venerdì 22 marzo 2013

Al via i nulla osta per lavoratori stagionali: piccolo vademecum

Anche quest'anno, per quanto concerne i lavoratori stagionali, è stata attivata la procedura (prevista dal dpcm 15 febbraio 2013 - programmazione flussi d'ingresso per lavoro stagionale nel 2013) per consentire l'ingresso in Italia al personale extracomunitario: in totale, sarà possibile accoglierne un massimo di 30.000 unità.
Gli Stati di provenienza previsti dal decreto flussi stagionale sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herezegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Ucraina, Tunisia.
Il decreto, inoltre, dovrebbe consentire l'ingresso anche agli extracomunitari già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale, per almeno 2 anni consecutivi, per i quali il datore presenti richiesta di nulla osta pluriennale.
A partire dalle ore 8 del 20 marzo 2013, sarà disponibile, presso il sito del Ministero dell'Interno, per la compilazione, il modulo C-stag, relativo alle istanze di nulla osta. I moduli saranno disponibili fino al 31 dicembre 2013.
L'invio delle istanze, invece, sarà possibile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dpcm (fonte: nota Ministerno dell'Interno, nella sezione Immigrati del sito internet). 
Dell'istruttoria delle domande si occuperà lo Sportello unico per l'Immigrazione: ricordiamo che si tratta di un ufficio che si trova presso ogni Prefettura–Ufficio territoriale del governo,  per la trattazione delle pratiche relative alle procedure: 
  • di prima assunzione dei lavoratori stranieri;
  • di ricongiungimento familiare;
  • del test di conoscenza della lingua italiana.
Lo Sportello è stato istituito in base all'art. 18 della legge "Bossi-Fini" 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato l'articolo 22 della legge "Turco-Napolitano", D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Tornando all'istruttoria delle domande, ecco un piccolo vademecum su ciò che deve fare il datore di lavoro, per poter inoltrare il modulo C-stag: 
  1. Reperire il modulo: non è necessario reperirlo in forma cartacea, dato che la presentazione della domanda avviene  tramite una procedura completamente telematica : è necessario invece prelevare, tramite il sito del Ministero dell'Interno, il Modulo C-stag;
  2. Presentare la domanda: i datori di lavoro possono:- presentare la domanda tramite la propria associazione di categoria accreditata o- inviarla direttamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione, con la seguente procedura (che richiede l'utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione internet). 
Dal 20 marzo 2013 il datore di lavoro può registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande, compilare ilmodulo online e scaricare l’applicativo mini-client per l’invio delle domande, mentre dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del dpcm può inviare il modulo compilato al servizio di inoltro. Dal sito http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà, poi, possibile visualizzare lo stato della propria pratica.
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro sarà convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà esibire la documentazione richiesta (visualizzabile all'atto della compilazione del Modulo C). Lo Sportello Unico procederà all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda, con quelle della documentazione esibita. Il datore di lavoro informerà il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana, presso lo Stato di residenza. Nota: anche quest'anno, è confermata la procedura ex art. 17 del Dl 5/2012 (detta del silenzio-assenso): qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi entro 20 giorni al datore il diniego al nulla osta, la richiesta si intenderà accolta, nel caso in cui ricorrano,congiuntamente, le seguenti condizioni:
  • la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato a prestare servizio, l'anno precedente, presso il medesimo datore; 
  • il lavoratore, l'anno precedente, sia stato regolarmente assunto ed abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. 
In questo caso si potranno specificare nell'apposito campo inserito nel modello C-stag i dati relativi all'anno precedente della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore, e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo. Al momento della compilazione, il sistema effettuerà dei controlli sulla validità della comunicazione obbligatoria e del permesso di soggiorno/assicurata inseriti dall'utente, non consentendo l'invio della domanda ove gli stessi risultino incongruenti. Dunque, essendo presenti i due requisiti di cui sopra , dopo 20 giorni dall'inoltro della domanda, il datore potrà chiamare il lavoratore, senza aspettare che lo sportello unico istruisca la pratica. In questo caso, il sistema impegnerà una quota, ove disponibile, e trasmetterà i dati relativi all'istanza al Ministero degli Affari Esteri per la richiesta del visto d'ingresso.Dato che, in tale fattispecie, non è prevista l'emissione del nulla osta, il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare, quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di"richiesta di visto inoltrata". Il contratto di soggiorno dovrà essere poi sottoscritto contestualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del Permesso di soggiorno.

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro

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