Un breve vademecum pratico, per i nostri lettori, sulla nuova indennità di disoccupazione,ordinaria (Aspi), ed a requisiti ridotti (Mini-Aspi). "L'estate sta finendo...e il lavoro se ne va", continuerei io, almeno qui in Sardegna, patria degli impieghi stagionali. "Consoliamoci", allora, con l'indennità di disoccupazione, che , dopo la Legge Fornero, si chiama Aspi.
I requisiti per accedere all'ASPI
- anzianità contributiva Inps di almeno 2 anni (cioè il primo contributo pagato all'Inps -gestione dipendenti-nella tua vita lavorativa, deve risalire ad almeno 2 anni fa);
- almeno 1 anno di contribuzione accreditata (52 settimane) negli ultimi 2 anni;
- stato di disoccupazione (appena licenziato, devi rendere subito la dichiarazione di disponibilità al Centro per l'Impiego).
Eccezioni. Non hai diritto all'Aspi se:
- hai dato le dimissioni (a meno che non fossero per giusta causa, o durante la maternità);
- hai aderito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (a meno che non si tratti di procedura conciliativa davanti alla DTL, o per trasferimento presso una sede distante oltre 50 km dalla tua residenza).
Non contano i periodi di contribuzione figurativa (Cig a zero ore, infortunio-malattia...): tali periodi vengono neutralizzati, ed il periodo comprendente i due anni precedenti viene ampliato di conseguenza. Ad esempio, se Tizio è disoccupato dal 16 settembre 2013, il periodo di riferimento andrà dal 16 settembre 2011 al 16 settembre 2013; se Tizio, in quest'arco di tempo, ha avuto due mesi di cig a zero ore, l'arco temporale partirà dal 16 luglio 2011.
I requisiti per accedere alla Mini-ASPI
Occorre rispettare quanto segue:
Occorre rispettare quanto segue:
- anzianità contributiva Inps di almeno 2 anni (cioè il primo contributo pagato all'Inps -gestione dipendenti-nella tua vita lavorativa, deve risalire ad almeno 2 anni fa);
- almeno 13 settimane di contribuzione accreditata nell'ultimo anno.
Eccezioni. Non hai diritto alla Mini-Aspi se:
- hai dato le dimissioni (a meno che non fossero per giusta causa, o durante la maternità);
- hai aderito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (a meno che non si tratti di procedura conciliativa davanti alla DTL,o per trasferimento presso una sede distante oltre 50 km dalla tua residenza).
Quando effettuare la domanda
Entro due mesi dal licenziamento: il trattamento ti sarà erogato dopo 8 giorni dalla richiesta.
Dove effettuare la domanda
- Sito Inps (con Pin personale)-Servizi al cittadino;
- chiamando il numero verde Inps 803.164;
- sedi Inps-patronati;
A quanto ammonta il trattamento Aspi e Mini-Aspi
Ammonta a € 1.180, per il 2013, + il 25% di (retribuzione media di riferimento dell'ultimo biennio- 1.180). Ad esempio, se Tizio aveva 2.000€ di retribuzione media nel biennio, il trattamento sarà:
(€ 1.180+ 25%x(2000-1180)= 1180+ (25%x820)= 1180+205=1385.
Per quanto tempo viene erogata l'indennità Mini-Aspi
Per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nell'ultimo anno (ad esempio, se hai 20 settimane,ti verrà corrisposto per 10 settimane).
Per quanto tempo viene erogata l'Aspi
Per chi ha meno di 50 anni, 8 mesi (dal sesto mese viene ridotta del 15%); oltre 50 anni, 12 mesi
Come si perde la Mini Aspi (decadenza dall'indennità)
- Perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni (entro i 5 giorni, la sospende);
- inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.
Come si perde l' Aspi (decadenza dall'indennità)
- Perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi (entro i 6 mesi, la sospende);
- inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità .
Non si perde:
- per lavoro occasionale accessorio con compensi inferiori a € 3.000 l'anno;
- per lavoro autonomo, co.co.pro, con compenso previsto inferiore a € 8.000 l'anno (ma riduce l'indennità di un importo pari all'80% dei compensi preventivati )
Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del lavoro
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