mercoledì 1 agosto 2012

Dichiarazione IMU

La Circolare 3/DF del 18 Maggio 2012 diramata dal Ministero delle Finanze ha già fugato buona parte dei dubbi riguardanti la presentazione della dichiarazione IMU. In realtà il documento ministeriale non ci dice niente di più di quello che dice la normativa principale, il decreto-legge 201/2011, ma nel nostro Paese circolari, risoluzioni e interpretazioni sembrano indispensabili anche più della stessa Legge. L'articolo 13 comma 12-ter del d.l. 201/2011 prevede che: «i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta […]. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012». In sostanza lo stesso Dipartimento delle finanze ha ammesso e quindi concesso una forte continuità tra la vecchia ICI e la nuova IMU. Per questo motivo, di seguito propongo una sintesi delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI pubblicate sul sito delle Finanze poiché queste dovrebbero valere anche per la dichiarazione IMU.

Modello unico informatico (MUI) e IMU

La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico MUI (il caso vuole che l'acronimo di questo modello unico informatico sia proprio questa benedetta IMU).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:
• dal 15 giugno 2004 per:
– gli atti di compravendita di immobili;
– gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di
proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
• dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

Obbligo di presentazione della dichiarazione

I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione ICI, che probabilmente varranno anche per la dichiarazione IMU, obbligano i contribuenti all'atto dichiarativo nei seguenti casi.
  1. Gli immobili godono di riduzioni dell'imposta come nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati oppure come nel caso di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
  2. Gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  3. Il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Le fattispecie più significative sono le seguenti: 
    • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
    • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; 
    • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile; 
    • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa; 
    • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; 
    • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria; 
    • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
    • l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
    • l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI; 
    • l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità; 
    • per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
    • l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio; 
    • l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA); 
    • è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto; 
    • è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI; 
    • l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
    • l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria; 
    • l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più comuni devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata). Se l’immobile è situato nel territorio di più comuni lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Si raccomanda di presentare insieme sia l’originale per il comune che la copia per l’elaborazione meccanografica.
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per i soggetti passivi dell’IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

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2 commenti:

  1. Buongiorno a tutti,

    Articolo molto interessante e chiaro. Ma come fa il cittadino a sapere se il MUI è stato trasmesso e il Comune è in possesso dei dati che gli occorrono per la determinazione della tassa? Vorrei un modo che mi tuteli oggettivamente in caso di contestazione di omessa dichiarazione IMU.
    Grazie!
    Gianluca

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  2. Buongiorno Gianluca, se la variazione che riguarda l'immobile è stata definita con atto notarile sicuramente il MUI è stato inviato. Un primo semplice riscontro è la stampa di una visura catastale storica con cui è possibile accertarsi di tutte le variazioni intervenute con riferimento agli immobili di proprietà e i relativi diritti reali.

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