Anche quest'anno, per quanto concerne i lavoratori stagionali, è stata
attivata la procedura (prevista dal dpcm 15 febbraio 2013 - programmazione
flussi d'ingresso per lavoro stagionale nel 2013) per consentire l'ingresso
in Italia al personale extracomunitario: in totale, sarà possibile accoglierne
un massimo di 30.000 unità.
Gli Stati di provenienza previsti dal decreto flussi stagionale sono: Albania,
Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herezegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia,
Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria,
Pakistan, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Ucraina, Tunisia.
Il decreto, inoltre, dovrebbe consentire l'ingresso anche agli extracomunitari già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale, per almeno 2 anni consecutivi, per i quali il datore presenti richiesta di nulla osta pluriennale.
Il decreto, inoltre, dovrebbe consentire l'ingresso anche agli extracomunitari già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale, per almeno 2 anni consecutivi, per i quali il datore presenti richiesta di nulla osta pluriennale.
A partire dalle ore 8 del 20 marzo 2013, sarà disponibile,
presso il sito del Ministero dell'Interno, per la compilazione, il
modulo C-stag, relativo alle istanze di nulla osta. I moduli
saranno disponibili fino al 31 dicembre 2013.
L'invio delle istanze, invece, sarà possibile a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dpcm (fonte:
nota Ministerno dell'Interno, nella sezione Immigrati del sito internet).
Dell'istruttoria delle domande si occuperà lo
Sportello unico per l'Immigrazione: ricordiamo che si tratta di un ufficio che
si trova presso ogni Prefettura–Ufficio
territoriale del governo, per la trattazione delle
pratiche relative alle procedure:
- di prima assunzione dei lavoratori stranieri;
- di ricongiungimento familiare;
- del test di conoscenza della lingua italiana.
Lo Sportello è stato istituito in base all'art. 18
della legge "Bossi-Fini" 30 luglio 2002, n. 189, che ha
modificato l'articolo 22 della legge "Turco-Napolitano", D.Lgs.
25 luglio 1998 n. 286. Tornando all'istruttoria delle domande, ecco un
piccolo vademecum su ciò che deve fare il datore di lavoro,
per poter inoltrare il modulo C-stag:
- Reperire il modulo: non è necessario reperirlo in forma cartacea, dato che la presentazione della domanda avviene tramite una procedura completamente telematica : è necessario invece prelevare, tramite il sito del Ministero dell'Interno, il Modulo C-stag;
- Presentare la domanda: i datori di lavoro possono:- presentare la domanda tramite la propria associazione di categoria accreditata o- inviarla direttamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione, con la seguente procedura (che richiede l'utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione internet).
Ricevere il
provvedimento
Il datore di lavoro sarà convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà esibire la documentazione richiesta (visualizzabile all'atto della compilazione del Modulo C). Lo Sportello Unico procederà all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda, con quelle della documentazione esibita. Il datore di lavoro informerà il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana, presso lo Stato di residenza. Nota: anche quest'anno, è confermata la procedura ex art. 17 del Dl 5/2012 (detta del silenzio-assenso): qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi entro 20 giorni al datore il diniego al nulla osta, la richiesta si intenderà accolta, nel caso in cui ricorrano,congiuntamente, le seguenti condizioni:
- la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato a prestare servizio, l'anno precedente, presso il medesimo datore;
- il lavoratore, l'anno precedente, sia stato regolarmente assunto ed abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
Dott.ssa
Noemi Secci
Consulente
del Lavoro
Se
questo articolo ti è stato utile condividilo sui social oppure diventa un
lettore fisso del blog iscrivendoti tra i membri. Grazie!
non sono più ammessi i cittadini del Bangladesh
RispondiElimina