domenica 20 gennaio 2013

TARES: la nuova tassa sui rifiuti

Dal 2013, tutti i regimi di prelievo comunale per la raccolta dei rifiuti, saranno sostituiti dalla TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Purtroppo, per il contribuente, saranno introdotti ulteriori aggravi poiché il tributo dovrà coprire i costi sostenuti per il servizio al 100% e oltre al corrispettivo per la gestione dei rifiuti, vi sarà inoltre un’aggiunta di 0,30 € al metro quadro per i servizi indivisibili resi dal comune ai cittadini. L’unico aspetto positivo è che, qualora il comune non opti per una tariffa corrispettivo (applicabile solo in caso di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti), non potrà essere applicata l’IVA (come avveniva con la TIA 1 e 2), in quanto la natura del prelievo sarà considerata tributaria.

Chi deve pagare

La Tares sarà dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; quindi, in parole povere, il soggetto passivo non sarà il proprietario in quanto tale, ma il residente, l’esercente o l’utilizzatore. Ad esempio, se nell’immobile è residente un nucleo familiare, si instaurerà tra i componenti un vincolo di solidarietà per il pagamento del tributo (secondo tale vincolo, il primo a pagare libera gli altri dall’obbligo verso l’Ente, ma ha il diritto di rivalsa verso i coobbligati); lo stesso vale nel caso di più utilizzatori in comune di un’area o di un locale.
Soltanto nel caso di utilizzi di breve durata (inferiori ai 6 mesi), come avviene ad esempio per la locazione di un appartamento per le vacanze, il tributo dovrà essere pagato soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Le aree condominiali (purché non occupate in via esclusiva), e le aree scoperte pertinenziali (giardini) sono escluse dalla tassazione; sono compresi, invece, garage e cantine.
La base imponibile
 
La legge in materia è la n. 214/2011 (ex D.L. 201/2011), la quale prevede che il tributo, per abitazioni e pertinenze, debba essere calcolato applicando una tariffa decisa dal comune (secondo quantità e qualità media di rifiuti prodotti per unità di superficie) all’80% della superficie catastale ( calcolata ex d.p.r. 138/1998). Quindi, dalla superficie calpestabile si passerà ad una superficie convenzionale catastale: dato che, tuttavia, ancora oggi solo un’esigua parte degli immobili è dotato di superficie catastale, un emendamento alla legge di stabilità per il 2013 prevede che la superficie da considerare sia ancora quella calpestabile (quindi, la stessa della TARSU e della TIA 1 e 2).
Le due componenti della Tares 
Il tributo è composto da due voci: la Tares-rifiuti (finalizzata a coprire i costi dello smaltimento rifiuti urbani) e la Tares-servizi (finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni). Mentre la prima ha natura di tassa, la seconda ha natura di imposta, e viene determinata mediante una maggiorazione (della Tares-rifiuti) di 0,30 € al metro quadro, innalzabile a 0,40€ con delibera del consiglio comunale. 
Riduzioni 
Nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ed in ragione della distanza dal punto di raccolta. Inoltre, sono previste riduzioni facoltative per le seguenti fattispecie:
  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, o con uso limitato e discontinuo;
  • abitazione occupata da persone che abbiano la dimora, per più di 6 mesi l’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.
Esoneri 
Come per la Tarsu, l’art. 62 comma 2, D.lgs. 507/93 stabilisce che non sono soggetti alla tassa (Tarsu) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati[]. Per sottrarre un locale al prelievo, è sufficiente che si provi che lo stesso non è fornito di energia elettrica o acqua, con adeguata documentazione, proveniente dalla società elettrica o dal gestore idrico-fognario (Corte di Cassazione, 27 novembre 2002, n. 16785, Ministero delle Finanze, risoluzione 17 maggio 1988, n. 8/579). Con circolare 95/E del 22 giugno 1994, paragrafo 3, il Ministero ha precisato che sono obiettivamente inutilizzabili immediatamente e, quindi, intassabili, gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, secondo quanto previsto dall’art.9, comma 6 , del D.L. 557/1993, o non arredati. La regola vale per tutti i fabbricati, alloggi, depositi e negozi. 
Quando e come si paga 
Il versamento della Tares è in 4 rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio, ottobre); si può anche pagare, in un’unica soluzione, entro giugno. Per pagare si possono utilizzare i bollettini di conto corrente postale o i modelli F24. Per l’anno 2013, in attesa delle delibere comunali sulle tariffe, si farà riferimento agli importi degli anni precedenti a titolo di Tarsu, Tia 1 e 2; lo stesso vale per le nuove occupazioni, a decorrere dal 01/01/2013.
E' da sottolineare che, secondo quanto approvato dalla commissione Ambiente del Senato, solo per il 2013 la prima rata slitterà a luglio. Il pagamento a conguaglio sarà effettuato con la rata successiva alla determinazione delle nuove tariffe da parte del comune. La legge di stabilità 2013 prevede anche che, contestualmente al pagamento dovuto per il servizio rifiuti, alla scadenza delle prime tre rate, sia dovuta anche la maggiorazione di € 0,30 al mq. Un’eventuale maggiorazione a € 0,40 al mq sarà conguagliata al pagamento dell’ultima rata. A partire dal 01/01/2014 sarà consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno.
La dichiarazione 
La dichiarazione deve essere redatta su modelli messi a disposizione dal comune, solo nel caso in cui si siano verificate modifiche dalle quali consegua un diverso ammontare del tributo; diversamente, si considerano valide le dichiarazioni già presentate per Tarsu, Tia 1 e 2, fatte salve le variazioni d’ufficio della superficie (da quella calpestabile, all’80% di quella catastale), che dovranno essere comunicate ai contribuenti dal comune. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il civico dell’immobile e il numero dell’interno, se esistente.
Iva 
L’Iva potrà essere applicata solo sulla Tares-rifiuti (in quanto la Tares-servizi ha natura di imposta), soltanto se si verificano due fattispecie: 
  1. il comune deve realizzare sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti (prima condizione);
  2. il comune, con regolamento, deve aver previsto l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (seconda condizione).

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro
consulenzalavorofisco.blogspot.it

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