sabato 14 gennaio 2012

Fondo patrimoniale: la difesa degli interessi familiari

Il fondo patrimoniale rappresenta un artificio giuridico che la normativa civilistica italiana mette a disposizione delle esigenze economiche e patrimoniali della famiglia; ne rintracciamo la disciplina nel libro primo del codice civile intitolato “Delle persone e della famiglia”. Scrivo che si tratta di un artificio perché tale istituto costituisce una sorta di corazza, non certo inespugnabile, a protezione dei beni che i coniugi scelgono di destinare esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare, nonché per evidenziare fin da subito una connotazione a tratti negativa legata alle pratiche scorrette che negli ultimi anni sono state esperite da debitori senza scrupoli. Sempre più spesso, e soprattutto in periodi di crisi come quello che stiamo attraversando, il problema della responsabilità personale illimitata, sentito maggiormente da imprenditori individuali, professionisti, soci di società di persone, viene aggirato con la costituzione di entità giuridiche, forse solo ectoplasmi, come appunto il fondo patrimoniale e il trust che rischiano di compromettere i classici diritti patrimoniali dei creditori. Tuttavia non si può tacere la giustezza della ratio legis nella misura in cui si preoccupa di garantire l’integrità del nucleo familiare in considerazione del fatto che essa non può assolutamente prescindere se non dall’agiatezza perlomeno dalla tranquillità economica dei componenti il nucleo stesso.

Secondo l’art. 167 c.c. il fondo patrimoniale può essere costituito da un coniuge ovvero da «[…] ambedue i coniugi, per atto pubblico» o anche da «[…] un terzo, anche per testamento […] destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia». Ne conseguono due importanti limitazioni: il fondo patrimoniale è contemplato solo ed esclusivamente in caso di matrimonio e al suo interno possono confluire solo i beni espressamente elencati dalla legge. I successivi artt. 168 e 169 c.c., con riferimento rispettivamente alle rendite derivanti dal complesso patrimoniale vincolato e alla vendita dello stesso, stabiliscono che «[…] i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia» mentre, se l’atto costitutivo non lo prevede, «[…] non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente».
Purtroppo però, negli ultimi anni, le finalità solidaristiche del fondo patrimoniale così come inteso dal codice civile sono state tradite dall’utilizzo strumentale dell’istituto in funzione del divieto di esecuzione forzata sui beni vincolati di cui all’art. 170 c.c. il quale stabilisce che l’aggressione dei creditori «[…] sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». Ed è orientamento ormai consolidato che di questi debiti “extrafamiliari” fanno sicuramente parte quelli contratti nell’esercizio dell’attività di impresa e di lavoro autonomo e anche, in certa misura, quelli derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni amministrative e penali. Naturalmente la normativa richiamata ha suscitato e continua a suscitare enormi dibattiti circa il tema della tutela dell’affidamento del creditore, ancor più se si considera che nella maggior parte dei casi il fondo patrimoniale viene costituito dopo l’insorgere del credito con evidente, o potenzialmente evidente, volontà fraudolenta. Recente giurisprudenza ha inoltre avallato la tesi secondo cui anche l’amministrazione finanziaria dovrebbe fermarsi sulla soglia del fondo patrimoniale giacché la debenza d’imposta del contribuente si ricollegherebbe in ogni caso alla sua attività lavorativa e quindi ad una situazione estranea alle vicissitudini familiari (naturalmente le pronunce giurisprudenziali che hanno dato ragione ai debitori e ai contribuenti più audaci sono comunque suscettibili di capovolgimento da parte degli stessi giudici). Per contro occorre ricordare in primo luogo che per i debiti contratti in epoca precedente la costituzione del fondo patrimoniale i creditori (quindi anche il Fisco!) hanno la possibilità di impugnare il vincolo esercitando l'azione revocatoria fallimentare ovvero l'azione revocatoria ordinaria, quest'ultima entro cinque anni ricorrendone i presupposti; in secondo luogo è necessario sapere che un utilizzo patologico dello strumento del fondo patrimoniale potrebbe considerarsi penalmente rilevante. In particolare il contribuente debitore nei confronti del Fisco rischia di vedersi accusato del reato di cui all'articolo 11 del d.lgs. 74/2000 intitolato “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” che afferma quanto segue: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 51.645,69 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva».
Per concludere, nella generalità dei casi il fondo patrimoniale è utilizzato per includervi beni immobili (fabbricati di ogni categoria, terreni e altri possedimenti), beni mobili soggetti a registrazione (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) e titoli di credito obbligatoriamente nominativi, ma si ritiene che possa accogliere anche diritti reali di godimento (usufrutto, enfiteusi eccetera). In fase di costituzione del fondo patrimoniale è importante tenere a mente che la rigidità del trattamento fiscale sui beni conferiti è mutevole a seconda che si configuri o meno il trasferimento di proprietà di detti beni. Ai fini delle imposte dirette, invece, l'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.p.r. 917/1986 dispone che «i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale […] sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi». Dunque il Fisco non si cura dell'effettivo titolo di proprietà dei beni che sono confluiti nel fondo patrimoniale, giacché presume che i frutti dei beni vincolati spettino in misura uguale ai coniugi in virtù proprio di quello stringente vincolo di destinazione, teso al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, che comincia e finisce con il fondo patrimoniale.


Giurisprudenza favorevole al contribuente


Cassazione 7 Luglio 2009, n. 158622


Massima: è necessario accertare se il debito possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che se è vero, secondo la giurisprudenza precedente (cfr. Cass. n. 12998/2006), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. La valutazione di merito deve inoltre tenere conto che il divieto di esecuzione forzata di cui all'art. 170 c.c. estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima della costituzione del fondo ferma restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti.



Giurisprudenza contraria al contribuente


Cassazione 7 Ottobre 2009, n. 38925


Massima: ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ci cui al d.lgs. 74/2000 non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente l'idoneità dell'atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. Il reato può essere commesso sia con alienazioni simulate che con altri atti fraudolenti. La costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto tutti i beni mobili e immobili della società debitrice è atto idoneo a limitare le ragioni del Fisco, come risulta da giurisprudenza precedente (Cfr. Cass. n. 5824/2008) tanto più che non sono state indicate le ragioni della costituzione del fondo patrimoniale.

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