiscalmente come redditi da lavoro autonomo, non è applicabile il “principio di cassa allargato”, previsto invece per i redditi da co-co-co. 
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Contributo, versamento, denuncia

Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato. Per il resto agli associati in partecipazione si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di contribuzione, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo. Il versamento contributivo va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione all’associato dell’acconto o dell’eventuale conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi, da imputare comunque con il criterio di cassa.
Il codice tipo rapporto nella Denuncia E-mens è 13 (non richiede codice attività).


Certificazione

Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di associazione in partecipazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.

Inail

Secondo il d.lgs. 38/2000 sarà l'associante a curarsi dell'iscrizione dell'associato nel caso in cui l'attività svolta rientri tra quelle tutelate dal d.p.r. 1124/65.

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