Nonostante
questo strumento sia operativo dal 2008, ancora oggi molte persone hanno
diversi dubbi e perplessità, in materia.
Approfitto,
dunque, delle numerose domande che mi sono state fatte , per scrivere questa
breve guida sull’argomento, contenente le problematiche principali, ed alcuni
casi particolari.
IL
CONTENUTO DEL LUL
Con il
D.lgs. 112/2008 sono stati abrogati i libri matricola e paga, e, conseguentemente,
istituito il L.U.L., Libro Unico del Lavoro.
In questo
libro devono essere registrati tutti i
lavoratori (tranne i coadiuvanti di
impresa familiare, ed i soci lavoratori
di società; il LUL è obbligatorio,invece,
anche per i co.co.pro o collaborazioni a progetto, per i lavoratori
a domicilio, i somministrati ed i distaccati, e per gli associati
in partecipazione).
Nel L.U.L.
devono essere indicati:
- i dati del lavoratore;
- matricola/qualifica/inquadramento;
- prospetti paga mensili;
- calendario presenze (i dati paga e
presenze devono essere registrati entro il 16
del mese successivo).
Le
annotazioni relative alla presenza o
assenza dei lavoratori devono essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti da
apposita legenda tenuta anche separatamente dal libro unico. L’obbligo di
annotazione delle giornate di assenza che hanno riflessi su istituti legali o
prestazioni previdenziali, vale anche in riferimento ai collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto.
ELABORAZIONE E CONSERVAZIONE
ELABORAZIONE E CONSERVAZIONE
Prevalentemente,
il L.U.L. è tenuto con modalità
informatiche (vi sono diversi software
ad hoc, in commercio, di varie case produttrici, come Zucchetti, Inaz, Buffetti, CSS, Osram, Iubar…): in questo caso,
dato che trattasi di documenti non modificabili, non è necessaria la
vidimazione dell’Inail, foglio per foglio, ma è sufficiente la comunicazione preventiva alla DTL (la Direzione Territoriale del Lavoro) via
email , fax o raccomandata.
Alle società
di software è rilasciato, poi, un ulteriore numero di autorizzazione preventiva, che viene riportato in ogni foglio.
Può essere
tenuto anche con:
- elaborazione e stampa
meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni
pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l’INAIL, in sede di stampa
del modulo continuo;
- stampa laser,
con autorizzazione preventiva, da parte dell’INAIL, alla stampa e generazione
della numerazione automatica;
Qualunque
sia il sistema di conservazione ed elaborazione del libro unico adottato dal
datore di lavoro, resta fermo l’obbligo, in fase di stampa, di attribuire a
ciascun foglio che compone il documento, una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o
annullati. Il LUL può
essere tenuto dall’impresa, da un CAF o da un Consulente del lavoro (che è obbligato a formalizzare incarico o
cessazione entro 30 giorni, ed a comunicare all’INAIL l’elenco datori assistiti,
tramite “punto cliente Inail”, nei servizi online per gli utenti registrati al
sito dell’Inail).
Per tali soggetti, che sono
abilitati dalla legge n. 12/1979, in fase di stampa sul libro unico del lavoro
devono essere riportate obbligatoriamente due autorizzazioni.
La prima,
rilasciata per la tenuta della numerazione unitaria ( che è rappresentata da un
nuovo numero rispetto a quello già in possesso),è attribuita dal software
dell’INAIL, una volta comunicato l’elenco delle aziende assistite.
La seconda autorizzazione da riportare è, invece, quella rilasciata alle società di software.
Per quanto concerne le modalità
di tenuta, è possibile conservare una stampa riepilogativa dei
numeri assegnati in ciascun mese (adempimento previsto in passato come
obbligatorio dal decreto ministeriale 30 ottobre 2002, ora abrogato), oppure
conservare copia del libro unico, anche in formato pdf, su CD , senza la
necessità della marca temporale.
Bisogna ricordare, inoltre, che elaborazione e conservazione, o tenuta,
costituiscono due momenti distinti: ad esempio, io, datore, potrò
conservare nella mia azienda il LUL, anche se questo è stato elaborato e
stampato dal mio Consulente del lavoro, quando al professionista non è stata
delegata anche la tenuta.
CASI PARTICOLARI
Per chi paga il personale alla fine del mese
lavorativo, è possibile stampare il 27 i dati retributivi ed entro il 16 del
mese successivo il calendario delle presenze.
Il Libro Unico
deve contenere, in ogni caso, la specifica annotazione relativa al parziale differimento
dei dati valorizzati. In caso di Libro Unico con layout unitario (retribuzioni
e presenze sul medesimo foglio) sarà possibile alternativamente: stampare con
numerazione i dati retributivi senza il calendario delle presenze (lasciato in
bianco) e successivamente stampare, sempre con numerazione, il solo calendario
presenze (senza retribuzioni); oppure, stampare
un “prospetto di paga” non numerato per l’erogazione dello stipendio e in
seguito stampare, entro il 16 del mese successivo, il Libro Unico completo dei
dati retributivi e del calendario delle presenze (ovviamente riportando nel
Libro Unico i medesimi dati retributivi contenuti nel prospetto paga). L’impresa che usufruisce della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria, con pagamento diretto del trattamento di
integrazione da parte dell’INPS, è tenuta ad iscrivere nel Libro Unico i
dipendenti interessati, ed a elaborare un foglio paga con l’indicazione della
corresponsione dell’ammortizzatore da parte dell’ente.
LE SANZIONI IN MATERIA DI L.U.L.
Per mancata
istituzione del LUL in azienda: fino a 2.500€;
per infedele registrazione: fino a 3.000€;
per
registrazione tardiva: 1500€;
per mancata esibizione: fino a 2.000€ (3.000€
per recidiva);
per omessa
esibizione LUL, da parte del CDL/commercialista/CAF: 1.000€
Per mancata
conservazione (fino a 5 anni dall’ultima registrazione): 600€.
Si tratta di
sanzioni amministrative.
Dott.ssa Noemi Secci (Consulente del Lavoro)
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