giovedì 14 marzo 2013

Rimborso Iva comunitaria

I soggetti passivi italiani, imprenditori e professionisti, che acquistano beni e servizi in un Paese membro dell’Unione Europea possono richiedere il rimborso dell’iva corrisposta ai fornitori stranieri attraverso la procedura disciplinata dalla normativa comunitaria. La direttiva 2008/9/CE del 12 Febbraio 2008 ha sostituito la precedente direttiva 79/1072/CEE del 16 Dicembre 1979 e in Italia ha prodotto il d.lgs. 18/2010 che si è occupato giustappunto del rimborso dell’iva comunitaria pagata da soggetti passivi italiani all’estero (articolo 38bis1 del d.p.r. 633/1972) nonché del rimborso dell’iva italiana pagata da soggetti residenti nell’UE (articolo 38bis2 del d.p.r. 633/1972).
Come stabilito poi dall’articolo 38ter del d.p.r. 633/1972, hanno diritto anche al rimborso dell’iva italiana anche i soggetti esercenti un’attività d’impresa, arte o professione, domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla UE a condizione che detti Stati concedano ai soggetti italiani la stessa possibilità; attualmente tali Paesi sono Svizzera, Norvegia, Israele.

RIMBORSO IVA COMUNITARIA A SOGGETTO ITALIANO

Dal primo Gennaio 2010 per ottenere il rimborso dell’iva comunitaria pagata sugli acquisti UE è sufficiente inviare la richiesta direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso il portale elettronico messo a disposizione sul proprio sito internet dalla stessa amministrazione fiscale italiana.

Requisiti essenziali

La competenza di valutare la richiesta di rimborso è appannaggio del Centro operativo di Pescara che entro 15 giorni inoltra la richiesta all’amministrazione straniera e, invece, respinge l’istanza quando il contribuente italiano:
  • è un soggetto privato (senza partita iva);
  • effettua solo operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’iva ai sensi degli artt. 19 e ss. del d.p.r. 633/1972;
  • opera con il regime dei minimi;
  • si avvale del regime speciale per i produttori agricoli;
  • ha una stabile organizzazione o una sede secondaria nel Paese cui chiede il rimborso;
  • ha effettuato operazioni attive ai fini iva nel Paese cui chiede il rimborso, ad eccezione di i) prestazioni di trasporto e accessorie non imponibili (esenti secondo la semantica comunitaria) ii) operazioni attive con iva assolta dal cessionario/committente col sistema dell’inversione contabile ovvero del reverse charge (quindi le cessioni intracomunitarie con emissione di fatture senza l’indicazione dell’Iva non precludono la facoltà di richiedere il rimborso).

Limitazioni al rimborso Iva

Naturalmente ciascuno Stato membro rimborsa l’iva al contribuente italiano nella misura in cui i relativi acquisti siano impiegati per effettuare operazioni soggette a Iva in Italia; l’operatore italiano perciò deve fare attenzione al calcolo del suo pro-rata di detrazione che dovrà essere comunicato allo Stato estero di rimborso entro l’anno successivo in modo tale che l’amministrazione finanziaria straniera sia messa nella condizione di procedere con i conguagli correttivi. Inoltre lo Stato estero  può rifiutare il rimborso al contribuente italiano qualora in base alla propria normativa formulata in ossequio alla direttiva 2006/112/CE abbia previsto limitazioni oggettive alla detrazione dell’iva. Segue un esempio di limitazioni oggettive da rispettare in quattro grandi Paesi membri.

PAESE
RIMBORSO IVA SOGGETTO A LIMITAZIONI O NON PERMESSO
Francia
spese di rappresentanza, spese di vitto e alloggio, carburante ad eccezione del diesel utilizzato esclusivamente per lavoro, trasporto passeggeri e noleggio auto, autoveicoli e motoveicoli nonché alcune prestazioni a tali beni relative come le riparazioni.
Germania
spese di rappresentanza, spese per esigenze personali estranee all’attività economica, spese di vitto e alloggio.
Regno Unito
spese di rappresentanza, spese per esigenze personali estranee all’attività economica, acquisti per la rivendita nel Regno Unito, noleggio di auto, beni usati, come ad esempio le autovetture.
Spagna
spese di rappresentanza, vitto e alloggio, noleggio auto e carburante per scopi estranei all’attività economica.

Dati e documenti richiesti


In linea generale ogni richiesta di rimborso deve contenere quanto segue:
  • dati anagrafici, partita iva e recapiti del contribuente italiano;
  • periodo di riferimento dell’istanza;
  • il Paese del rimborso e l’importo espresso in euro e in valuta (eventuale);
  • il numero delle fatture di cui si chiede il rimborso e il numero degli allegati;
  • le coordinate bancarie del contribuente italiano, avendo cura di segnalare anche il codice BIC/SWIFT indispensabile per il buon fine delle transazioni internazionali;
  • i riferimenti delle fatture e dei fornitori esteri;
  • separata indicazione di imponibile e iva;
  • percentuale di detrazione richiesta;
  • i codici che identificano i vari beni e servizi acquistati secondo quanto indicato nella Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ormai dal 2010 non è più obbligatorio allegare all’istanza di rimborso le fatture di acquisto originali emesse nello Stato che deve eseguire il rimborso, tuttavia il contribuente italiano rimane sempre soggetto alla richiesta integrativa dell’altro Stato che in qualsiasi momento della procedura può condurre nuovi e più approfonditi accertamenti. È buona norma consultare la Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate da cui si evince, per esempio, che la Repubblica Ceca richiede sistematicamente le fatture d’acquisto in allegato alla domanda.

Termini di presentazione e franchigia

Le istanze di rimborso devono essere presentate ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO. È importante tenere a mente che:
  • il rimborso può essere richiesto anche per un periodo non inferiore al TRIMESTRE SOLARE PURCHE' L'IMPORTO RICHIESTO NON SIA INFERIORE A EURO 400; se l’importo relativo ad uno o a più trimestri non raggiunge gli euro 400 allora bisogna presentare l’istanza di rimborso con cadenza annuale sempreché L’IMPORTO RICHIESTO NON SIA INFERIORE A EURO 50.

RIMBORSO IVA ITALIANA A SOGGETTO COMUNITARIO

In linea generale, le regole fin qui esposte valgono, al contrario, anche per i soggetti passivi d’imposta in un altro Stato membro che per poter richiedere il rimborso iva all’Agenzia delle Entrate dovranno preliminarmente comunicare con la propria amministrazioni finanziaria con gli strumenti che questa ha messo a disposizione (in genere si tratta di portali elettronici simili al nostro).
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