sabato 30 aprile 2011

Associazione in partecipazione: profili fiscali e previdenziali

Per conoscere cosa è cambiato con la riforma del lavoro 2012 leggi, sempre su questo blog,  Associazione in partecipazione dopo la Riforma del lavoro 2012.
Con il contratto di associazione in partecipazione (artt. 2549 c.c. e seguentil'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto di cui parla la norma può essere di capitale (beni e/o denaro), di capitale e lavoro, di solo lavoro. A seconda dei casi ci troveremo di fronte a reddito di capitale nei primi due casi (ex. art. 44 TUIR) o reddito di lavoro autonomo nell'ultimo caso (ex. art. 53 TUIR).
In questo articolo prenderò in esame esclusivamente il caso di solo apporto di opere e servizi, cioè di lavoro. Il reddito corrisposto al netto dei contributi rappresenta la base imponibile Irpef su cui calcolare le imposte con le aliquote impositive conosciute da chiunque credo (23% fino a 15000 euro ecc.). Il comma 5, art. 13 del d.p.r. 917/1986 c.d. TUIR prevede, per redditi derivanti da associazione in partecipazione, una detrazione dall'imposta lorda pari a:
  • 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro
  • 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
In soldoni il disposto del testo unico significa che per un reddito lordo di 4800 euro non si paga Irpef. Quindi le trattenute fiscali operate dal "datore di lavoro associante" si riprendono con la dichiarazione dei redditi. Considerate che la normativa prevede sul reddito di cui stiamo parlando una ritenuta a titolo d'acconto del 20%. Tale ritenuta dovrà essere puntualmente versata con modello F24 dall'associante che dovrà poi rilasciare certificazione di tali versamenti.
Gli associati in partecipazione devono dichiarare i redditi col modello Unico; naturalmente possono dichiarare col modello 730 (molto più comodo per prendere i soldi!) ma solo in qualità di coniugi di un lavoratore dipendente. 




Lo Studio Palamà si occupa della trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2013 per gli associati in partecipazione che devono dichiarare il proprio reddito. Per info su procedura e costi contattaci attraverso il modulo dedicato senza nessun impegno. 


  

Dal canto suo, l'associante può portare in deduzione dal proprio reddito la quota di utili corrisposti all'associato, ma solo se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata. Nel primo caso bisognerà andare dal Notaio; nel secondo caso è sufficiente recarsi presso l'Agenzia delle Entrate dopo aver versato 168 euro di imposta di registro e con una marca da bollo da 14,62 euro per ogni pagina e comunque ogni cento linee del documento.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali del contratto di associazione in partecipazione riporto di seguito le informazioni reperibili al sito inps.it. Occorre precisare che con la Riforma del lavoro 2012 le regole dell'associazione in partecipazione sono state riviste e soprattutto il lettore tenga presente che le aliquote contributive sono state fortemente ritoccate al rialzo.
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Gestione separata
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Dal 1° gennaio 2004 è prevista l’assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata per quei soggetti che, nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 (c. 2, lett. c) del TUIR 917/86. Tali contratti sono disciplinati dagli articoli da 2549 a 2554 del Codice Civile.
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Base imponibile
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Conformemente ai principi cui è ispirata la Gestione Separata, anche per gli associati in partecipazione la base imponibile previdenziale si identifica con quella definita dal fisco ai fini Irpef, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (D.L. 269/03, art. 43, c. 2). Poiché ai fini fiscali le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile per il loro intero ammontare (art. 54, c. 8 del TUIR), il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all'associato  anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Ciò implica anche la mancanza di necessità da parte dell’associante di acquisire i dati reddituali del lavoratore. Ai compensi corrisposti all'associato per l’apporto esclusivo di lavoro, essendo qualificati fiscalmente come redditi da lavoro autonomo, non è applicabile il “principio di cassa allargato”, previsto invece per i redditi da co-co-co. 
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Contributo, versamento, denuncia

Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato. Per il resto agli associati in partecipazione si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di contribuzione, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo. Il versamento contributivo va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione all’associato dell’acconto o dell’eventuale conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi, da imputare comunque con il criterio di cassa.
Il codice tipo rapporto nella Denuncia E-mens è 13 (non richiede codice attività).


Certificazione

Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di associazione in partecipazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.

Inail

Secondo il d.lgs. 38/2000 sarà l'associante a curarsi dell'iscrizione dell'associato nel caso in cui l'attività svolta rientri tra quelle tutelate dal d.p.r. 1124/65.

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domenica 24 aprile 2011

Se i frontalieri italiani diventano ratti





















Qualche giorno fa i maggiori media del paese hanno rilanciato la notizia del voto cantonale in Svizzera. Le urne hanno decretato la vittoria della Lega del Ticino, guidata da un tale Giuliano Bignasca. Al di là del normale interesse che suscitano tutte le vicende che succedono in questo mondo globalizzato, i cittadini italiani hanno un ulteriore motivo per guardare con attenzione oltre le Alpi. Il tale Giuliano Bignasca di prima, infatti, è il leader di un partito populista che ha dichiarato guerra ai frontalieri italiani, ovvero quei lavoratori che risiedono nei territori italiani di confine e che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare. Ho scritto “dichiarato guerra” per sottolineare l’aspetto negativo dei fatti. È una battaglia politica legittima quella che si propone di attuare la rideterminazione dei Trattati e delle Convenzioni Italia - Svizzera, ma tutta la legittimità in questione va a farsi benedire quando la battaglia politica viene condotta con le armi del populismo e della demagogia. Sono recenti, e vive nella memoria, le campagne di odio condotte in Ticino nei confronti dei frontalieri italiani, definiti addirittura “ratti” che usurpano le ricchezze della Svizzera. Noi italiani, purtroppo, conosciamo benissimo lo stile della politica populista e demagoga. Naturalmente è quella della Lega Nord, fatta di dichiarazioni e gesti ad effetto che molto spesso rischiano di sfiorare il razzismo e il vilipendio delle istituzioni italiane. Eppure i voti della Lega Nord, ahinoi!, sembrano confermare la facile suggestionabilità della coscienza pubblica che si lascia trasportare verso i traguardi deteriori della civiltà umana. In una celebre poesia, Pasolini scrive: «L’intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d’anime della nostra nazione un giudizio netto, interamente indignato». Fino a che punto dobbiamo arrivare per capire che stiamo sbagliando? Forse non c’è un limite se addirittura qualcuno ha il coraggio di giustificare un lager. Infine, prima di spiegare l’astio dei ticinesi verso i lavoratori frontalieri, vorrei indignarmi pubblicamente per il modo con cui i media italiani hanno dato la notizia dei risultati elettorali ticinesi chiamando la Lega dei Ticinesi semplicemente Lega, innescando così un meccanismo surrettizio di identificazione con la Lega Nord. Alcuni lettori e  telespettatori sono stati così ingannati e indotti a pensare che la Lega Nord di Bossi è talmente forte da vincere pure in Svizzera. Macché. TUTTO FALSO! Stay tuned gente…non vi fate infinocchiare.

Ora veniamo al tema squisitamente fiscale del post. Cosa succede quando il residente di uno Stato presta il suo lavoro in uno Stato estero? Dove pagherà le tasse il lavoratore?

domenica 17 aprile 2011

Reverse-charge interno e sanzioni per mancata applicazione






















Parliamo un po' di autofatturazione e di sanzioni in caso di inottemperanza. Nella prima parte del post però, facciamo prima un ripasso a volo d'uccello sulla questione (repetita iuvant!).
L'art. 17 del d.p.r. 633/72 (c.d. decreto I.V.A.) rubricato “Soggetti passivi” dice al primo comma che: «L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo».

giovedì 7 aprile 2011

La cedolare secca è realtà

Aggiornato al 10 Giugno 2012

Il direttore dell'A.d.E. ha pubblicato il provvedimento che spiega le modalità di esercizio dell'imposizione sostitutiva sugli affitti. Clicca qui per leggerlo. Cosa cambierà con la cedolare secca lo avevo già spiegato, a grandi linee, in un altro post del 3 Marzo "Cedolare secca sugli affitti". La buona notizia, che comunque ci aspettavamo, è che i canoni percepiti nel 2011 potranno essere assoggettati ad imposizione sostitutiva, nonostante siano stati registrati prima della data odierna. Non c'è bisogno di dilungarsi sull'argomento perché il provvedimento esplicativo dell'Agenzia, arrivato ben prima dei 90 gg., è molto semplice da capire. Perciò vi lascio leggere in santa pace il documento; se avete dei dubbi scrivete al blog.
Leggi anche le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti più frequenti raccolte nella Circolare 20/E del 4 Giugno 2012.