I soggetti passivi italiani, imprenditori e
professionisti, che acquistano beni e servizi in un Paese membro dell’Unione
Europea possono richiedere il rimborso dell’iva corrisposta ai fornitori
stranieri attraverso la procedura disciplinata dalla normativa comunitaria. La
direttiva 2008/9/CE del 12 Febbraio 2008 ha sostituito la precedente direttiva
79/1072/CEE del 16 Dicembre 1979 e in Italia ha prodotto il d.lgs. 18/2010 che
si è occupato giustappunto del rimborso dell’iva comunitaria pagata da soggetti
passivi italiani all’estero (articolo 38bis1 del d.p.r. 633/1972) nonché del
rimborso dell’iva italiana pagata da soggetti residenti nell’UE (articolo 38bis2
del d.p.r. 633/1972).
Come stabilito poi dall’articolo 38ter del d.p.r.
633/1972, hanno diritto anche al rimborso dell’iva italiana anche i soggetti
esercenti un’attività d’impresa, arte o professione, domiciliati e residenti in
Stati non appartenenti alla UE a condizione che detti Stati concedano ai
soggetti italiani la stessa possibilità; attualmente tali Paesi sono Svizzera,
Norvegia, Israele.
RIMBORSO IVA COMUNITARIA A SOGGETTO ITALIANO
Dal primo Gennaio 2010 per ottenere il rimborso dell’iva
comunitaria pagata sugli acquisti UE è sufficiente inviare la richiesta
direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso il portale elettronico messo
a disposizione sul proprio sito internet dalla stessa amministrazione fiscale
italiana.
Requisiti essenziali
La competenza di valutare la richiesta di rimborso è
appannaggio del Centro operativo di Pescara che entro 15 giorni inoltra la
richiesta all’amministrazione straniera e, invece, respinge l’istanza quando il
contribuente italiano:
- è un soggetto privato (senza partita iva);
- effettua solo operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’iva ai sensi degli artt. 19 e ss. del d.p.r. 633/1972;
- opera con il regime dei minimi;
- si avvale del regime speciale per i produttori agricoli;
- ha una stabile organizzazione o una sede secondaria nel Paese cui chiede il rimborso;
- ha effettuato operazioni attive ai fini iva nel Paese cui chiede il rimborso, ad eccezione di i) prestazioni di trasporto e accessorie non imponibili (esenti secondo la semantica comunitaria) ii) operazioni attive con iva assolta dal cessionario/committente col sistema dell’inversione contabile ovvero del reverse charge (quindi le cessioni intracomunitarie con emissione di fatture senza l’indicazione dell’Iva non precludono la facoltà di richiedere il rimborso).
Limitazioni al rimborso Iva
Naturalmente ciascuno Stato membro rimborsa l’iva al
contribuente italiano nella misura in cui i relativi acquisti siano impiegati
per effettuare operazioni soggette a Iva in Italia; l’operatore italiano perciò
deve fare attenzione al calcolo del suo pro-rata di detrazione che dovrà essere
comunicato allo Stato estero di rimborso entro l’anno successivo in modo tale
che l’amministrazione finanziaria straniera sia messa nella condizione di
procedere con i conguagli correttivi. Inoltre lo Stato estero può rifiutare il rimborso al contribuente
italiano qualora in base alla propria normativa formulata in ossequio alla direttiva 2006/112/CE abbia previsto limitazioni oggettive alla detrazione dell’iva.
Segue un esempio di limitazioni oggettive da rispettare in quattro grandi Paesi
membri.
PAESE
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RIMBORSO IVA SOGGETTO A LIMITAZIONI O NON
PERMESSO
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Francia
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spese di rappresentanza, spese di vitto e alloggio,
carburante ad eccezione del diesel utilizzato esclusivamente per lavoro,
trasporto passeggeri e noleggio auto, autoveicoli e motoveicoli nonché alcune
prestazioni a tali beni relative come le riparazioni.
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Germania
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spese di rappresentanza, spese per esigenze
personali estranee all’attività economica, spese di vitto e alloggio.
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Regno Unito
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spese di rappresentanza, spese per esigenze
personali estranee all’attività economica, acquisti per la rivendita nel
Regno Unito, noleggio di auto, beni usati, come ad esempio le autovetture.
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Spagna
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spese di rappresentanza, vitto e alloggio, noleggio
auto e carburante per scopi estranei all’attività economica.
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Dati e documenti richiesti
In linea generale ogni richiesta di rimborso deve
contenere quanto segue:
- dati anagrafici, partita iva e recapiti del contribuente italiano;
- periodo di riferimento dell’istanza;
- il Paese del rimborso e l’importo espresso in euro e in valuta (eventuale);
- il numero delle fatture di cui si chiede il rimborso e il numero degli allegati;
- le coordinate bancarie del contribuente italiano, avendo cura di segnalare anche il codice BIC/SWIFT indispensabile per il buon fine delle transazioni internazionali;
- i riferimenti delle fatture e dei fornitori esteri;
- separata indicazione di imponibile e iva;
- percentuale di detrazione richiesta;
- i codici che identificano i vari beni e servizi acquistati secondo quanto indicato nella Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ormai dal 2010 non è più obbligatorio allegare all’istanza
di rimborso le fatture di acquisto originali emesse nello Stato che deve
eseguire il rimborso, tuttavia il contribuente italiano rimane sempre soggetto
alla richiesta integrativa dell’altro Stato che in qualsiasi momento della
procedura può condurre nuovi e più approfonditi accertamenti. È buona norma
consultare la Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato
comunitario presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate da cui si evince, per
esempio, che la Repubblica Ceca richiede sistematicamente le fatture d’acquisto
in allegato alla domanda.
Termini di presentazione e franchigia
Le istanze di rimborso devono essere presentate ENTRO
IL 30 SETTEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO. È importante
tenere a mente che:
- il rimborso può essere richiesto anche per un periodo non inferiore al TRIMESTRE SOLARE PURCHE' L'IMPORTO RICHIESTO NON SIA INFERIORE A EURO 400; se l’importo relativo ad uno o a più trimestri non raggiunge gli euro 400 allora bisogna presentare l’istanza di rimborso con cadenza annuale sempreché L’IMPORTO RICHIESTO NON SIA INFERIORE A EURO 50.
RIMBORSO IVA ITALIANA A SOGGETTO COMUNITARIO
In linea generale, le regole fin qui esposte valgono,
al contrario, anche per i soggetti passivi d’imposta in un altro Stato membro
che per poter richiedere il rimborso iva all’Agenzia delle Entrate dovranno
preliminarmente comunicare con la propria amministrazioni finanziaria con gli
strumenti che questa ha messo a disposizione (in genere si tratta di portali
elettronici simili al nostro).
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