Società per azioni
o in accomandita per azioni possono ricorrere ai prestiti
obbligazionari (qui
tutte le informazioni per ottenerne uno),
che permettono di reperire sul mercato molta liquidità, frazionando
il prestito in titoli di debito al portatore. L'ammontare massimo del
prestito non può superare il doppio del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio approvato. Ci sono casi in cui può essere anche superiore,
come nel caso di prestiti garantiti da ipoteca su immobili di
proprietà o quando l'eccedenza è garantita da titoli nominativi
emessi o garantiti dallo Stato. I momenti contabili
fondamentali sono quattro: l'emissione, il collocamento, la
remunerazione e il rimborso. Tra questi riveste particolare
importanza il momento dell'emissione del prestito, perché è in
questa fase che vengono formulati il relativo programma e redatto un
regolamento contenente tutte le informazioni essenziali, come
l'ammontare del capitale sociale sottoscritto, l'ammontare del
prestito, la sua durata e il tasso di remunerazione, la modalità di
rimborso.
mercoledì 8 agosto 2012
mercoledì 1 agosto 2012
Dichiarazione IMU
La
Circolare 3/DF del 18 Maggio 2012 diramata dal Ministero delle
Finanze ha già fugato buona parte dei dubbi riguardanti la
presentazione della dichiarazione IMU. In realtà il documento
ministeriale non ci dice niente di più di quello che dice la
normativa principale, il decreto-legge 201/2011, ma nel nostro Paese
circolari, risoluzioni e interpretazioni sembrano indispensabili
anche più della stessa Legge. L'articolo
13 comma 12-ter del d.l. 201/2011 prevede che: «i soggetti
passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla
data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta […]. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
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