D:  Per quanto tempo devo conservare copia della dichiarazione dei redditi e  dei documenti comprovanti gli oneri deducibili e detraibili inseriti  nella stessa dichiarazione?
R:  Il legislatore ha messo a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria  diversi strumenti di controllo. Nello specifico si tratta di quelli di  tipo formale ex artt. 36bis e 36ter del D.P.R. 600/73 e di quelli di  tipo sostanziale (che si concretizzano in genere in accessi, ispezioni e  verifiche presso le sedi in cui opera il contribuente). A seconda dello  strumento di controllo utilizzato la tempistica utile  all'Amministrazione Finanziaria per accertare l'eventuale evasione  cambia notevolmente. Tuttavia si può facilmente intuire che al  contribuente poco interessa in virtù di quale norma di legge  l'Amministrazione Finanziaria bussa alle sue porte. Ciò premesso, la longa manus  dello Stato può arrivare a colpire (o meno paurosamente, solo a  chiedere chiarimenti!) al contribuente entro i termini previsti ex art.  43 del D.P.R. 600/73: «1. Gli avvisi di accertamento devono essere  notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno  successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di  dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di  accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno  successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere  presentata». Insomma la  legge è chiara: se il contribuente ha presentato dichiarazione infedele  allora deve conservare i documenti per 4 anni; se invece, pur obbligato a  farlo, non ha presentato la dichiarazione allora deve conservare i  documenti per 5 anni. Cionondimeno l'ultimo art. citato specifica che detti termini (di quattro e cinque anni!) possono essere raddoppiati «in  caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi  dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati  previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74». Ciò a dire che se  il contribuente che ha presentato dichiarazione infedele o ha omesso di  presentare la dichiarazione ha in aggiunta commesso un reato penale  allora deve conservare i documenti rispettivamente nel primo caso per 8  anni e nel secondo caso per 10. Sintetizzando, gli atti e le  omissioni che ricadono nella sfera attrattiva del D. Lgs. 74/2000 e che  quindi fanno scattare la denuncia penale sono: uso di fatture o altri  documenti per operazioni inesistenti (falsa fatturazione!), occultamento  o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute  certificate, infedele o omessa dichiarazione che comporti evasione per  almeno 77468,53 euro di imposta ecc. In  conclusione, si può affermare che il classico lavoratore dipendente che  non tiene le scritture contabili, che non ha ragione di emettere o  ricevere fatture, che non ha l'obbligo di versare ritenute certificate  (anzi le ritenute le versano altri per lui!) e che, stando al reddito  lordo medio del dipendente italiano, anche volendo forse non riuscirebbe  ad evadere 77468,53 euro di imposta può dormire tranquillo la notte  conservando i documenti fiscali per 5 anni a partire dall'anno in cui è  stata presentata la dichiarazione.
 
 
 
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