Il contratto a termine, precedentemente disciplinato dal Dlgs. 368/2001, ha subito sostanziali modifiche con la riforma Fornero (legge 92/2012). Mentre precedentemente tale tipologia di assunzione era ammessa solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, con l'ultima legge è stato introdotto il contratto "acausale", in occasione del primo rapporto a termine tra azienda e lavoratore, purchè inferiore a 12 mesi, nel limite massimo del 6% lavoratori occupati.
Il Decreto Lavoro (dl 76-2013) ha nuovamente modificato la disciplina, rendendo il contratto acausale prorogabile, qualora previsto da contratti collettivi, anche aziendali; quindi, i 12 mesi di contratto possono essere comprensivi di un'eventuale proroga e, soprattutto, i contratti collettivi possono prevedere anche una durata maggiore di 12 mesi, nonchè la sottoscrizione di tale tipologia da parte di dipendenti che abbiano precedentemente intrapreso con l'azienda stessa un rapporto di lavoro subordinato. La proroga si applica anche ai contratti in corso sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DL (28 giugno 2013),secondo la circolare 35/2013 del Ministero del lavoro. Inoltre, anche al contratto senza causa potranno essere applicati i cd. periodi "cuscinetto" (giorni di continuazione del rapporto, che comportano una maggiorazione pro lavoratore del 20%, del 40% dall'undicesima giornata in poi), per cui, nell'ipotesi ordinaria di 12 mesi , potrà possedere una durata massima di 12 mesi e 50 giorni.
Infine, vi sono modifiche anche per quanto concerne la riassunzione a termine: aboliti, difatti, gli intervalli di 60 e 90 giorni tra un contratto a tempo determinato e l'altro, introdotti dalla legge Fornero, si è ritornati alla disciplina precedente, con intervalli di 10 giorni (per rapporto con durata minore di 6 mesi) e di 20 giorni, qualora la durata sia superiore ai 6 mesi.
Consulente del Lavoro
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