martedì 13 dicembre 2011

Identificazione Iva di soggetti non residenti

L'articolo 35-ter del d.p.r. 633/1972 stabilisce che i soggetti non residenti in Italia che «intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio [Agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara n.d.a.] competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema». Dunque la norma appena citata consente all'operatore straniero di effettuare in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi beneficiando delle semplificazioni previste per i residenti, in primis il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti.
Il successivo quinto comma dell'articolo 35-ter stabilisce che l'identificazione diretta (in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale!) può essere esperita dai soggetti non residenti «che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta […]». Non sono necessarie invece né l'identificazione diretta né tantomeno la nomina del rappresentante fiscale nel caso in cui il soggetto non residente operi in Italia per il tramite di una stabile organizzazione (anche conosciuta col nome di sede secondaria). Nella valutazione di convenienza tra identificazione diretta, nomina del rappresentante fiscale e stabile organizzazione è opportuno notare che: i) le prime due modalità operative non pregiudicano la condizione di soggetto estero dell'operatore straniero, mentre la costituzione di una stabile organizzazione implica criteri di collegamento più forti con il territorio in cui viene impiantata; ii) come si legge nell'articolo 17 del d.p.r. 633/1972 il rappresentante fiscale è responsabile solidalmente con il soggetto estero per le obbligazioni contratte in materia di imposta sul valore aggiunto.
Per contro la lettura dell'articolo 17 commi 2, 3 e 4 del d.p.r. 633/1972 considerati unitamente porta alla conclusione che l'identificazione diretta del soggetto non residente è invece obbligatoria nel caso di cessione di beni o prestazioni di servizi effettuata nei confronti del soggetto italiano senza partita Iva. Con riguardo alla nomina di un rappresentante fiscale, la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 15 Giugno 2006, C-249/05 ha definitivamente statuito che lo Stato membro (nel caso specifico si trattava della Finlandia) non può imporre la designazione del rappresentante qualora il soggetto estero operi nei confronti di committenti soggetti passivi d'imposta (cioè con partita Iva!), giacché in questo caso può e deve essere esperito il sistema del reverse-charge e quindi dell'autofatturazione. È opinione diffusa che lo stesso concetto espresso dagli eurogiudici si possa applicare all'identificazione diretta.
Concludendo con gli aspetti pratici, il sito dell'Agenzia delle Entrate spiega brevemente ma chiaramente che il modello ANR/3 «deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, assolvendo direttamente gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione del tributo. Per adottare questo sistema, occorre identificarsi direttamente (articolo 35-ter del D.p.r. 633/1972), presentando il modello prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia.
Il modello ANR deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni di uno o più dei dati indicati nella dichiarazione per l’identificazione diretta o per comunicare la cessazione dell’attività.
Le dichiarazioni per l’identificazione diretta nello Stato, con conseguente attribuzione di partita Iva, devono essere presentate esclusivamente all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, secondo le seguenti modalità:
  • direttamente all’ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);
  • a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’Iva posseduta nello Stato di appartenenza. Le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite».
Non-residents who intend to carry out operations in Italy which are relevant for VAT purpose, without a permanent establishment, must register themselves directly, in accordance with law, by producing appropriate declaration at the competent office before carrying out any operations of territorial significance in Italy. For any question please contact the blogger.


Non-Bewohner, die zur Durchführung von Geschäften in Italien, die relevant sind für die Mehrwertsteuer Zweck, ohne eine Betriebsstätte wollen, müssen sich direkt anmelden, in Einklang mit dem Gesetz, indem entsprechende Erklärung bei der zuständigen Geschäftsstelle vor der Durchführung von Operationen der territorialen Bedeutung in Italien. Bei Fragen wenden Sie sich bitte die Blogger.


Les non-résidents qui ont l'intention d'effectuer en Italie des opérations sans établissement stable, doivent eux-mêmes s'identifier sous le profil de la taxe sur la valeur ajoutée en produisant une déclaration appropriée au bureau compétent avant d'effectuer toute opération d'importance territoriale en Italie. Pour toute question s'il vous plaît contacter le blogueur.
 

3 commenti:

  1. Entro quanto tempo e come viene attribuita la partita IVA se la richiesta viene inviata per posta? Il soggetto che si identifica può iniziare a operare appena dopo aver presentato il modulo per la comunicazione?

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  2. Una domanda: esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta tra Italia e la Seychelles? Non riesco trovare questo risposta on-line. Dove si trova l'elenco dei paese? Grazie,

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  3. Il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze contiene la lista aggiornata degli accordi sottoscritti dall'Italia con gli altri Paesi. Non mi risultano accordi con Seychelles, prova comunque a dare un'occhiata: http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/convenzioni_e_accordi/index.htm

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