
GARANTE DEL CONTRIBUENTE (art. 4, comma 36)
Viene
stabilito che “il Garante del contribuente, operante in
piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal
presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione
distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate”. Possono accedere alla carica
magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed
economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio,
avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati,
scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle
entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
Dunque un Garante formato non più da tre membri ma da uno solo e non
più individuabile tra le fila degli appartenenti all'amministrazione
finanziaria (A.d.E. o G.d.F).