giovedì 22 agosto 2013

Esodati: tutte le novità e commento alla circolare esplicativa Inps 119-2013

Rientrano nelle fattispecie (art.4, comma 1, Legge 92/2012) le aziende con oltre 15 dipendenti, che hanno necessità di operare riduzioni del personale. L'Inps incentiva l'esodo dei lavoratori per i quali manchino non più di 48 mesi all'accesso alla pensione (compresi dirigenti), mediante la corresponsione di un trattamento pari all'assegno pensionistico.
Tuttavia, detto trattamento, sino alla completa maturazione dei requisiti pensionistici, pur essendo erogato dall'Ente, è a totale carico del datore di lavoro. L'Inps, difatti richiederà, a garanzia dell'adempimento, fideiussione bancaria. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 è subordinato all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali: entrambe le procedure devono concludersi con la firma di un accordo da parte delle organizzazioni sindacali, dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

Detto accordo dovrà essere presentato, poi, all'Inps, mediante invio telematico (modulo “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”, utilizzando un facsimile appositamente predisposto.

Dopo le verifiche della sede competente, l’accordo viene validato dall’Istituto, con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario. In caso di esodo ex L. 223/91 (non volontario), in caso di carenza dei requisiti dei singoli lavoratori, l'accordo non può essere validato.

In seguito, il datore dovrà consegnare la documentazione comprovante il rilascio della fideiussione e solo dopo la sua accettazione viene aperta una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “6E ”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012

Infine, a seguito della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria, e dell’apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenterà all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore. 

Dopo l'invio della richiesta, precisamente il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione è erogata, dall'Inps, in rate mensili; il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano assegni familiari (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni , che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).

La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie.

In caso di accesso al trattamento di esodo con età inferiore ai 62 anni, si applica l'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011; dunque ci sarà la penalizzazione di un punto percentuale per ogni anno mancante al raggiungimento del sessantaduesimo anno d'età, e di 2 punti per ogni anno ulteriore inferiore al sessantesimo. Tuttavia, la riduzione cesserà di operare qualora i 62 anni siano compiuti prima dell'accesso al trattamento pensionistico .

CHIARIMENTO: la riduzione, in via generale, non si applicherà, sino al 2017, per chi abbia solo periodi di contribuzione derivanti da prestazioni lavorative (compresi malattia, maternità, CIG, leva, infortunio); tuttavia, il trattamento di esodo in oggetto non rientra in questa casistica, perciò la riduzione percentuale si applicherà comunque.

La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello ex decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria

Dott.ssa Noemi Secci

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