Visualizzazione post con etichetta medico di famiglia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta medico di famiglia. Mostra tutti i post

venerdì 7 ottobre 2011

Il medico fattura con Iva o forse no!

L'assoggettamento ad Iva delle prestazioni sanitarie trova il suo fondamento giuridico autentico nell'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE che statuisce: «Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: […] le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati». Un testo sostanzialmente simile si legge anche nella cosiddetta direttiva di rifusione 2006/112/CE.
Il legislatore italiano ha recepito le indicazioni dell'UE con il conosciutissimo articolo 10, comma 1, n. 18 del d.p.r. 633/1972 che recita «Sono esenti dall'imposta: […] le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
Dalla norma si evince che la prestazione sanitaria può essere esente dall'applicazione dell'imposta quando sono soddisfatti allo stesso tempo:
  1. il requisito soggettivo (la prestazione deve essere effettuata da chi esercita una professione ben definita dalla legge e soggetta a vigilanza);
  2. il requisito oggettivo (la prestazione resa deve tendere alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione).