Il
decreto Monti 201/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 284
del 6 Dicembre 2011 prevede l'entrata in vigore anticipata al primo
Gennaio 2012 dell'Imposta Municipale propria IMU introdotta dal
precedente d. lgs. 23/2011 con decorrenza dal primo Gennaio 2014.
Un'accelerazione che in pochi giorni brucia ben due anni! La nuova
ICI camuffata non è difficile da capire è perciò sarà sufficiente
ricomporre le frasi dello stesso decreto Monti proponendone una sintesi per chiarificare qualche piccolo dubbio,
almeno spero. Riporto in corsivo il testo emendato, quindi la versione che effettivamente sarà in vigore dal primo Gennaio del nuovo anno.
L'imposta
municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili [...]
ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. La
base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal
valore dell'immobile […]. Per i fabbricati iscritti in catasto, il
valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per
cento […] i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i
fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
b. 140 per i
fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione
dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale
moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° Gennaio 2013;
e. 55 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni
agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per
cento […] un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori
diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
L'aliquota di base
dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con
deliberazione del consiglio comunale […] possono modificare, in
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta
aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
L'aliquota
è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale […]. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino
allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario […] ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati. Evidenzio
subito una mia considerazione personale, cioè che la facoltà di
determinare un'aliquota ridotta per gli immobili posseduti dai
soggetti IRES (società di capitali, trust, enti non commerciali
ecc.) mi sembra tanto la classica trovata per favorire alcune
simpatiche lobby come quella dei palazzinari e degli istituti di
credito, questi ultimi notoriamente proprietari di splendidi immobili
spesso e volentieri non strumentali.
Dall'imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista
dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione
non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione.
Ecco dunque riassunto uno degli articoli più controversi della
manovra del buon SuperMario. Questo governo di tecnici, fin ora, è
stato capace solo di pensare misure banali per fronteggiare una crisi
socio-culturale prima che economica: il Paese è in crisi e la
soluzione, per questi geniacci è una politica restrittiva? Nessun
segnale forte di cesura rispetto alle porcate e porcatine, manovre e
manovrine del passato. SuperMario poteva almeno considerare di: i)
aumentare l'Ires fino al 33% sui redditi degli istituti finanziari,
di credito e di assicurazione che hanno causato la crisi; ii)
ritoccare gli scaglioni Irpef, evitando magari voragini come quella
del 38% tra i 28mila e i 55mila euro con una differenza di 11 punti
percentuali rispetto allo scaglione precedente; ii) ritoccare
gli scaglioni per il calcolo dei contributi previdenziali eccedenti
il minimale; iii) incentivare e insieme dedurre pienamente e
senza limiti gli investimenti in ricerca e sviluppo; iv) prevedere
una deduzione dall'imposta sui redditi della quota parte di Irap che
grava sui costi per i dipendenti. Ops! Questo l'ha fatto... bravo
SuperMario, ma non basta. Qualcuno di voi, cari lettori, ha altre
idee?
Nessun commento:
Posta un commento