mercoledì 25 gennaio 2012

Investimenti in borsa: plusvalenze e minusvalenze

La manovra dello scorso Ferragosto di cui al d.l. 138/2011 ha aumentato la tassazione di buona parte delle rendite finanziarie portandola al 20% a partire dal 1 Gennaio 2012. Tra le esclusioni più importanti dall’ambito di applicazione del decreto si registrano quella delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate che continuano a concorrere alla formazione del reddito imponibile Irpef nella misura del 49,72% e quella degli interessi e altri proventi relativi a obbligazioni e altri titoli del debito pubblico italiano e dei Paesi inclusi nella white-list di cui all’art. 168bis del d.p.r. 917/1986.

Minusvalenze al 62,5%

Sul versante del segno meno, con lo scopo di razionalizzare l’imposizione effettiva sulle plusvalenze conseguite dal 1 Gennaio 2012 e compensate con minusvalenze degli anni precedenti l’articolo 2, comma 28 del decreto in esame stabilisce che: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi […] realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi […] realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare», dove la riduzione al 62,5% deriva dal rapporto 20 su 12,5 (nuova aliquota su vecchia aliquota). La nuova norma non incide invece sul  termine temporale di utilizzo delle minusvalenze che possono essere utilizzate in compensazione delle plusvalenze generate nello stesso anno o negli anni successivi non oltre il quarto. A tal fine è utile ricordare che l’utilizzo delle minusvalenze si compie in modi differenti a seconda che il contribuente si trovi nel regime della dichiarazione ovvero nel regime del risparmio amministrato ovvero nel regime del risparmio gestito. Nel regime amministrato, cioè quello in cui si trova la stragrande maggioranza dei contribuenti (basti pensare che in banca danno sempre per scontato che il cliente opti per questo regime in relazione ai c/c, ai c/deposito, ai dossier titoli ecc.) le scelte di investimento sono liberamente determinate dal contribuente ma è l’intermediario finanziario che si occupa di tutti gli adempimenti fiscali. In particolare l’intermediario effettua le ritenute sugli interessi e le plusvalenze, compensa automaticamente le minusvalenze con le plusvalenze, rilascia la certificazione delle minusvalenze non ancora compensate perché non hanno trovato capienza. Dunque, cari investitori distrutti da questi anni di crisi e di ribassi continui, sappiate che anche se prendete in mano la vostra certificazione delle minusvalenze e la portate in un altro istituto... non la valuteranno più del 62,5%, perciò non vi arrabbiate!

Plusvalenze al 12,5%
 
Credo ormai che sia chiara la questione dell’innalzamento dell’aliquota sulle rendite finanziarie di poco più di sette punti percentuali a partire dal 2012. Per le plusvalenze maturate entro la fine dello scorso anno invece il decreto “stabilizzazione e sviluppo” ha previsto una deroga resa attuativa con decreto ministeriale del 13 Dicembre 2011 pubblicato in G.U. 292 del 16 Dicembre 2011. Tenendo conto che la tassazione dei redditi finanziari avviene generalmente per cassa, cioè al momento in cui si intasca il reddito, ai contribuenti è stata data la possibilità di scontare la vecchia aliquota del 12,5% sulle plusvalenze maturate al 31/12/2011 e non ancora realizzate, come nel caso di titoli in attivo ma non ancora venduti.
Esemplifichiamo considerando che i) il titolo x viene acquistato il 1 Novembre 2011 al prezzo di 60; ii) il titolo x al 31 Dicembre 2011 vale 77; iii) il titolo x viene venduto il 1 Febbraio 2012 quando ha una quotazione di 90. Il contribuente si trova di fronte due opzioni:
  1. non manifestare nessuna volontà cosicché il 1 Febbraio 2012 in seguito alla cessione del titolo x l’intermediario tasserà la plusvalenza di 30 con l’aliquota del 20% (90 prezzo di vendita – 60 prezzo d’acquisto = 30 plusvalenza realizzata); 
  2. optare per l’applicazione dell’aliquota ridotta cosicché l’intermediario tasserà la plusvalenza di 17 maturata fino al 31/12/2011 al 12,5% (77 prezzo raggiunto – 60 prezzo d’acquisto = 17 plusvalenza maturata ma non ancora realizzata) e la residua plusvalenza di 13 al 20% (90 prezzo di vendita – 77 nuovo prezzo d’acquisto ai fini fiscali = 13 plusvalenza imponibile). In questo caso, come stabilisce il decreto ministeriale, il contribuente assume, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto il valore delle predette attività finanziarie alla data del 31 dicembre 2011, quindi secondo il nostro esempio si assume come base per calcolare la plusvalenza il costo fiscale di 77 in luogo del costo reale di 60.
Per quanto attiene alle modalità di opzione il decreto ministeriale stabilisce che: «i contribuenti in regime dichiarativo» esercitano l’opzione nella dichiarazione dei redditi Unico 2012 relativa al periodo d'imposta 2011 «congiuntamente per tutte le attività finanziarie e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo»; i contribuenti in regime amministrato invece esercitano l’opzione entro il 31 marzo 2012 «congiuntamente per tutte le attività finanziarie e per le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo […] incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione scritta resa all'intermediario abilitato con cui è intrattenuto tale rapporto».
Stay tuned contribuente!

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