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lunedì 17 ottobre 2011

Scambi intracomunitari e sistema VIES


Il Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427 reca la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto  rispetto agli scambi di beni e servizi che avvengono tra operatori residenti in diversi Stati Membri dell'UE. La normativa europea confluita nel decreto legge citato poc'anzi prevede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nel paese di destinazione attraverso il sistema del reverse-charge ovvero dell'inversione contabile che si sostanzia come segue: i) chi emette la fattura non addebita l'Iva; ii) chi riceve la fattura integra la fattura aggiungendoci di suo pugno l'Iva calcolata con l'aliquota nazionale e la registra in entrambi i registri Iva cosicché l'imposta si annulla. Fino a pochi mesi fa tutti i contribuenti italiani potevano liberamente beneficiare di questo meccanismo di applicazione dell'Iva. Dalla seconda metà del 2010 invece la possibilità di assolvere l'Iva con il reverse-charge è subordinata alla previa inclusione nel VIES VAT Information Exchange System, un sistema di scambi automatici di informazioni tra le autorità fiscali dell'Unione Europea che ha lo scopo di monitorare i soggetti passivi che pongono in essere operazioni intracomunitarie.