lunedì 21 novembre 2011

Legge di stabilità per il 2012: luci e ombre

Lunedì 14 Novembre 2011 è stata pubblicata con la Gazzetta Ufficiale numero 265 la legge 12 Novembre 2011 numero 183, cosiddetta legge di stabilità (o finanziaria 2012 per i nostalgici). Di seguito si propongono le maggiori novità in materia fiscale introdotte dal testo normativo e in fondo pochi righi di considerazioni personali sull'attualità.

GARANTE DEL CONTRIBUENTE (art. 4, comma 36)

Viene stabilito che “il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate”. Possono accedere alla carica magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. Dunque un Garante formato non più da tre membri ma da uno solo e non più individuabile tra le fila degli appartenenti all'amministrazione finanziaria (A.d.E. o G.d.F).


RITOCCO DELLE PROFESSIONI (art. 10)

Non si tratta certamente di una riforma epocale, ma è già qualcosa.
I passaggi più importanti sanciscono quanto segue: a) “è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile” e perciò da Gennaio 2012 i professionisti potranno associarsi anche mediante le classiche società di persone e di capitali; b) i soci potranno essere “professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento”.
Una considerazione particolare merita la questione delle tariffe perché in sostanza non sono state toccate nonostante i mass media abbiano veicolato informazioni fuorvianti che in tutta prima hanno fatto pensare ad una abolizione dei minimi tariffari. Infatti dopo la pubblicazione di questa Finanziaria 2012 la faccenda delle tariffe risulta quasi invariata rispetto a quanto disposto dal d.l. 138/2011, cioè che “il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”.

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE (art. 14, commi 9 e 10)

A partire dal 1 Gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione”.
Inoltre si stabilisce che “i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili”.

DEDUZIONE IRAP PER I CONTRATTI DI PRODUTTIVITA' (art. 22, comma 7)

Per l’anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari ”. Si tratta ad esempio di quelle somme corrisposte per incremento della produttività, per straordinari eccetera e sulle quali i dipendenti scontano un'imposizione agevolata. L'articolo 26 del d.l. 98/2011 non fa altro che consentire anche per il 2012 la previsione di questi importi in busta paga poiché stabilisce che “per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione”.

DEFISCALIZZAZIONE COMPARTO SICUREZZA (art. 33, comma 13)

Anche per l'anno 2012 i militari potranno beneficiare di una defiscalizzazione sul trattamento economico accessorio. Ricordo che l'agevolazione in parola è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico secondo l'articolo 4, comma 3 del d.l. 185/2008 come modificato dall'articolo 2, comma 156, lettera a della L. 191/2009. Il beneficio spetta ai lavoratori che nel periodo d'imposta precedente a quello che dichiarano hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro. La riduzione d'imposta attualmente non può superare 149,50 euro.

DEDUZIONE FORFETARIA BENZINAI (art. 34)

Per tenere conto dell’incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro; b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro; c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

Infine meglio glissare sulle solite porcate come le defiscalizzazioni per infrastrutture (autostradali!... sistemare la rete ferroviaria invece no?) inserite per favorire gli amici della cricca, in questo caso i grandi gruppi di costruttori che non meriterebbero neanche lo 0,00001% di qualsiasi tipo di defiscalizzazione e la dismissione di terreni agricoli, beni immobili, isole e isolotti e chi più ne ha più ne metta (concessioni a progetto invece no?). Poi lasciamo perdere l'articolo 19 ovvero l'articolo “ammazza NO TAV” secondo cui “per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale. Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l’accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell’articolo 682 del codice penale”. Di conseguenza i NO TAV sono avvisati: “Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309”. Insomma senza protestare, senza nemmeno alitare vi dovete beccare il tunnel, il treno, il debito – che in realtà ci prendiamo fra le natiche un po' in tutta Italia – e quello sciovinista italiota che vi siete scelto come presidente della Regione (anche se in fondo non avevate altra scelta... tranne l'astensione di massa). Su col morale, arriveranno tempi migliori! (?)

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