venerdì 30 dicembre 2011

Contribuenti minimi al 5%

Aggiornato al 31/12/2011
È cosa oramai risaputa che l'art. 27 del d.l. 98/2011 ha modificato profondamente la disciplina dei contribuenti minimi prevista dalla legge 244/2007 (la Finanziaria 2008 monoarticolo!) commi 96 – 107. Le modificazioni introdotte per i piccolissimi contribuenti si possono sintetizzare secondo il terno 5 – 35 – 2008:
  • 5% è la mini aliquota prevista dal regime dei nuovi minimi e 5 sono gli anni d'imposta durante i quali si può usufruire di questa invitante imposizione fiscale;
  • 35 anni rappresenta l'età al di sotto della quale è possibile beneficiare del nuovo regime dei minimi anche oltre i 5 anni di permanenza nel regime stesso;
  • 2008 è l'anno in cui deve essere cominciata l'attività (o anche negli anni successivi!) per poter accedere al nuovo regime.

Quindi dal primo Gennaio 2012 potrà beneficiare del regime dei minimi chi apre una nuova partita iva e chi già è un contribuente minimo a condizione che i) nel triennio precedente all'apertura della partita iva non abbia esercitato attività di impresa, professionale o artistica; ii) l'attività non costituisca mero proseguimento di attività svolta in precedenza, anche come lavoratore dipendente; iii) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30 mila euro.
Per coloro che fuoriescono dall'attuale regime dei minimi, secondo il testo normativo, «sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA […]. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP n.d.a.) […]».


I provvedimenti attuativi di Natale 2011

Il 22 Dicembre 2011 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato due provvedimenti con cui ha chiarificato gli ultimi dubbi sulla questione minimi ed regime semplificato per chi dal nuovo anno fuoriesce dal regime di favore.

Provv. N. 185820/2011: applicazione del regime nuovi minimi

Il primo provvedimento si occupa dei nuovi minimi, ma soprattutto rappresenta un buon regalo di Natale per alcuni lavoratori che credevano di dover passare le feste a inventare una tesi per sostenere la condizione della novità dell’attività da sottoporre ad imposta del 5%. Infatti il requisito necessario «secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà». Ma non basta perché il documento in esame stabilisce anche che «per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva […] si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA». Ed ecco i primi highlights dal sapore tutto italiano che spalancano un portone ai furbetti che effettivamente andranno a proseguire la medesima attività svolta in precedenza e a colore che hanno aperto la partita Iva precedentemente al primo Gennaio 2008.
Il provvedimento del buon Befera specifica poi che i contribuenti che successivamente al 31/12/2007 hanno intrapreso una nuova attività col regime ordinario o col regime del forfettino al 10% possono accedere al regime dei nuovi minimi «per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario». Proseguendo nella lettura scatta il primo campanello d’allarme: SE DECIDI DI USCIRE DAL REGIME POI NON CI PUOI PIU’ RIENTRARE!

Ritenuta d’acconto

Finalmente viene chiarita la questione della ritenuta d’acconto. Il provvedimento stabilisce che «i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva».

Alcune specificazioni

I contribuenti che vorranno avvantaggiarsi dell’imposizione ridotta del 5%: 
  • hanno l’obbligo di chiedere la preventiva inclusione nel sistema VIES per poter effettuare scambi intracomunitari ai sensi dell’articolo 35 del decreto 633/72 (ho scritto un post sul sistema VIES!); 
  • non sono soggetti allo spesometro; 
  • non sono soggetti alla comunicazione black list.

Provv. N. 185825/2011: il regime agevolato per i “fuoriusciti”

Il secondo provvedimento firmato dal buon Befera si occupa del regime semplificato di cui all’articolo 27 della manovra di Ferragosto. È sbagliato dire che tale disposizione si applica solo agli ex minimi perché possono rientrarci anche i soggetti che pur avendo i requisiti classici per essere minimi hanno scelto il regime ordinario o il regime del forfettino al 10%. Le semplificazioni in oggetto si sostanziano nei seguenti esoneri:
  • registrazione e tenuta delle scritture contabili; 
  • tenuta del registro dei beni ammortizzabili; 
  • liquidazioni e versamenti periodici Iva; 
  • versamento dell’acconto Iva; 
  • dichiarazione e versamenti Irap.
Tuttavia gli stessi contribuenti ritornano ad essere soggetti ai seguenti adempimenti:
  • conservazione delle fatture e degli altri documenti giustificativi dell’attività d’impresa; 
  • comunicazione annuale, dichiarazione e versamenti riguardanti l’imposta sul valore aggiunto Iva (di buono c’è che l’Iva si paga annualmente!);
  •  saldo e acconto Irpef e relative addizionali; 
  • studi di settore.

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