L'articolo 35-ter del d.p.r. 633/1972 stabilisce che i soggetti non residenti in
Italia che «intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne
dichiarazione all'Ufficio [Agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara n.d.a.] competente, prima dell'effettuazione delle
operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema». Dunque la norma appena citata consente all'operatore straniero di
effettuare in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi
beneficiando delle semplificazioni
previste per i residenti, in
primis il diritto alla
detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti.
Il successivo quinto
comma dell'articolo 35-ter stabilisce che l'identificazione diretta
(in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale!) può
essere esperita dai soggetti non residenti «che esercitano attività
di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità
europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici
che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione
indiretta […]». Non sono necessarie invece né l'identificazione
diretta né tantomeno la nomina del rappresentante fiscale nel caso
in cui il soggetto non residente operi in Italia per il tramite di
una stabile organizzazione (anche conosciuta col nome di sede
secondaria). Nella valutazione di convenienza tra identificazione
diretta, nomina del rappresentante fiscale e stabile organizzazione è
opportuno notare che: i)
le prime due modalità operative non pregiudicano la condizione di
soggetto estero dell'operatore straniero, mentre la costituzione di
una stabile organizzazione implica criteri di collegamento più forti
con il territorio in cui viene impiantata; ii)
come si legge nell'articolo 17 del d.p.r. 633/1972 il rappresentante
fiscale è responsabile solidalmente con il soggetto estero per le
obbligazioni contratte in materia di imposta sul valore aggiunto.
Per
contro la lettura dell'articolo 17 commi 2, 3 e 4 del d.p.r. 633/1972
considerati unitamente porta alla conclusione che l'identificazione
diretta del soggetto non residente è invece obbligatoria nel caso di
cessione di beni o prestazioni di servizi effettuata nei confronti
del soggetto italiano senza partita Iva. Con riguardo alla nomina di
un rappresentante fiscale, la Corte di Giustizia europea con la
sentenza del 15 Giugno 2006, C-249/05 ha definitivamente statuito che
lo Stato membro (nel caso specifico si trattava della Finlandia) non
può imporre la designazione del rappresentante qualora il soggetto
estero operi nei confronti di committenti soggetti passivi d'imposta
(cioè con partita Iva!), giacché in questo caso può e deve essere
esperito il sistema del reverse-charge e quindi
dell'autofatturazione. È opinione diffusa che lo stesso concetto
espresso dagli eurogiudici si possa applicare all'identificazione
diretta.
Concludendo
con gli aspetti pratici, il sito dell'Agenzia delle Entrate spiega
brevemente ma chiaramente che il modello ANR/3 «deve essere
utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, che esercitano
attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro
della Comunità europea o in un Paese terzo con cui esistono
strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in
materia di imposizione indiretta, che intendono effettuare in Italia
operazioni rilevanti ai fini Iva, assolvendo direttamente gli
obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione
del tributo. Per adottare questo sistema, occorre identificarsi
direttamente (articolo 35-ter del D.p.r. 633/1972), presentando il
modello prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente
rilevante in Italia.
Il
modello ANR deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni
di uno o più dei dati indicati nella dichiarazione per
l’identificazione diretta o per comunicare la cessazione
dell’attività.
Le
dichiarazioni per l’identificazione diretta nello Stato, con
conseguente attribuzione di partita Iva, devono essere presentate
esclusivamente all’Agenzia
delle Entrate - Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 -
65100 Pescara,
secondo le seguenti modalità:
- direttamente all’ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);
- a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’Iva posseduta nello Stato di appartenenza. Le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite».
Non-residents
who intend
to carry out operations in Italy which are relevant for VAT purpose,
without a
permanent establishment, must
register
themselves directly, in accordance with
law, by producing appropriate declaration at the competent office
before carrying out any operations of territorial significance in
Italy. For any question please contact the blogger.
Non-Bewohner,
die zur Durchführung von Geschäften in Italien, die relevant sind
für die Mehrwertsteuer Zweck, ohne eine Betriebsstätte wollen,
müssen sich direkt anmelden, in Einklang mit dem Gesetz, indem
entsprechende Erklärung bei der zuständigen Geschäftsstelle vor
der Durchführung von Operationen der territorialen Bedeutung in
Italien. Bei Fragen wenden Sie sich bitte die Blogger.
Les non-résidents qui ont l'intention d'effectuer en Italie des
opérations sans établissement stable, doivent eux-mêmes
s'identifier sous le profil de la taxe sur la valeur ajoutée en
produisant une déclaration appropriée au bureau compétent avant
d'effectuer toute opération d'importance territoriale en Italie.
Pour toute question s'il vous plaît contacter le blogueur.
Entro quanto tempo e come viene attribuita la partita IVA se la richiesta viene inviata per posta? Il soggetto che si identifica può iniziare a operare appena dopo aver presentato il modulo per la comunicazione?
RispondiEliminaUna domanda: esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta tra Italia e la Seychelles? Non riesco trovare questo risposta on-line. Dove si trova l'elenco dei paese? Grazie,
RispondiEliminaIl sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze contiene la lista aggiornata degli accordi sottoscritti dall'Italia con gli altri Paesi. Non mi risultano accordi con Seychelles, prova comunque a dare un'occhiata: http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/convenzioni_e_accordi/index.htm
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