lunedì 28 novembre 2011

Contributo di solidarietà del 3% oltre 300 mila euro

Il decreto legge 138/2011, cosiddetta manovra di Agosto, ha introdotto il contributo di solidarietà pari al 3% a carico di coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300 mila euro. Sabato 26 Novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che puntualizza alcuni aspetti della nuova imposta sui paperoni. Ma partiamo dal testo normativo di Agosto che all'articolo 2, comma 2 stabilisce quanto segue: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea,
a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia».
E dopo aver letto la norma cosa ne risulta? Probabilmente una gran confusione! Possibile mai che la legge debba essere così arzigogolata, così ampollosa, così farcita di rimandi e collegamenti.
Inutile discutere del lavoro dei giurisperiti che dettano le frasi al legislatore, quindi parafrasando il testo normativo, e aiutandoci con quanto spiegato nel decreto del Mef possiamo distillare che:
  1. il contributo del 3% va calcolato sull'ammontare di reddito che eccede i 300 mila euro;
  2. il versamento della maggiore imposta avverrà insieme al versamento del saldo Irpef in sede di dichiarazione dei redditi;
  3. se trattenuto dal datore di lavoro l'ammontare del contributo deve essere indicato nel Cud;
  4. il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito imponibile;
  5. il contributo di solidarietà non si applica ai redditi degli impiegati pubblici e dei pensionati con reddito annuo lordo superiore a euro 90 mila che già subiscono le decurtazioni previste rispettivamente dal d.l. 78/2010 e dal d.l. 98/2011.
È interessante notare come il testo normativo sia confuso con riferimento al punto 5. Infatti prima dice che ai fini del superamento della soglia dei 300 mila euro bisogna tener conto dei redditi di cui al punto 5 della lista precedente, e subito dopo stabilisce perentoriamente che il contributo del 3% non si applica ai redditi in questione. Purtroppo come generalmente succede per le novità fiscali un po' improvvisate sarà la prassi (e qualche Circolare dell'Agenzia!) a dirci come effettivamente fare i calcoli, considerato pure che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con le sue due righe non chiarisce per niente il testo normativo limitandosi a dare per scontato che «il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli già assoggettati al contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
Prima di dispiacerci per il maggiore esborso estorto ai paperoni ricordiamoci che il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo lordo cui si riferisce e che, conti alla mano, il 3% sbandierato dalla norma con spirito così solidaristico si riduce di fatto a un misero 1,80% – 1,90%.

Nessun commento:

Posta un commento