lunedì 23 gennaio 2012

S.s.r.l. società per giovani minori di 35 anni

Siamo entrati da qualche giorno nel vivo della fase due del Governo Monti: Cresci Italia! Chissà se economicamente qualcosa si muoverà [in avanti! n.d.a.], certo che prioritaria tra le priorità sembra essere la crescita culturale dell’Italia e degli italiani, magari in tempo per le prossime elezioni amministrative di modo che dalle urne risulti vittoriosa una classe dirigente completamente rinnovata. Ma torniamo al decreto Cresci Italia! Il testo del disegno di legge contiene numerose novità interessanti, ma quella che mi ha colpito di più, forse solo perché mi interessa più delle altre, è la S.s.r.l. società semplificata a responsabilità limitata.

venerdì 20 gennaio 2012

Deduzioni Irap e rateazione 36bis e 36ter

Sul conto di M&M Mario Monti in questi mesi ne sono state scritte e dette di tutti i colori, sebbene le tonalità siano state sempre negative. Oggi ho voglia di sottolineare due good news in stile Report della Gabanelli legate al Governo tecnico del nostro Paese e alle sue decisioni. Se ne è parlato pochissimo, eppure il decreto salva Italia 201/2011 introduce due importantissime novità che non sono state considerate meritevoli di balzare agli onori dell'informazione di massa, ma hanno i requisiti giusti per essere fortemente apprezzate dagli italiani che lavorano e che pagano le tasse.

giovedì 19 gennaio 2012

Codardi ed eroi: tu da che parte stai?

Lo sbarco del Governo Monti nella stanza dei bottoni italiana è avvenuto da pochissime settimane, ma devo ammettere che sembra passata un'eternità. Sì, forse perché la maggioranza di noi, la maggioranza dei cittadini italiani dico, non aspettava altro che il vecchio esecutivo sparisse e che sparissero anche i teatrini quotidiani dei politicanti da strapazzo che ci troviamo. Eppure abbiamo consumato la lunga attesa in uno stato di incoscienza profonda addormentati chissà da quale arcaica costrizione psicologica. Infatti noi italiani siamo un popolo in attesa, lo siamo sempre stato. Aspettiamo. Aspettiamo. Aspettiamo... qualcosa o qualcuno. È straordinaria la nostra incapacità di prendere decisioni risolute, anzi no: meglio dire che siamo incapaci di prendere decisioni! Siamo inchiodati alla nostra stessa condizione da una paura fottuta di assumerci finanche minime responsabilità nonché da una fottuta serie di ismi al cui termine troviamo un inspiegabile individualismo. Può darsi comunque che mi stia sbagliando, che queste mie valutazioni siano smisuratamente pessimistiche, magari anche di pessimo gusto. Sì, può essere che sia così. In fondo dovremmo ricordarcelo, giacché ce lo ripetiamo spesso, che noi italiani siamo brava gente; e anche se non sta bene tessere le proprie lodi, alle nostre stesse lusinghe ci crediamo davvero un po' tutti. Siamo così brave persone che tra di noi spuntano eroi come funghi nel bosco umido. Come in questi giorni in cui assistiamo all'antitesi del comandante incapace e irresponsabile e del comandante eroe: uno viene additato come una sorta di scheggia impazzita in un sistema sano, mentre l'altro è eletto santo perché dal proprio ufficio ha ricordato al primo i suoi doveri. Eppure noi, noi italiani saggi (ecco, forse la saggezza è una virtù che possediamo per davvero!), sappiamo fin troppo bene qual è la verità, ma ci spaventa terribilmente, sicché ci torna più comodo depistare l'indagine introspettiva nel corpo malato della collettività. La strage del Giglio era prevedibile perché innescata da una prassi risaputa, consolidata e, quel che è peggio, tollerata (anche dalle Capitanerie di porto?); chissà quanti altri accostamenti di omaggio si sono consumati e si consumeranno presso le coste italiane senza che nessun cittadino ne sappia nulla. Ma ragionare in termini sistemici è un grande peso per noi italiani. Siamo più tranquilli con noi stessi se ci lasciamo convincere che si tratta semplicemente della primordiale dicotomia conflittuale tra il Bene e il Male dove tra il comandante buono e quello cattivo vince quello buono, dove tra il popolo di codardi (poche unità, ci mancherebbe altro!) e il popolo di eroi (chiunque si trovi in prossimità di un evento terribile a dare manforte) vince, anche qui a mani basse, il popolo degli eroi. Bene! Anche in questo caso possiamo stare a posto con noi stessi: siamo brava gente, lo abbiamo dimostrato ancora una volta con tutti i nostri eroi il cui numero è immensamente superiore a quello dei codardi. Certo viene da chiedersi, se una catastrofe succedesse in Francia, anzi no, voglio pensare ad un popolo ancora più esotico, diciamo... in Guatemala, i guatemaltechi in buona salute la darebbero una mano ai soccorritori oppure se ne infischierebbero?

sabato 14 gennaio 2012

Fondo patrimoniale: la difesa degli interessi familiari

Il fondo patrimoniale rappresenta un artificio giuridico che la normativa civilistica italiana mette a disposizione delle esigenze economiche e patrimoniali della famiglia; ne rintracciamo la disciplina nel libro primo del codice civile intitolato “Delle persone e della famiglia”. Scrivo che si tratta di un artificio perché tale istituto costituisce una sorta di corazza, non certo inespugnabile, a protezione dei beni che i coniugi scelgono di destinare esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare, nonché per evidenziare fin da subito una connotazione a tratti negativa legata alle pratiche scorrette che negli ultimi anni sono state esperite da debitori senza scrupoli. Sempre più spesso, e soprattutto in periodi di crisi come quello che stiamo attraversando, il problema della responsabilità personale illimitata, sentito maggiormente da imprenditori individuali, professionisti, soci di società di persone, viene aggirato con la costituzione di entità giuridiche, forse solo ectoplasmi, come appunto il fondo patrimoniale e il trust che rischiano di compromettere i classici diritti patrimoniali dei creditori. Tuttavia non si può tacere la giustezza della ratio legis nella misura in cui si preoccupa di garantire l’integrità del nucleo familiare in considerazione del fatto che essa non può assolutamente prescindere se non dall’agiatezza perlomeno dalla tranquillità economica dei componenti il nucleo stesso.

venerdì 13 gennaio 2012

Google Adsense e i redditi della pubblicità

Circa un anno fa scrissi il post Come dichiarare i redditi di GoogleAdsense in cui mi pronunciai a favore della possibilità di operare nel settore delle affiliazioni senza aprire la partita Iva. In particolare ragionai nel senso di classificare i redditi di Google Adsense, come anche quelli erogati da altre società concorrenti, come redditi diversi derivanti da un obbligo di permettere. Da allora ho ricevuto numerose critiche (che accetto volentieri!) e credo sia arrivato il momento di fare chiarezza sulla mia posizione, che ricordo a tutti, non va intesa come consulenza fiscale professionale, perlomeno non in questa sede.

venerdì 30 dicembre 2011

Contribuenti minimi al 5%

Aggiornato al 31/12/2011
È cosa oramai risaputa che l'art. 27 del d.l. 98/2011 ha modificato profondamente la disciplina dei contribuenti minimi prevista dalla legge 244/2007 (la Finanziaria 2008 monoarticolo!) commi 96 – 107. Le modificazioni introdotte per i piccolissimi contribuenti si possono sintetizzare secondo il terno 5 – 35 – 2008:
  • 5% è la mini aliquota prevista dal regime dei nuovi minimi e 5 sono gli anni d'imposta durante i quali si può usufruire di questa invitante imposizione fiscale;
  • 35 anni rappresenta l'età al di sotto della quale è possibile beneficiare del nuovo regime dei minimi anche oltre i 5 anni di permanenza nel regime stesso;
  • 2008 è l'anno in cui deve essere cominciata l'attività (o anche negli anni successivi!) per poter accedere al nuovo regime.

sabato 17 dicembre 2011

La nuova IMU dal 2012

Il decreto Monti 201/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 284 del 6 Dicembre 2011 prevede l'entrata in vigore anticipata al primo Gennaio 2012 dell'Imposta Municipale propria IMU introdotta dal precedente d. lgs. 23/2011 con decorrenza dal primo Gennaio 2014. Un'accelerazione che in pochi giorni brucia ben due anni! La nuova ICI camuffata non è difficile da capire è perciò sarà sufficiente ricomporre le frasi dello stesso decreto Monti proponendone una sintesi per chiarificare qualche piccolo dubbio, almeno spero. Riporto in corsivo il testo emendato, quindi la versione che effettivamente sarà in vigore dal primo Gennaio del nuovo anno.

martedì 13 dicembre 2011

Identificazione Iva di soggetti non residenti

L'articolo 35-ter del d.p.r. 633/1972 stabilisce che i soggetti non residenti in Italia che «intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio [Agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara n.d.a.] competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema». Dunque la norma appena citata consente all'operatore straniero di effettuare in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi beneficiando delle semplificazioni previste per i residenti, in primis il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti.

lunedì 28 novembre 2011

Contributo di solidarietà del 3% oltre 300 mila euro

Il decreto legge 138/2011, cosiddetta manovra di Agosto, ha introdotto il contributo di solidarietà pari al 3% a carico di coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300 mila euro. Sabato 26 Novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che puntualizza alcuni aspetti della nuova imposta sui paperoni. Ma partiamo dal testo normativo di Agosto che all'articolo 2, comma 2 stabilisce quanto segue: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea,

mercoledì 23 novembre 2011

Compilazione spesometro: entro il 31 Gennaio 2012 il primo invio

Leggi anche il post aggiornato al 10 Aprile 2012 sul nuovo spesometro.
Da pochi giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il programma di compilazione dello spesometro,  la c.d. comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (acquisti e cessioni di beni, prestazioni di servizi effettuate e ricevute), obbligo introdotto dall'articolo 21 del decreto legge 78/2010. Colgo l'occasione per ricordare che:

lunedì 21 novembre 2011

Legge di stabilità per il 2012: luci e ombre

Lunedì 14 Novembre 2011 è stata pubblicata con la Gazzetta Ufficiale numero 265 la legge 12 Novembre 2011 numero 183, cosiddetta legge di stabilità (o finanziaria 2012 per i nostalgici). Di seguito si propongono le maggiori novità in materia fiscale introdotte dal testo normativo e in fondo pochi righi di considerazioni personali sull'attualità.

GARANTE DEL CONTRIBUENTE (art. 4, comma 36)

Viene stabilito che “il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate”. Possono accedere alla carica magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. Dunque un Garante formato non più da tre membri ma da uno solo e non più individuabile tra le fila degli appartenenti all'amministrazione finanziaria (A.d.E. o G.d.F).

martedì 8 novembre 2011

Conti correnti all'estero e quadro RW

ATTENZIONE: la disciplina del modulo RW è stata profondamente riscritta. Leggi anche il nuovo post de ilcontribuenteonesto.
Nei mesi scorsi ho pubblicato sul blog due post che hanno riscosso enorme successo: Monitoraggio fiscale: il quadro RW e Aprire un conto corrente all'estero. Le visite, come accennato, sono state tante, ma allo stesso tempo ho ricevuto altrettante mail a cui non ho potuto rispondere per mancanza di tempo. Le domande che sono pervenute al blog, anche tramite i numerosi commenti, sostanzialmente hanno evidenziato l’incertezza dei contribuenti rispetto alla compilazione del benedetto quadro RW e più in generale degli obblighi legati al monitoraggio fiscale di cui al d.l. 28 Giugno 1990 n. 167, Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. Ho deciso perciò di affrontare nuovamente la questione con un nuovo post dedicato al monitoraggio fiscale che sia però molto più ricco di informazioni di modo che ogni dubbio dei lettori possa essere fugato evitando l’intasamento della mia posta elettronica.
Il post è articolato in paragrafi distinti secondo lo schema che propongo fin da subito invitandovi a leggere tutto e non solo il riepilogo:

1. SOGGETTI MONITORANTI E SOGGETTI MONITORATI
2. TRASFERIMENTI E CONSISTENZE ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
   2.1. Trasferimenti per ragioni diverse dall’investimento all’estero
   2.2. Attività estere di natura finanziaria
   2.3. Trasferimenti al fine di costituire attività estere di natura finanziaria
3. RIEPILOGO

sabato 29 ottobre 2011

Cooperazione fiscale e scambio di informazioni in UE

N.B.: I diritti di riproduzione del seguente elaborato sono riservati. La citazione può avvenire previa indicazione della fonte. Per maggiori informazioni contattare il blogger.

La collaborazione internazionale in tema fiscale rappresenta per gli Stati un'opportunità di recupero della ricchezza prodotta dai propri cittadini che altrimenti rischierebbe di andare perduta non potendo la pretesa impositiva dello Stato valicare i confini territoriali nazionali1. Il tema in esame si caratterizza per essere una priorità nell'agenda politica di ogni governo, soprattutto negli ultimi decenni in cui la globalizzazione ha messo in crisi l'evidenza del legame tra reddito e territorio e la tecnologia ha semplificato le attività di movimentazione delle ricchezze e di occultazione delle stesse nei casi patologici. La direttiva 2011/16/UE, sottoscritta a Bruxelles il 15 Febbraio 2011, è il più recente testo normativo adottato in ambito comunitario rispetto al tema della cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Nel primo dei considerando che precedono gli articoli della direttiva si legge: “Nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più presente. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all'evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno”. Alla luce delle precedenti considerazioni sorprende ancora di più constatare l'assenza di specifiche norme in materia di cooperazione fiscale nei Trattati istitutivi dell'attuale Unione Europea2. “La lacuna in realtà è spiegabile con la volontà, perlomeno nella fase costituente, di non impedire la creazione ed il funzionamento di un mercato comune, quale area economica caratterizzata dal principio della libera concorrenza e con il carattere meramente strumentale dell'assistenza tributaria che ha senso in quanto vincolata ad un fine od obiettivo concreto contenuto esplicitamente nel Trattato, come potrebbe essere l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità (art. 293 Trattato) oppure assunto dalla Comunità in virtù dell'art. 308 o relativo alle risorse proprie o incluso nell'ambito delle competenze esterne della Comunità, nella cooperazione doganale”3.
Ma la collaborazione fiscale tra gli Stati non riguarda solo la fase dell'accertamento, bensì anche la fase della riscossione del credito tributario. Anche su questo versante l'Unione Europea si è dotata negli ultimi anni di una legislazione quadro molto evoluta, segnatamente la direttiva 2010/24/UE, che entro il 31 Dicembre 2011 dovrebbe essere recepita da tutti gli Stati membri con conseguenze sugli ordinamenti nazionali molto interessanti (una su tutte la possibilità di notifica del titolo di credito da riscuotere direttamente al contribuente non residente).
Le prime attenzioni nei confronti del tema della collaborazione fiscale risalgono comunque alla seconda metà degli anni settanta con l'approvazione, avvenuta in data 10 Febbraio 1975 da parte del Consiglio, della Risoluzione “relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare per combattere la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale”4. Il testo pone in rilievo aspetti importanti della cooperazione internazionale che poi saranno alla base della successiva legislazione comunitaria in materia: la necessità di un reciproco scambio di informazioni da attuarsi in molteplici forme e situazioni; lo svolgimento di indagini amministrative per un corretto accertamento delle imposte da effettuarsi in uno Stato membro per conto e nell'interesse di un altro Stato membro; la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.
Dalla risoluzione del 10 Febbraio 1975 in avanti cresce la consapevolezza delle istituzioni europee della necessità di una normativa derivata che possa imprimere inedito slancio alla lotta contro la frode e l'evasione fiscale nell'Unione europea.

lunedì 17 ottobre 2011

Scambi intracomunitari e sistema VIES


Il Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427 reca la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto  rispetto agli scambi di beni e servizi che avvengono tra operatori residenti in diversi Stati Membri dell'UE. La normativa europea confluita nel decreto legge citato poc'anzi prevede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nel paese di destinazione attraverso il sistema del reverse-charge ovvero dell'inversione contabile che si sostanzia come segue: i) chi emette la fattura non addebita l'Iva; ii) chi riceve la fattura integra la fattura aggiungendoci di suo pugno l'Iva calcolata con l'aliquota nazionale e la registra in entrambi i registri Iva cosicché l'imposta si annulla. Fino a pochi mesi fa tutti i contribuenti italiani potevano liberamente beneficiare di questo meccanismo di applicazione dell'Iva. Dalla seconda metà del 2010 invece la possibilità di assolvere l'Iva con il reverse-charge è subordinata alla previa inclusione nel VIES VAT Information Exchange System, un sistema di scambi automatici di informazioni tra le autorità fiscali dell'Unione Europea che ha lo scopo di monitorare i soggetti passivi che pongono in essere operazioni intracomunitarie.

venerdì 7 ottobre 2011

Il medico fattura con Iva o forse no!

L'assoggettamento ad Iva delle prestazioni sanitarie trova il suo fondamento giuridico autentico nell'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE che statuisce: «Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: […] le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati». Un testo sostanzialmente simile si legge anche nella cosiddetta direttiva di rifusione 2006/112/CE.
Il legislatore italiano ha recepito le indicazioni dell'UE con il conosciutissimo articolo 10, comma 1, n. 18 del d.p.r. 633/1972 che recita «Sono esenti dall'imposta: […] le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
Dalla norma si evince che la prestazione sanitaria può essere esente dall'applicazione dell'imposta quando sono soddisfatti allo stesso tempo:
  1. il requisito soggettivo (la prestazione deve essere effettuata da chi esercita una professione ben definita dalla legge e soggetta a vigilanza);
  2. il requisito oggettivo (la prestazione resa deve tendere alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione).