sabato 17 dicembre 2011

La nuova IMU dal 2012

Il decreto Monti 201/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 284 del 6 Dicembre 2011 prevede l'entrata in vigore anticipata al primo Gennaio 2012 dell'Imposta Municipale propria IMU introdotta dal precedente d. lgs. 23/2011 con decorrenza dal primo Gennaio 2014. Un'accelerazione che in pochi giorni brucia ben due anni! La nuova ICI camuffata non è difficile da capire è perciò sarà sufficiente ricomporre le frasi dello stesso decreto Monti proponendone una sintesi per chiarificare qualche piccolo dubbio, almeno spero. Riporto in corsivo il testo emendato, quindi la versione che effettivamente sarà in vigore dal primo Gennaio del nuovo anno.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili [...] ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile […]. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento […] i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° Gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento […] un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale […] possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale […]. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario […] ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. Evidenzio subito una mia considerazione personale, cioè che la facoltà di determinare un'aliquota ridotta per gli immobili posseduti dai soggetti IRES (società di capitali, trust, enti non commerciali ecc.) mi sembra tanto la classica trovata per favorire alcune simpatiche lobby come quella dei palazzinari e degli istituti di credito, questi ultimi notoriamente proprietari di splendidi immobili spesso e volentieri non strumentali.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Ecco dunque riassunto uno degli articoli più controversi della manovra del buon SuperMario. Questo governo di tecnici, fin ora, è stato capace solo di pensare misure banali per fronteggiare una crisi socio-culturale prima che economica: il Paese è in crisi e la soluzione, per questi geniacci è una politica restrittiva? Nessun segnale forte di cesura rispetto alle porcate e porcatine, manovre e manovrine del passato. SuperMario poteva almeno considerare di: i) aumentare l'Ires fino al 33% sui redditi degli istituti finanziari, di credito e di assicurazione che hanno causato la crisi; ii) ritoccare gli scaglioni Irpef, evitando magari voragini come quella del 38% tra i 28mila e i 55mila euro con una differenza di 11 punti percentuali rispetto allo scaglione precedente; ii) ritoccare gli scaglioni per il calcolo dei contributi previdenziali eccedenti il minimale; iii) incentivare e insieme dedurre pienamente e senza limiti gli investimenti in ricerca e sviluppo; iv) prevedere una deduzione dall'imposta sui redditi della quota parte di Irap che grava sui costi per i dipendenti. Ops! Questo l'ha fatto... bravo SuperMario, ma non basta. Qualcuno di voi, cari lettori, ha altre idee?

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