domenica 6 febbraio 2011

Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica

D: I lavori di sostituzione degli infissi cominciati nel 2010 termineranno nel 2011. Nel 2010 ho già versato all'azienda che esegue i lavori un cospicuo acconto, mentre il pagamento a saldo avverrà, naturalmente, nel 2011 a lavori ultimati. Posso beneficiare della detrazione del 55% già dalla prossima dichiarazione (730 e Unico 2011 per redditi d'imposta 2010) per l'acconto versato nel 2010?


R: Prima di rispondere precisamente alla domanda su esposta sarà meglio ricordare in via generale ai contribuenti che gli adempimenti da porre in essere per beneficiare della detrazione del 55% sono numerosi e che spesso si rischia di decadere dal beneficio della detrazione proprio per non aver seguito puntualmente le istruzioni ministeriali. Ecco riportati di seguito i documenti e gli adempimenti necessari per poter fruire della detrazione in oggetto:
1.fattura con indicazione separata del costo della manodopera;
2.asseverazione di un tecnico abilitato;
3.attestato di certificazione energetica;
4.scheda informativa;
5.invio telematico di comunicazione lavori all'ENEA entro 90 gg dal termine dei lavori.
L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che: «Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall’anno 2008, non è richiesto l’attestato di qualificazione energetica». Si invitano i contribuenti a prendere visione del file allegato Istruzioni compilazione 730 2010.pdf, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che alle pagine 44 e 65 riporta con maggiore dettaglio quanto esposto sin qui. Nel caso poi di lavori eseguiti a cavallo tra il 2010 e il 2011, e veniamo dunque alla domanda che ha generato il post, un ulteriore adempimento si rende necessario oltre a quelli indicati poc'anzi: l'invio, entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, di un primo documento telematico con cui si comunica all'ENEA lo svolgimento dei lavori a cavallo dei due periodi d'imposta. Nel caso di specie il contribuente che ha pagato un acconto per la parte di lavori eseguiti nel 2010 e che vuole usufruire delle detrazioni d'imposta su tale acconto nel 730/2011 per redditi 2010 deve inviare entro il 31/03/2011 la comunicazione all'ENEA. Ciò non esime lo stesso contribuente dall'obbligo di inviare un nuovo documento telematico entro 90 gg dal completamento dei lavori. Per quanto riguarda questa seconda parte del post si invitano i contribuenti a prendere visione del file allegato Istruzioni 55%.pdf, anche in questo caso reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Non rimane dunque che leggere per bene i documenti allegati a questo post e farsi aiutare nella produzione della documentazione dall'azienda o dall'artigiano che eseguono i lavori e dal C.A.F. o dal professionista di fiducia (per gli invii telematici all'ENEA).

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