In data 01 Luglio 2011 è diventato pienamente operativo lo spesometro, il nuovissimo istituto contro l'evasione fiscale previsto dall'articolo 21 del d.l. 78/2010. Il testo normativo è molto breve e semplice, e non potrebbe essere diversamente per una previsione che potrebbe rivelarsi totalmente inutile che avrà come effetto, certo fin da subito, quello di aggravare gli adempimenti burocratici in capo agli operatori economici. Purtroppo però ogni popolo è in balia dei capricci del proprio legislatore; e in particolare mi pare che in Italia, negli ultimi anni, piuttosto che architettare riforme storiche che scuotano l'assetto economico del Paese si studino mosse propagandistiche come lo spesometro appunto. Una bella trovata (che potrebbe avere l'effetto collaterale di produrre transazioni in nero!) da non confondere assolutamente con il ben più dignitoso redditometro di cui all'art. 38 del d.p.r. 600/1973. Non hanno nulla a che fare!
Partiamo dunque dal già citato articolo 21 del d.l. 78/2010 che recita: «1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
In seguito alla conversione in legge del decreto, la parola è passata all'Agenzia delle Entrate che ha messo i puntini sulle i con il provvedimento del 22 Dicembre 2010, con la circolare n. 24/E del 30Maggio 2010, con la circolare 28/E del 21 Giugno del 2011 e infine con il provvedimento del 21 Giungo 2011 che integra il primo.
La sintesi di tutti questi documenti è la seguente:
- i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati rilevanti della transazione sono tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (ovvero tutti colore che hanno una partita Iva) compresi i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, i contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative imprenditoriali, mentre sono esclusi i contribuenti minimi;
- i soggetti di cui al punto precedente devono applicare lo spesometro non solo nei casi di vendita di beni e/o prestazione di servizi, ma anche nei casi di acquisto di beni e/o prestazioni di servizi;
- oggetto della comunicazione, da effettuarsi entro la fine di Aprile dell'anno in corso per le transazioni concluse nell'anno solare precedente, sono: i) le operazioni di importo pari o superiore a 3000 euro, al netto dell'Iva, per le quali è previsto l'obbligo di emettere fattura, ii) le operazioni di importo pari o superiore a 3600 euro, al lordo dell'Iva, per le quali non è previsto l'obbligo di emettere fattura;
- solo per il periodo di imposta 2010, oggetto della comunicazione sono le operazioni di importo pari o superiore a 25000 euro, al netto dell'Iva, per le quali è previsto l'obbligo di emettere fattura;
- elementi da indicare nella comunicazione (secondo le specifiche tecniche indicate nell'ultimo provvedimento del Direttore Attilio Befera) sono: i) anno di riferimento, ii) partita Iva o, in mancanza, codice fiscale, iii) gli importi della transazione;
- per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, ai fini del raggiungimento delle soglie di euro 3000 e 3600 concorrono tutte le transazioni effettuate nell'anno solare;
- e infine, come prevede la legge, l'obbligo è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Attenzione contribuenti onesti: non inviare le comunicazioni previste dallo spesometro potrebbe costarvi una sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro!
In conclusione di questo post voglio porvi una domanda, cari lettori internauti: Secondo voi non c'è il rischio che lo spesometro incentivi transazioni in nero? Venditore e acquirente hanno interesse a mettersi d'accordo per la disapplicazione dello spesometro: il primo non dichiara il reddito e non si deve sbattere a compilare la comunicazioni; il secondo rimane anonimo al Fisco! Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento.
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