martedì 30 agosto 2011

Manovre estive 2011: il decreto di Luglio 98/2011

Dopo una lunga pausa estiva passata nel Salento, rieccomi qua! In attesa di capire quale sarà il volto definitivo del “pasticcio di Ferragosto”, ovvero “manovra di Ferragosto” secondo il lessico dei benpensanti codini, intendo scrivere di ciò che non ho scritto il mese scorso: del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ma solo di alcuni punti che ritengo importanti dal punto di vista fiscale e tributario (accertamenti esecutivi, rateizzazione dei debiti, agenti di commercio ed Enasarco, bollo su deposito titoli, riporto perdite Ires, studi di settore e nuovo regime dei minimi). È curioso notare che anche la manovra di Ferragosto è intitolata con parole simili a quelle utilizzate a Luglio. Il ritornello è sempre quello della stabilizzazione finanziaria... magari si potrebbe provare con una manovra seria a stabilizzare l'economia piuttosto che provarci con 10 manovre scollegate tra loro! Che ne dite, onorevoli?


ACCERTAMENTI FISCALI ESECUTIVI (art. 23, comma 30)

La data di entrata in vigore degli avvisi di accertamento che valgono anche come iscrizione a ruolo (giusto per intenderci!) è procrastinata dal 1° Luglio al 1° Ottobre 2011. Riporto di seguito il contenuto dell'Annuario del Contribuente 2011, pag. 31 edito a cura dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, gli avvisi di accertamento (ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sulle attività produttive e dell’Iva) che l’Agenzia delle Entrate emetterà dal 1° ottobre 2011 e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, avranno le seguenti caratteristiche:
  1. dovranno contenere l’intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso – all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati oppure il 30% delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria. L’intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nei successivi atti emessi in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti;
  2. diventeranno esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e dovranno espressamente riportare l’avvertimento che dopo 30 giorni dal termine utile per il pagamento la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione, concentrando nell’avviso la qualità di titolo esecutivo. In pratica, si passerà dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura di riscossione che non prevede più la notifica della cartella. Le modalità operative di tale disposizione saranno contenute in un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione;
  3. se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l’esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.
Questo degli accertamenti immediatamente esecutivi rappresenta un grande sconvolgimento del panorama giuridico-tributario e avvocati e commercialisti già affilano le armi. Si può immaginare già da ora che la controffensiva maggiormente attuata sarà quella della cosiddetta sospensiva, ovvero il provvedimento con cui si sospende l'esecutività dell'atto impugnato (quindi il Fisco i soldi non li prende subito!) secondo quanto disposto dall'art. 47 del d.lgs. 546/1992. La sospensiva potrà essere chiesta qualora ricorrano le condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora. Per semplificare, il contribuente potrà chiedere al giudice di non pagare subito le maggiori imposte accertate se ci sono valide ragioni per credere che l'esito del ricorso contro l'Agenzia delle Entrate gli sia favorevole (fumus boni iuris) e se ci sono valide ragioni per credere che l'esborso di quel 30% richiesto subito dal Fisco pregiudichi in maniera irreparabile l'attività economica del contribuente durante le more del processo (periculum in mora).

RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI (art. 23, commi 17 – 20)

Sostanzialmente una buona notizia... per gli evasori! Il contribuente che a seguito di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale è debitore nei confronti del Fisco di un importo superiore a euro 50 mila non dovrà più presentare alcuna garanzia per poter rateizzare l'importo a debito. Questo significa sicuramente che il contribuente dovrà sostenere minori costi per mettersi in regola col Fisco, infatti andare in banca e chiedere una fideiussione costa non pochi quattrini; d'altro canto significa che il Fisco i soldi potrebbe anche perderli se tra una rata e l'altra, per esempio, il contribuente fallisce.

AGENTI DI COMMERCIO ISCRITTI ANCHE ALL'INPS (art. 18, comma 13)

Il d.l. 98/2011 ribadisce che l'iscrizione all'Enasarco da parte degli agenti di commercio non esime gli stessi dall'iscrizione all'INPS. In particolare la Circolare INPS n. 99/2011 chiarisce quanto segue.
La disposizione contenuta nel comma 13 dell’art. 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i relativi iscritti, ricorrendone i requisiti, sono altresì soggetti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613. Commercialisti siete avvertiti, non sbagliate più!

IMPOSTA DI BOLLO SUI C/DEPOSITO TITOLI (art. 23 comma 7)

Depositi inferiori a euro 50 mila:

  • imposta euro 34,20 annuali (con possibilità di frazionamento semestrale, trimestrale e mensile a seconda degli invii degli estratti conto).

Depositi pari o superiori a euro 50 mila:

  • tra euro 50 mila e 149 mila imposta euro 70 annuali dal 2011 ed euro 230 annuali dal 2013 (con possibilità di frazionamento semestrale, trimestrale e mensile a seconda degli invii degli estratti conto);
  • tra euro 150 mila e 499 mila imposta euro 240 annuali dal 2011 ed euro 780 annuali dal 2013 (con possibilità di frazionamento semestrale, trimestrale e mensile a seconda degli invii degli estratti conto);
  • superiori a euro 500 mila imposta euro 680 annuali dal 2011 ed euro 1100 annuali dal 2013 (con possibilità di frazionamento semestrale, trimestrale e mensile a seconda degli invii degli estratti conto).

RIPORTO DELLE PERDITE IRES (art. 23 comma 9)

Viene modificato l'art. 84 del TUIR che alla luce del d.l. in esame si può riassumere così:
  • le perdite dei primi 3 esercizi possono essere riportate interamente senza limiti di tempo;
  • la perdita degli esercizi successivi, quindi dal quarto in poi, “può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare”.

STUDI DI SETTORE DA NON DIMENTICARE (art. 23 comma 28)

Aumentano le sanzioni per omessa presentazione degli studi di settore. Inoltre viene ritardata la pubblicazione degli studi di settore di circa tre mesi, in coincidenza della chiusura del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Questo probabilmente per consentire agli statistici e agli economisti del Ministero delle Finanze di produrre studi più raffinati e forse per dare meno tempo ai commercialisti di studiarsi per bene le note tecniche evitando, per quanto possibile, che le risposte siano scelte a tavolino dai contribuenti.

REGIME DEI NUOVI MINIMI (art. 27)

Brutte, bruttissime notizie per gli attuali contribuenti minimi! Secondo le statistiche elaborate direttamente dal Ministero delle Finanze, il decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, comporterà la fuoriuscita dall'attuale regime dei minimi del 96% circa degli odierni contribuenti che beneficiano di questo regime. Restano per gli coloro che saranno da considerare ex minimi gli sgravi formali inerenti la registrazione delle fatture e gli sgravi sostanziali dell'esenzione dall'Irap e dell'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva.
Per contro c'è una fantastica notizia (pare infatti fantafisco!) per gli under 35 e per chi ha aperto la partita Iva dopo il 31/12/2007: si paga un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali, dell'Irap e dell'Iva del 5%! Aliquota irrisoria. Sarà giusto? Sarà sbagliato? Lo chiedo a voi, cari lettori! Per il resto il regime dei minimi rimane sostanzialmente come lo conoscevamo. Sarà opzionabile per i primi cinque anni di attività e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Maggiori dettagli sul nuovo regime dei minimi saranno presto disponibili nella pagina del sito dedicata all'argomento.

Nessun commento:

Posta un commento