lunedì 23 gennaio 2012

S.s.r.l. società per giovani minori di 35 anni

Siamo entrati da qualche giorno nel vivo della fase due del Governo Monti: Cresci Italia! Chissà se economicamente qualcosa si muoverà [in avanti! n.d.a.], certo che prioritaria tra le priorità sembra essere la crescita culturale dell’Italia e degli italiani, magari in tempo per le prossime elezioni amministrative di modo che dalle urne risulti vittoriosa una classe dirigente completamente rinnovata. Ma torniamo al decreto Cresci Italia! Il testo del disegno di legge contiene numerose novità interessanti, ma quella che mi ha colpito di più, forse solo perché mi interessa più delle altre, è la S.s.r.l. società semplificata a responsabilità limitata.
In breve si tratta di una società di capitali a responsabilità limitata i) con capitale sociale minimo di 1 euro, ii) che può essere costituita senza atto notarile grazie ad una comunicazione presso il Registro delle Imprese, iii) i cui soci, dal momento della costituzione e per tutta la durata sociale, devono obbligatoriamente essere minori di 35 anni di età. Tutto sarà più chiaro se leggiamo la bozza di decreto parafrasato e tagliato dove necessario. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
  2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione, il conferimento deve farsi in denaro;
  4. l’attività che costituisce l’oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  5. luogo e data di sottoscrizione.
L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui sopra. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Quando il singolo socio perde il requisito d'età diventando trentacinquenne se l'assemblea dei soci non delibera la trasformazione della società, lo stesso socio è escluso di diritto dalla compagine societaria. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza la società dovrà essere sciolta. Per quanto concerne i rapporti con i terzi la denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Bene! Rimanendo così il testo non si può tacere la grande semplificazione burocratica prevista per le “società dei giovani irresponsabili”: non c’è bisogno di capitali iniziali (euro 10000 fino ad oggi), non c’è bisogno del notaio (a partire da euro 1500), non c’è bisogno di appuntamenti, lunghe attese e costi significativi per la registrazione nel Registro delle Imprese. Tuttavia già qualcuno ha iniziato a storcere il naso leggendo il testo della specifica liberalizzazione in parola, meglio chiamarla semplificazione comunque, con riferimento proprio all’eventualità che la società venga costituita da giovani irresponsabili. Come si sa, infatti, le società a responsabilità limitata permettono di operare una scissione perfetta tra il patrimonio dei soci e quello della società, sicché i creditori della società non possono rivalersi in alcun modo sul patrimonio personale dei soci per i debiti contratti dagli amministratori in nome e per conto della società stessa; da questa prospettiva si comprende come la sottoscrizione di un capitale sociale minimo abbia giustappunto la funzione di rappresentare una sorta di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi che intendono avere rapporti commerciali con la società. Ora si pensi ad un capitale sociale minimo di 1 euro e alle garanzie che tale somma di denaro può offrire. Capite perché alcuni storcono il naso?
Io invece il naso non lo storco per niente. Sì, perché si pensi ad un capitale sociale minimo di 10mila euro e alle garanzie che tale somma di denaro può offrire. Naturale che nella pancia della società ci sono euro 9999 in più, ma in termini reali quanta garanzia in più possono offrire rispetto a 1 euro? Io credo che 9mila euro di differenza non contino niente per i grandi fornitori commerciali e che la vera garanzia di una possibile S.s.r.l. sia proprio la sana irresponsabilità dei giovani imprenditori ai quali oggi manca uno strumento commerciale... easy, per dirla con termini giovanili, per operare con agilità nel mercato del commercio e dei servizi. Anzi dal momento che trattasi di finzioni giuridiche, perché le società di capitali con le loro autonomie patrimoniali perfette e le loro irresponsabilità altrettanto perfette altro non sono se non finzioni giuridiche, io eliminerei addirittura la previsione di versamento di un capitale minimo perché quell’euro non serve proprio a niente se non a simboleggiare la presenza di un capitale all’interno di una società definita di capitali appunto.

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