Dal
1 Giugno 2012 è possibile utilizzare il modello F24 Semplificato per
versare le imposte personali dovute all'Erario, anche l'IMU.
Atttenzione perché ancora oggi non tutti gli uffici postali e
bancari accettano tale modello per il semplice motivo CHE NON SANNO
COSA SIA! Incredibile ma vero. Seguono le istruzioni di compilazione
presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il
modello F24 Semplificato è un modello di pagamento unificato,
ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le
imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU
(Imposta Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti
della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.
Attenzione:
i campi con lo sfondo grigio relativi a ravvedimento,
immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione devono
essere compilati esclusivamente da chi utilizza il modello di
pagamento per i versamenti IMU.
Come
si compila il modello
Il
modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di
pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il
versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio
postale o l’agente della riscossione. Nella sezione “CONTRIBUENTE”
occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici (i campi
“codice atto” e “codice ufficio” sono compilati solo se
espressamente richiesto dall’ente impositore).
Il
“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare” deve essere indicato insieme al “codice
identificativo”, desumibile dalla tabella “codici identificativi”
pubblicata sul sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”
(ad esempio: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede
= 07), con il codice fiscale del:
- coobbligato;
- erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.
All’interno
della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” nella colonna
“Sezione” il contribuente deve indicare il destinatario
del versamento: “ER” (erario) o “RG” (regione) o “EL”
(ente locale). Nelle colonne successive deve inserire il codice
tributo e il codice ente per i quali si effettua il versamento e
l’anno di riferimento cui questo si riferisce, espresso in quattro
cifre (ad esempio 2012). L’elenco completo dei codici tributo è
disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli
uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet
“www.agenziaentrate.gov.it”.
Eventuali
errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di
pagamento della stessa somma già versata.
Gli
importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre
decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da
versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre
decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se
la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo
per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro
arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76;
52,752 euro arrotondato diventa 52,75). Se il contribuente paga gli
importi dovuti a titolo di saldo o acconto in unica soluzione,
all’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO, nella colonna
“rateazione/mese rif.” deve indicare 0101. In caso di pagamento
rateale, al momento del pagamento di ciascuna rata, il contribuente
deve indicare per ogni tributo, nella colonna “rateazione/mese
rif.”, la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad
esempio, se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
Dopo
la compilazione, il contribuente deve firmare l’apposito campo
“FIRMA”.
In
caso di addebito sul conto corrente, il contribuente deve indicare il
proprio codice IBAN nello spazio “Autorizzo addebito su c/c IBAN”,
vicino al campo “FIRMA”.
Compensazione
Il
contribuente può compensare i crediti che gli spettano con debiti
inerenti tributi, indicati nello stesso modello F24. Occorre tener
presente che il credito si può compensare fino ad azzerare il totale
dei debiti. Il saldo finale del modello, infatti, non può mai essere
negativo e riportare, quindi, un’eccedenza di credito, ma soltanto
positivo, cioè chiudere con un importo da versare, oppure pari a
zero. Anche in quest’ultimo caso, in cui nulla risulta dovuto in
seguito alla compensazione perché il saldo finale è zero, il
contribuente deve comunque compilare e presentare il modello.
Chi
effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve
indicare:
- nella colonna “codice tributo”, il relativo codice da cui scaturisce il credito;
- nella colonna ”anno di riferimento”, il periodo d’imposta cui si riferisce il credito;
- nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In ogni caso, l’importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro.
ISTRUZIONI
PARTICOLARI PER IL PAGAMENTO DELL’IMU
Per
il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), all’interno
della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”, nella colonna
“Sezione” è indicato il codice “EL”, mentre in
ogni riga il contribuente deve:
- nello spazio “codice ente“, inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri;
- nello spazio “ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
- nello spazio “acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “ravv.”, specificare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nello spazio “importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna “detrazione”) deve indicare l’imposta al netto della stessa.
Lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se
l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad
esempio con circolari o risoluzioni.
Nessun commento:
Posta un commento