
Il
fondo patrimoniale rappresenta un artificio giuridico che la
normativa civilistica italiana mette a disposizione delle esigenze
economiche e patrimoniali della famiglia; ne rintracciamo la
disciplina nel libro primo del codice civile intitolato “Delle
persone e della famiglia”.
Scrivo che si tratta di un artificio perché tale istituto
costituisce una sorta di corazza, non certo inespugnabile, a
protezione dei beni che i coniugi scelgono di destinare
esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare,
nonché per evidenziare fin da subito una connotazione a tratti
negativa legata alle pratiche scorrette che negli ultimi anni sono
state esperite da debitori senza scrupoli. Sempre più spesso, e soprattutto in periodi di crisi come quello che stiamo attraversando, il problema della responsabilità personale illimitata,
sentito maggiormente da imprenditori individuali, professionisti, soci
di società di persone, viene aggirato con la costituzione di entità
giuridiche, forse solo ectoplasmi, come appunto il fondo patrimoniale
e il trust
che rischiano di compromettere i classici diritti patrimoniali dei
creditori. Tuttavia non si può tacere la giustezza della ratio
legis
nella misura in cui si preoccupa di garantire l’integrità del
nucleo familiare in considerazione del fatto che essa non può
assolutamente prescindere se non dall’agiatezza perlomeno dalla
tranquillità economica dei componenti il nucleo stesso.