Rientrano
nelle fattispecie (art.4, comma 1, Legge 92/2012) le aziende
con oltre 15 dipendenti, che hanno
necessità di operare riduzioni del personale. L'Inps incentiva
l'esodo dei lavoratori per i quali manchino non più di 48 mesi
all'accesso alla pensione (compresi dirigenti), mediante la
corresponsione di un trattamento pari all'assegno pensionistico.
Tuttavia, detto trattamento, sino alla completa
maturazione dei requisiti pensionistici, pur essendo erogato
dall'Ente, è a totale carico del datore di lavoro. L'Inps, difatti
richiederà, a garanzia dell'adempimento, fideiussione bancaria.
L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo
4, comma 1, della legge n. 92/2012 è subordinato all’espletamento
delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo
volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali:
entrambe le procedure devono concludersi con la firma
di un accordo da parte delle organizzazioni sindacali, dal quale
risulti una situazione di eccedenza del personale, l’indicazione
del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro
il quale il programma di esodo deve concludersi.
Detto accordo dovrà
essere presentato, poi, all'Inps, mediante invio telematico (modulo
“contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel
campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a
pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”, utilizzando un
facsimile appositamente predisposto.
Dopo le verifiche
della sede competente, l’accordo viene validato dall’Istituto,
con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il
possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario. In
caso di esodo ex L. 223/91 (non volontario), in caso di carenza dei
requisiti dei singoli lavoratori, l'accordo non può essere validato.
In seguito, il
datore dovrà consegnare la documentazione comprovante il rilascio
della fideiussione e solo dopo la sua accettazione viene aperta
una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione
figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge
n. 92/2012, contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “6E
”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della
contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex
art. 4 della legge n. 92/2012
Infine, a seguito
della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria, e
dell’apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di
lavoro presenterà all’INPS le domande telematiche di prestazione
per ciascun lavoratore.
Dopo l'invio della
richiesta, precisamente il primo giorno del mese successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione è erogata,
dall'Inps, in rate mensili; il valore della prestazione è pari
all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al
lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base
alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata
che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Sull’importo
della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non
spettano assegni familiari (ANF), non possono essere effettuate
trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e
ricongiunzioni , che devono quindi essere interamente versati
prima
dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello
stipendio; per mutui ecc.).
La prestazione
non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai
superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme
ordinarie.
In caso di accesso
al trattamento di esodo con età inferiore ai 62 anni, si applica
l'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011; dunque ci
sarà la penalizzazione di un punto
percentuale per ogni anno mancante al raggiungimento del
sessantaduesimo anno d'età,
e di 2 punti per ogni anno ulteriore inferiore al sessantesimo.
Tuttavia, la riduzione cesserà di operare qualora i 62 anni siano
compiuti prima dell'accesso al trattamento pensionistico .
CHIARIMENTO:
la riduzione, in via generale, non si applicherà, sino al 2017, per
chi abbia solo periodi di contribuzione derivanti da prestazioni
lavorative (compresi malattia, maternità, CIG, leva, infortunio);
tuttavia, il trattamento di esodo in oggetto non rientra in questa
casistica, perciò la riduzione percentuale si applicherà comunque.
La retribuzione
media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi
correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi
continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive
(retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero
di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Nel caso in cui
intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso
al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento
dell’aspettativa di vita superiore a quello ex decreto legge n.
201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione,
l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore
necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico
del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione
dell’importo della garanzia fideiussoria
Dott.ssa
Noemi Secci
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del lavoro
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