Il
decreto legge 138/2011, cosiddetta manovra di Agosto, ha introdotto
il contributo di solidarietà pari al 3% a carico di coloro che hanno
un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300 mila euro. Sabato
26 Novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
puntualizza alcuni aspetti della nuova imposta sui paperoni. Ma
partiamo dal testo normativo di Agosto che all'articolo 2, comma 2
stabilisce quanto segue: «In
considerazione della eccezionalità della situazione economica
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea,
a
decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito
complessivo
di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, di
importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo
di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto
importo.
Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro
rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della
riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui
all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il
contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.111. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso
riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le
disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e
assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel
presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia».
E
dopo aver letto la norma cosa ne risulta? Probabilmente una gran
confusione! Possibile mai che la legge debba essere così
arzigogolata, così ampollosa, così farcita di rimandi e
collegamenti.
Inutile
discutere del lavoro dei giurisperiti che dettano le frasi al
legislatore, quindi parafrasando il testo normativo, e aiutandoci con
quanto spiegato nel decreto del Mef possiamo distillare che:
- il contributo del 3% va calcolato sull'ammontare di reddito che eccede i 300 mila euro;
- il versamento della maggiore imposta avverrà insieme al versamento del saldo Irpef in sede di dichiarazione dei redditi;
- se trattenuto dal datore di lavoro l'ammontare del contributo deve essere indicato nel Cud;
- il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito imponibile;
- il contributo di solidarietà non si applica ai redditi degli impiegati pubblici e dei pensionati con reddito annuo lordo superiore a euro 90 mila che già subiscono le decurtazioni previste rispettivamente dal d.l. 78/2010 e dal d.l. 98/2011.
È
interessante notare come il testo normativo sia confuso con
riferimento al punto 5. Infatti prima dice che ai fini del
superamento della soglia
dei 300 mila euro bisogna tener conto dei redditi di cui al punto 5
della lista precedente, e subito dopo stabilisce perentoriamente che
il contributo del 3% non si applica ai redditi in questione.
Purtroppo come generalmente succede per le novità fiscali un po'
improvvisate sarà la prassi (e qualche Circolare dell'Agenzia!) a
dirci come effettivamente fare i calcoli, considerato pure che il
Ministero dell'Economia e delle Finanze con le sue due righe non
chiarisce per niente il testo normativo limitandosi a dare per
scontato che «il
contributo medesimo
si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati
alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e a quelli già assoggettati al contributo di
perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111».
Prima
di dispiacerci per il maggiore esborso estorto ai paperoni
ricordiamoci che il contributo di solidarietà è deducibile dal
reddito complessivo lordo cui si riferisce e che, conti alla mano, il
3% sbandierato dalla norma con spirito così solidaristico si riduce
di fatto a un misero 1,80% – 1,90%.
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