La legge 50/2014, di conversione del Dl 4/2014, ha eliminato l’obbligo
dichiarativo per i depositi e i conti bancari costituiti oltre confine
che, complessivamente nel periodo d’imposta, non superano i 10mila euro. Prima di quest'ultimo intervento normativo, il 20 Agosto 2013 al n.
194 della Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 97/2013
(Legge Europea 2013) che all'art. 9 ha riscritto completamente le norme sul
monitoraggio fiscale veicolate dal d.l. 167/1990 (trasferimenti di
denaro, patrimonio all'estero, quadro RW eccetera). È stato il caso EU Pilot 1711/11/TAXU che ha
provocato l'apertura della procedura d'infrazione nei confronti
dell'Italia con cui la Commissione Europea ha intimato la revisione
delle regole sul monitoraggio fiscale ritenute inadeguate e
sproporzionate.
Monitoraggio fiscale e
antiriciclaggio
La più importante novità
teorica introdotta dalla Legge Europea 2013 è l'aggancio della
disciplina sul monitoraggio fiscale a quella dell'antiriciclaggio di
cui al d.lgs. 231/2007. L'intenzione è quella di porre rimedio al
fenomeno dei prestanome e delle società di comodo che fino ad oggi
hanno consentito ai residenti italiani più ostili al fisco di
evitare il quadro RW perché giuridicamente non titolari. Le nuove
norme estendono l'obbligo dichiarativo anche ai titolari effettivi.
Secondo l'antiriciclaggio il titolare effettivo è «la
persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o
un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le
persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale
entità, ovvero ne risultano beneficiari […]».
Soggetti monitoranti e la
soglia dei 15.000 euro
Gli operatori finanziari
(banche, s.i.m., s.g.r. ecc.) che gestiscono il patrimonio o
intervengono nella riscossione dei redditi delle attività detenute
all'estero devono, come prima, comunicare i dati rilevanti ai fini
fiscali all'amministrazione finanziaria, ma adesso solo nel caso di
trasferimenti pari o superiori a euro 15.000, soglia mutuata dalla
normativa antiriciclaggio. Si ribadisce che la soglia di euro 15.000
rileva solo per gli obblighi degli intermediari finanziari e non ha
nulla a che fare con gli importi previsti per la dichiarazione delle
persone fisiche e quindi con il quadro RW di cui si dirà nel
prosieguo. Per gli operatori finanziari inadempienti la Legge Europea
2013 prevede un inasprimento delle sanzioni che possono variare tra
il 10 e il 25 percento dell'importo non segnalato.
Il modulo RW per i
soggetti titolari delle attività all'estero
La nuova disciplina sul
monitoraggio fiscale ha rivoluzionato il modulo RW, nel senso di un
profondo snellimento che ha eliminato le Sezioni I (trasferimenti da
e verso l'estero) e III (trasferimenti estero su estero) lasciando
solo la Sezione II (consistenze alla fine del periodo). Tuttavia
adesso non solo i titolari giuridici, ma anche i titolari effettivi
dovranno servirsi della Sezione II per dichiarare le attività di cui
dispongono o possono disporre e da cui possono ritrarre redditi di
fonte estera imponibili in Italia. A tal proposito è utile ricordare
che l'amministrazione finanziaria, come illustrato nella Circolare
43/E del 2009, si avvale della presunzione di fruttuosità delle
somme non dichiarate detenute in paesi a fiscalità privilegiata.
Accertamento
e sanzioni
L'amministrazione
finanziaria deve contestare le violazioni alla disciplina sul
monitoraggio fiscale entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione infedele, ovvero
entro la stessa data del quinto anno successivo a quello in il
contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione in caso di
omissione dell'adempimento.
Le
nuove norme alleggeriscono l'impianto sanzionatorio del d.l. 167/1990
prevedendo la sanzione dal 3 al 15 percento degli importi non
dichiarati (prima la forchetta andava dal 10 al 50 percento) e
soprattutto togliendo dalle mani del fisco lo strumento della
confisca di beni per equivalente.
La circolare 38/E dell'Agenzia delle Entrate del 23/12/2013 rappresenta l'ultimo contributo dell'amministrazione finanziaria sul tema del monitoraggio fiscale.
La circolare 38/E dell'Agenzia delle Entrate del 23/12/2013 rappresenta l'ultimo contributo dell'amministrazione finanziaria sul tema del monitoraggio fiscale.
Se
questo articolo ti è stato utile clicca Mi piace, condividilo sui social oppure diventa un
lettore fisso del blog iscrivendoti tra i membri. Grazie!
Come vengono gestite situazioni particolari come il Plan Epargne Logement francese?
RispondiEliminaUn cittadino francese che diventa residente in Italia che possiede un PEL da prima del suo arrivo in Italia, cosa deve dichiarare e come si deve comportare?
Ricordo che il PEL è defiscalizzato in Francia e gli interessi prodotti non possono essere versati al di fuori dello stesso PEL (e dunque su un eventuale conto italiano) in quanto tirare soldi dal PEL ne produrebbe la chiusura.
Inoltre, certe banche francesi non dichiarano nel saldo effettivo gli interessi effettivi fino al versamento definitivo al momento della chiusura del PEL. Sul conto della Caisse d'épargne, gli interessi maturati non appaiono ed infatti non sono nemmeno comunicati all'Italia nello scambio d'informazioni intra stati.
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto, sono abbastanza smarrito.