L'articolo 230-bis del codice civile, introdotto dalla L. 151/1975 (cosiddetta riforma del diritto di famiglia) disciplina un nuovo modello di attività imprenditoriale: l'impresa familiare, ovvero l'impresa, agricola o commerciale in cui il contributo lavorativo dei familiari è finalmente riconosciuto e tutelato rispetto alla condizione di predominanza dell'imprenditore-capofamiglia. La norma civilistica statuisce che: a meno che non «sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. […] si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo».
martedì 21 febbraio 2012
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